Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3784 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 14/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.14/02/2017),  n. 3784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11615/2014 proposto da:

C.R., in proprio e nella qualità di erede di

S.A., S.M.T. in proprio e nella qualità di erede di

S.A., S.F. in proprio e nella qualità

di erede di S.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA NEMORENSE 15, presso lo studio dell’avvocato PIETRO RICCIO, che

li rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSIMOCO ASSICURAZIONI SPA in persona del Responsabile Servizio

Sinistri, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 4,

presso lo studio dell’avvocato ANNA MARIA TRIPODI, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

AUTOLINEE PANAJIA DI P.L. & C SNC, P.A.,

P.L., M.A., PU. AUTO DI PU.DO. &

C SAS;

– intimati –

avverso la sentenza n. 50/2013 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 14/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito l’Avvocato ANNAMARIA TRIPODI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per l’improcedibilità per

sopravvenuta materia del contendere per Assimoco e nel resto rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza resa in data 14/2/2013, la Corte d’appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato l’accertamento della responsabilità di S.A., nella misura del 70%, nella causazione del sinistro stradale del (OMISSIS) in conseguenza del quale lo stesso perse la vita, individuando il residuo 30% di colpa nella condotta di guida di P.A..

Secondo la ricostruzione di entrambi i giudici del merito, in occasione del sinistro in esame, S.A., alla guida di una vettura di proprietà di M.A., invadendo l’opposta corsia di marcia, era andato a collidere con il pullman di proprietà della Autolinee P. s.n.c. di P.L. & C. (assicurato dalla compagnia Assimoco Assicurazioni s.p.a.) nell’occasione condotto da P.A..

Sulla base di tali premesse in fatto, la corte territoriale ha altresì confermato l’entità dei danni liquidati dal primo giudice in favore di C.R., S.F. e S.M.T. (eredi di S.A. ed originari attori) per effetto del sinistro.

Sotto altro profilo, in dissenso rispetto alla decisione del giudice di primo grado, la corte d’appello. ha dichiarato ammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalle Autolinee Panajia s.n.c. di P.L. & C. nei confronti di C.R., S.F., S.M.T. e M.A., con la condanna di questi ultimi al risarcimento del danno patrimoniale dalla stessa sofferto.

Con la medesima pronuncia, la corte d’appello, in accoglimento della domanda di rivalsa proposto da M.A., ha dichiarato C.R. obbligata a tenere indenne quest’ultimo di quanto eventualmente tenuto a versare in esecuzione della condanna pronunciata in favore dalla Autolinee Panajia s.n.c. di P.L. & C., dichiarando viceversa improseguibile la domanda di rivalsa proposta dal M. nei confronti del Fallimento della concessionaria (OMISSIS) s.n.c. (cui il M., in epoca anteriore al sinistro, aveva trasmesso in permuta il proprio veicolo con procura a venderlo), attese le competenze al riguardo del tribunale fallimentare.

2. Avverso la sentenza d’appello, hanno proposto ricorso per cassazione C.R., S.M.T. e S.F., sulla base di otto motivi d’impugnazione.

3. Resiste con controricorso la Assimoco s.p.a., che ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità, ovvero per il rigetto del ricorso.

4. Nessuno dei restanti intimati ha svolto difese in questa sede.

5. All’udienza di discussione del 15/12/2016, il difensore dei ricorrenti ha attestato di aver raggiunto un accordo transattivo con la Assimoco s.p.a. in relazione alla liquidazione dei danni rivendicati (allegandone la corrispondente documentazione), con la conseguente cessazione della materia del contendere sul punto, dichiarando di insistere per l’accoglimento dei motivi di ricorso avanzati in relazione alle domande proposte, nei propri confronti, dalla Autolinee P. s.n.c. di P.L. & C., P.A. e P.L., nonchè da M.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2054 c.c., artt. 40 e 41 c.p., artt. 140, 141 e 142 C.d.S. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente proceduto alla graduazione del contributo causale di S.A., nella causazione del sinistro oggetto di lite, nella misura del 70%, illegittimamente disapplicando la presunzione di pari corresponsabilità dei due conducenti, in contrasto con le risultanze del complesso degli elementi istruttori acquisiti nel corso del giudizio.

7. Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte d’appello trascurato la circostanza consistita nel non avere il P.A. fatto tutto il possibile per evitare il danno, omettendo di compiere le manovre di emergenza necessarie una volta accortosi, almeno 20 metri prima dell’urto, che il proprio antagonista stava invadendo la propria carreggiata.

