Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3784 del 15/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/02/2011, (ud. 30/11/2010, dep. 15/02/2011), n.3784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GALILEO GALILEI 45, presso lo studio dell’avvocato LITTA PIETRO

UGO, rappresentato e difeso dall’avvocato GRECO FRANCESCO, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

L’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati CORETTI AMTONIETTA, STUMPO VINCENZO, EMANUELE DE ROSE,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1253/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

18.11.08, depositata il 12/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

La Corte d’appello di Catania, con sentenza depositata il 12.12.2008, in accoglimento dell’appello proposto dall’Inps, rigettava la domanda proposta da S.P. diretta al riconoscimento del suo diritto al trattamento ordinario di disoccupazione richiesto con domanda del 19.7.2005, rigettata dall’Inps per ritenuta incompatibilità di detto trattamento con la pensione di cui il lavoratore era titolare.

Il S. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Inps resiste con controricorso e successiva memoria.

Il ricorso è qualificabile come inammissibile a norma dell’art. 366 bis c.p.c., nella specie applicabile ratione temporis, la cui prima parte richiede che, nelle ipotesi di ricorso di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si concluda a pena di ammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto, e la cui seconda parte richiede che, nel caso previsto dall’art. 360, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo contenga, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (per la necessità di una specifica formulazione conclusiva e sintetica ai fini della chiara indicazione di tali elementi, analoga a quella relativa al quesito di diritto, cfr. Cass. S.U. n. 20603/2007, 16528/2008; Cass. n. 8897/2008).

Nella specie in effetti il primo motivo di ricorso deduce censure di violazione di norme di diritto in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 e non presenta il conclusivo quesito di diritto. Il secondo motivo, poi, ugualmente sprovvisto di quesito di diritto, pur deducendo in rubrica il vizio di omessa o insufficiente motivazione, in sostanza lamenta un’insufficienza di argomentazione giuridica in riferimento al rigetto della domanda subordinata diretta al conseguimento di un trattamento almeno pari a quello a cui hanno diritto, in caso di disoccupazione, lavoratori validi, non titolari come lui di assegno di invalidità.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio vengono regolate facendo applicazione del criterio legale della soccombenza (art. 91 c.p.c).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del giudizio determinate in Euro venti per esborsi ed Euro mille per onorari.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA