Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 37840 del 01/12/2021

Cassazione civile sez. lav., 01/12/2021, (ud. 20/10/2021, dep. 01/12/2021), n.37840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6975/2020 proposto da:

O.J., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROMINA POSSIS;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, anche per la Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura

– Ufficio Territoriale del Governo di NOVARA, in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1300/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 29/07/2019 R.G.N. 2452/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2021 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Corte di appello di Milano con sentenza n. 4192/2019, ha respinto il ricorso proposto da O.J., cittadino della Nigeria (Edo State), avverso il provvedimento con il quale la Commissione territoriale, e poi il Tribunale, avevano rigettato le istanze volte in via gradata al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria;

2. la Corte territoriale, per quel che qui interessa, dopo aver precisato che l’appello è ai limiti dell’ammissibilità ex art. 342 c.p.c., rileva che:

a) il racconto del richiedente – fuggito dal proprio Paese per timore di vendette da parte di abitanti dell’isola di (OMISSIS), il cui re era stato ucciso da suo padre e da un altro uomo di nome U. – non è credibile in quanto del tutto generico e scarsamente circostanziato;

b) le circostanze riportate non consentono di concedere lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria, tanto più che nella Nigeria non vi sono situazioni di violenza indiscriminata o di conflitto armato, come risulta da fonti internazionali attendibili e aggiornate (rapporto EASO.COI 2018);

c) infine, non può concedersi la protezione umanitaria perché la situazione del Paese di provenienza esclude situazioni di lesione dei diritti umani né il ricorrente ha indicato la sussistenza di una condizione di vulnerabilità né infine risulta alcuna forma di apprezzabile integrazione lavorativa in Italia (salvo un lavoro a tempo determinato per due mesi da ottobre 2017 a gennaio 2018), conservando, invece, il richiedente legami affettivi importanti in patria, tra cui il figlio minorenne;

3. il ricorso di O.J. chiede la cassazione del suddetto decreto per un motivo;

4. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con l’unico motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, avendo, la Corte territoriale, sottovalutato la situazione socio economica del paese come risulta dal rapporto Amnesty International 2017-2018 nonché omesso di considerare il percorso di integrazione nel tessuto sociale, consistente nella frequentazione di corsi di lingua italiana e di corsi formativi, nonché di un contratto di lavoro;

2. il ricorso è inammissibile;

3. questa Corte ha affermato che nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione; il giudice del merito non può, pertanto, limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo in tale ipotesi la pronuncia, ove impugnata, incorrere nel vizio di motivazione apparente (Cass. n. 13897 del 2019, Cass. n. 9230 del 2020);

4. in particolare, questa Corte ha affermato che nel caso in cui il giudice di merito abbia reso note le fonti consultate mediante l’indicazione del loro contenuto, della data di risalenza e dell’ente promanante, il ricorrente che voglia censurarne l’inadeguatezza in relazione alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad allegare nel ricorso le fonti alternative ritenute idonee a prospettare un diverso esito del giudizio; diversamente, nel caso in cui il richiamo alle fonti sia assente, generico o deficitario nelle sue parti essenziali, è sufficiente la censura consistente nella deduzione della carenza degli elementi identificativi (Cass. n. 7105 del 2021);

5. ebbene, la Corte territoriale ha posto a base della decisione valutazioni supportate da fonti internazionali attendibili ed aggiornate, illustrando la situazione sociale, politica ed economica del Pese di espatrio, anche tenendo conto dei fattori di instabilità che si assume attraversino, in questo anni, la Nigeria; trattasi, per sua propria natura, di una valutazione di fatto, in quanto tale rimessa all’apprezzamento del giudice del merito; di conseguenza, la relativa valutazione non risulta sindacabile nel giudizio di legittimità, se non nei ristretti limiti della non ragionevolezza o non plausibilità della motivazione addotta, che non ricorrono nel caso di specie, mentre le fonti citate dal ricorrente (meno aggiornate di quelle consultate dalla Corte territoriale) non evidenziano alcuna specifica ed ulteriore criticità concernente la situazione sociale della Nigeria e dell’Edo State, limitandosi – il ricorso – a trascrivere notizie stereotipate e generiche sul paese di provenienza del richiedente;

6. con riguardo al diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari – secondo l’insegnamento delle Sezioni unite nn. 29459 e 29460 del 2019, nonché, da ultimo, n. 24431 del 2021 – deve essere effettuata una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento sia al paese di origine sia alla situazione di integrazione raggiunta in Italia; il giudice di merito ha espressamente esaminato gli elementi forniti e dichiarati dallo stesso richiedente effettuando la valutazione comparativa tenendo in considerazione sia lo scarso livello di integrazione del richiedente in Italia sia l’assenza di un significativo rischio di scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare a seguito del ritorno nel paese d’origine;

7. in conclusione, il ricorso è inammissibile; alla reiezione del ricorso, non consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase, non avendo l’intimato svolto attività difensive;

8. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 20 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021

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