8. Con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c.; artt. 2, 3, 13, 22, 27, 29, 30, 32 e 117 Cost.; degli artt. 2, 6 e 8 CEDU (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3); nonchè per violazione degli artt. 112, 132, 342 e 345 c.p.c. (in relazione all’art. 360c.p.c., n. 4); nonchè per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale erroneamente e immotivatamente disatteso la richiesta di liquidazione del danno subito dai ricorrenti per effetto della perdita del rapporto parentale con il congiunto deceduto S.A., illegittimamente riconducendolo alla categoria del c.d. danno morale soggettivo invece che al c.d. danno esistenziale, trattandosi propriamente (al di là della sofferenza transeunte legata alla perdita dell’affetto familiare) della lesione dell’interesse all’intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia, nonchè alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito della famiglia, la cui tutela è riconosciuta dagli artt. 2, 29 e 30 Cost..

Peraltro, del tutto illegittimamente la corte territoriale avrebbe ritenuto tardivo il riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano, al fine di concretizzare la liquidazione equitativa del danno subito dai ricorrenti, trattandosi di un riferimento pacificamente operabile ex officio nella prospettiva di un adeguamento del canone equitativo ai principi della proporzione e della parità di trattamento.

9. Con il quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 143, 147, 433, 1223, 1224, 1226, 2043 e 2056 c.c.; degli artt. 3, 29, 30 e 117 Cost. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè per omesso esame circa un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale erroneamente determinato l’entità dei danni patrimoniali subiti dai ricorrenti per effetto del decesso del congiunto, nella specie non estesi a tutti i contributi patrimoniali e alle utilità economiche che il defunto avrebbe presuntivamente apportato al coniuge e ai figli, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza.

10. Con il quinto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2059 c.c.; artt. 2, 3, 13, 22, 27, 32 e 117 Cost.; degli artt. 2, 3, 6 e 8 CEDU (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3); nonchè per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4); nonchè per omesso esame circa un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale erroneamente disatteso la pretesa dei ricorrenti diretta alla liquidazione del diritto al risarcimento del danno da perdita della vita subita dal loro congiunto, liquidabile iure successionis.

11. Con il sesto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 36, 40, 75, 81, 83, 100, 102, 112, 132, 156, 167, 182, 307 e 333 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), nonchè per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte d’appello erroneamente accolto l’appello incidentale proposto dalla società Autolinee P. di P.L. & C., con il conseguente accoglimento della domanda risarcitoria svolta in primo grado, essendo stata proposta, tale ultima domanda, non già dalla società legittimata, bensì in proprio dalle persone fisiche P.L. e P.A., avendo il primo omesso di specificare in modo espresso, nella procura rilasciata al proprio difensore, di agire in giudizio nella qualità di legale rappresentante della società, come peraltro attestato dalla proposizione di una successiva domanda risarcitoria, ad opera della ridetta società, per la rivendicazione del medesimo diritto, dinanzi al Giudice di pace di Caulonia.

12. Con il settimo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1223, 1226, 1227, 1299, 1916, 2043, 2056 e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè per omesso esame circa un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale erroneamente liquidato il danno patrimoniale sofferto dalla società Autolinee P. (comprensivo del pregiudizio per il fermo tecnico) in assenza di alcuna valida prova.

Sotto altro profilo, i ricorrenti si dolgono dell’avvenuta condanna della C. a tenere indenne M.A. dalle conseguenze della condanna risarcitoria pronunciata in favore della società di autolinee, non avendo il M. provato, nè di aver risarcito il danno, nè di aver pagato la somma in questione in favore del terzo danneggiato, non essendo stata neppure prodotta in giudizio la polizza assicurativa che legittimasse una simile rivalsa nei confronti della ricorrente.

13. Con l’ottavo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del D.M. n. 142 del 2012 (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), nonchè per omesso esame circa un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale erroneamente condannato i ricorrenti al rimborso delle spese processuali in misura ingiusta e sproporzionata, tenuto conto della circostanza secondo cui il comportamento processuale delle controparti avrebbe giustificato la compensazione delle spese di lite, ovvero, quantomeno, l’applicazione del minimo tabellare normativamente previsto.

14. I primi cinque motivi di ricorso sono inammissibili, avendo i ricorrenti dato espressamente atto, all’udienza di discussione del 15/12/2016, dell’avvenuto raggiungimento, con la Assimoco s.p.a., di un accordo transattivo, ad esito del quale risulta venuta meno la persistenza, in capo ai ricorrenti, di alcun ulteriore interesse riferibile alla liquidazione del risarcimento dei danni rivendicati in questa sede.

Ciò posto, in conformità all’insegnamento della giurisprudenza di questa corte, qualora nel corso del giudizio di legittimità intervenga una transazione o altro fatto che determini la cessazione della materia del contendere, in tale fattispecie è ravvisabile una causa di inammissibilità del ricorso, sia pure sopravvenuta (in ogni caso, idonea a consentire, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., la produzione del documento che ne comprovi la sussistenza), per essere venuto meno l’interesse della parte ricorrente a una pronuncia sul merito dell’impugnazione (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 13565 del 24/06/2005, Rv. 581962).

