Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3784 del 18/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 3784 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

PU

SENTENZA

sul ricorso 11686-2008 proposto da:
CONDOMINIO VIA PIETRO VENTURI 10 ROMA 96107110585, in
persona dell’amministratrice SILVIA DI FANI,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO
252, presso lo studio dell’avvocato CAPUTO BRUNO, che
lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

DOMUS CREDIT S.A.S. DI IANNOTTI RAFFAELE 06704821005,
in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
il socio accomandatario Sig. RAFFAELE IANNOTTI,

1

Data pubblicazione: 18/02/2014

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN TOMMASO
D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato DIERNA
ANTONINO, che la rappresenta e difende giusta delega
in atti;
– controricorrente –

POSTE ITALIANE S.P.A., UNICREDIT S.P.A., DOMUS NOVA
S.R.L.;
– intimati –

avverso la sentenza n. 4691/2007 del TRIBUNALE di
ROMA, depositata 1’08/03/2007, R.G.N. 7119/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/12/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato BRUNO CAPUTO;
udito l’Avvocato ANTONINO DIERNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso;

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nonchè contro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’8/3/2007 il Tribunale di Roma rigettava
l’opposizione agli atti esecutivi proposta dal Condominio Via
, Pietro Venturi n. 10 Roma avverso il provvedimento del
1 ° /2/2005 di rigetto della richiesta di sospensione

Domus Credit di Iannotti Raffaele s.a.s., cessionaria di un
credito litigioso vantato dalla società Domus Nova s.r.l. nei
confronti del Condominio, con atto di pignoramento presso terzi
( Unicredit e Poste Italiane ) notificato il 29/3/2004.
Avverso la suindicata pronunzia il Condominio Via Pietro
Venturi n. 10 Roma propone ora ricorso per cassazione, affidato
a 4 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la società Domus di Iannotti
Raffaele s.a.s.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Va pregiudizialmente osservato che giusta principio
consolidato nella giurisprudenza di legittimità ai sensi degli
artt. l e 3 L. n. 742 del 1969 e dell’art. 92 r.d. n. 12 del
. 1941, la sospensione dei termini processuali nel periodo
feriale non si applica alle opposizioni esecutive, tra le quali
resta pertanto incluso anche l’opposizione agli atti esecutivi
ex art. 617 c.p.c., riferendosi tale disciplina al processo di
opposizione all’esecuzione in ogni sua fase, compreso il
giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto della

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dell’esecuzione forzata n. 10396/04 R.E. iniziata dalla società

sentenza e dai motivi di impugnazione, ed operando, al
riguardo, il principio dell’apparenza, per cui il regime di
impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al
. computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base
alla qualificazione che il giudice

a quo abbia dato all’azione

Cass., 30/8/2013, n. 19970; Cass., 11/1/2012, n. 171; Cass.,
9/6/2010, n. 13928; Cass., 27/4/2010, n. 9998 ), sicché i
termini per proporre impugnazione contro le sentenze che li
concludono debbono calcolarsi senza tener conto di tale
sospensione ( cfr. 3/3/2009, n. 5059; Cass., 31/1/2006, n.
2140; Cass., 26/04/2000, n. 5345; Cass., 1 ° /2/1995, n. 1135 ).
Orbene, nella specie la sentenza impugnata è stata emessa
1’8/3/2007 e il ricorso è stato notificato il 21/4/2008, e
pertanto tardivamente, in quanto oltre il termine all’uopo
previsto all’art. 327 c.p.c., nella formulazione

ratione

temporis applicabile.
Il ricorso è pertanto inammissibile.
Le spese, liquidate come in dispositivo in favore della
controricorrente società Domus di Iannotti Raffaele s.a.s.,
. seguono la soccombenza.
Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle
spese del giudizio di cassazione in favore degli altri
intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.
P.Q.M.

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proposta in giudizio e non in base al rito applicabile ( cfr.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,
che liquida in complessivi euro 2.800,00, di cui euro 2.600,00
per onorari, oltre ad accessori come per legge.

Il

Il Consigliere est.

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso

Roma, 4/12/2013

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