15. Il sesto motivo è infondato.

Alla luce della motivazione dettata sul punto dalla corte territoriale (pp. 37-39 della sentenza d’appello), osserva il collegio come, nel procedere all’interpretazione dell’atto di costituzione in primo grado della società Autolinee P. di P.L. & C., il giudice d’appello abbia rilevato come da tale atto potesse evincersi il riferimento, della procura rilasciata dal P., a quest’ultimo nella qualità di legale rappresentante della società di autolinee; e tanto, sulla base di una motivazione corretta sul piano giuridico e dotata di assoluta congruità sul piano dell’argomentazione logica, avendo il giudice a quo avuto cura di descrivere compiutamente gli atti processuali redatti dalla società di autolinee, precisando come, proprio le modalità di confezionamento della procura alle liti, unitamente alla lettura complessiva dell’atto cui la stessa era stata associata, consentissero in modo inequivoco il diretto riferimento del rilascio di detta procura all’iniziativa della società convenuta.

Ciò posto, deve escludersi, tanto l’error in procedendo denunciato dai ricorrenti (trattandosi, semmai, della prospettazione di un’alternativa lettura interpretativa dell’atto processuale, come tale inammissibilmente sottoposta alla valutazione del giudice di legittimità), quanto l’omesso esame del fatto decisivo controverso, come tale escluso per tabulas.

i6. Il settimo motivo d’impugnazione, là dove proposto nei confronti della società Autolinee P., è inammissibile.

Al riguardo, è appena il caso di evidenziare come, attraverso le censure indicate (sotto entrambi i profili di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), i ricorrenti si siano sostanzialmente spinti a sollecitare la corte di legittimità a procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione.

In particolare, sotto il profilo della violazione di legge, i ricorrenti risultano aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un’errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3), neppure coinvolgendo, la relativa prospettazione critica, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, avendo gli stessi propriamente insistito nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa relativi alla sussistenza di riscontri effettivi dell’entità del danno, rispetto a quanto operato dal giudice a quo.

Quanto al profilo del vizio di motivazione, varrà rilevare come la doglianza in esame in altro non consista se non nella rivendicazione di un vaglio di legittimità esteso al riscontro di pretesi difetti o insufficienze motivazionali (nella prospettiva dell’errata interpretazione o configurazione del valore rappresentativo degli elementi di prova esaminati) del tutto inidonei a soddisfare i requisiti imposti dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

16.1. Il settimo motivo d’impugnazione, là dove proposto nei confronti di M.A., è manifestamente infondato.

Osserva il collegio come, nel pronunciare la condanna della C. a tenere indenne il M. dalle conseguenze della condanna risarcitoria pronunciata in favore della società di autolinee, la corte territoriale abbia correttamente fatto applicazione dell’insegnamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, in tema di responsabilità per illecito extracontrattuale, il principio secondo cui, nei rapporti interni tra più soggetti tenuti a rispondere solidalmente dell’evento dannoso, il regresso è ammesso, a favore di colui che ha risarcito il danno e contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa (presupponendo che ciascuno dei corresponsabili abbia una parte di colpa nel verificarsi dell’evento dannoso), esclude implicitamente la possibilità di esercitare l’azione di regresso nei confronti di coloro che, essendo tenuti a rispondere del fatto altrui in virtù di specifiche disposizioni di legge, e quindi in base ad un criterio di imputazione legale, risultano per definizione estranei alla produzione del danno. Pertanto, nell’ipotesi in cui per un incidente stradale sia tenuto a rispondere nei confronti di un terzo, oltre al conducente, il proprietario dell’autoveicolo, quest’ultimo può esperire, nello stesso o in separato giudizio, azione di rivalsa contro il conducente autore del fatto dannoso, per l’intera somma pagata al terzo danneggiato (Sez. 3, Sentenza n. 17763 del 05/09/2005, Rv. 58490o; Sez. 3, Sentenza n. 24802 del 08/10/2008, Rv. 604941).

Peraltro, è appena il caso di sottolineare l’assoluta irrilevanza, ai fini della condanna della C. a tenere indenne il M., della circostanza relativa al mancato avvenuto risarcimento del danno da parte di quest’ultimo, avendo la corte territoriale espressamente subordinato, la condanna della C., alla circostanza dell’eventuale futuro versamento, da parte del M., di quanto dallo stesso dovuto in favore della società danneggiata.

17. L’ottavo motivo di ricorso è inammissibile sotto tutti i profili, avendo i ricorrenti prospettato, con la proposizione della censura in esame, una diversa interpretazione dei fatti processuali ai fini di una differente regolazione delle spese del giudizio: operazione, come tale, inammissibile in questa sede di legittimità, avendo la corte territoriale liquidato le spese del giudizio in ottemperanza al principio legale della soccombenza, senza incorrere in alcuna violazione dei criteri tabellari previsti dalla legge, nella specie neppure specificamente denunciata.

18. Sulla base delle argomentazioni che precedono dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti della Assimoco s.p.a. e pronunciato il rigetto del ricorso nel resto, con la conseguente condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti della Assimoco s.p.a.; rigetta il ricorso nel resto e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio

2017

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