Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 37831 del 01/12/2021

Cassazione civile sez. II, 01/12/2021, (ud. 14/10/2021, dep. 01/12/2021), n.37831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. FOTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2065/2017 proposto da:

S.S., e A.S., rappresentati e difesi dagli

Avv. ANTONIO STRILLACCI, e FRANCESCO FIORILLO, ed elettivamente

domiciliati presso lo studio del primo, in ROMA L.go LUCIO APULEIO

11;

– ricorrenti –

nonché

R.C., e R.A., rappresentati e difesi dagli Avv.

VITTORIO GIACOBBE ed elettivamente domiciliati, presso lo studio

dell’Avv. Sigismondo Meyer von Schauensee, in ROMA Via FEDERICO CESI

72;

nonché

G.F., B.C., BO.CA. e

B.G., tutte rappresentate e difese dall’Avv. MARIA CLAUDIA GIORDANO,

ed elettivamente domiciliate, presso lo studio dell’Avv. Graziella

Russo, in ROMA, Via CARLO MIRABELLO;

avverso la sentenza n. 346/2016 della CORTE d’APPELLO di MESSINA,

pubblicata in data 9/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/10/2021 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione ritualmente notificato, R.C. e R.A., premessa la comproprietà di un immobile sito in (OMISSIS), in catasto al foglio (OMISSIS) partt. (OMISSIS), esponevano che, in occasione dell’avvio di pratiche per la relativa ristrutturazione, avevano accertato che il bene, secondo le risultanze catastali, apparteneva a terzi. A seguito di accertamenti, avevano, infatti, verificato che l’unità immobiliare sita nella medesima contrada e da essi venduta con atto notarile dell’8.6.1986 a G.F. e B.G., nel successivo trasferimento con atto notarile del 16.10.1989 in favore di A.S. e S.S., era stata indicata, anziché come part. (OMISSIS) foglio (OMISSIS), con gli estremi catastali dell’altro immobile di proprietà degli attori, quello individuato in catasto al foglio (OMISSIS) partt. (OMISSIS). Tale errata identificazione era stata riportata in tutti i successivi atti di vendita aventi a oggetto il bene, l’ultimo dei quali in favore di P.C. e C.M.L.. Ciò premesso, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Barcellona P.G. – Sezione Distaccata di Lipari – tutti gli acquirenti, chiedendo, previo accertamento della proprietà, la corretta intestazione del bene presso la Conservatoria RR.II. e il catasto nonché la condanna al risarcimento dei danni subiti per non aver potuto utilizzare l’immobile secondo una destinazione turistico-recettiva.

Si costituivano in giudizio G.F., B.G., P.C. e C.M.L., che non si opponevano alla rettifica.

Con sentenza n. 4/2010, depositata in data 18.1.2010, il Tribunale, accertato e dichiarato, incidenter tantum, che la particella venduta nei rogiti notarili in Notar Pa. e F. era stata erroneamente indicata come part. inserita al foglio 14 con i nn. (OMISSIS), piuttosto che inserita al foglio (OMISSIS) con il n. (OMISSIS), rigettava le domande compensando le spese processuali.

Avverso la sentenza proponevano appello i R.. Si costituivano G.F., B.C., BO.CA., B.G., C.M.L., P.C. aderendo alla domanda di rettifica, ma chiedendo il rigetto del gravame in ordine alla domanda risarcitoria.

Con sentenza n. 346/2016, depositata in data 9.6.2016, la Corte d’Appello di Messina dichiarava la contumacia di A.S. e S.S.; accertava e dichiarava che la part. venduta nei rogiti notarili in Notar Pa. e F. era stata erroneamente indicata come part. inserita al foglio (OMISSIS) con i nn. (OMISSIS), piuttosto che inserita al foglio (OMISSIS) con il n. (OMISSIS) e che conseguentemente le iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli effettuate in relazione al bene di cui al foglio (OMISSIS) nn. (OMISSIS) dovevano ritenersi ricadere sul bene di cui al foglio (OMISSIS) part. (OMISSIS); ordinava la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari di (OMISSIS); ordinava al Conservatore dei RR.II. di Messina di procedere alla rettifica dell’intestazione catastale; rigettava, per il resto l’appello; dichiarava compensate le spese del grado di appello nel rapporto tra gli appellanti e gli appellati G. – B., P. – C.; dichiarava compensate nella misura di 1/2 le spese del grado di appello nel rapporto tra gli appellanti e gli appellati A. e S., condannando questi ultimi in solido tra loro alla rifusione della residua quota. In particolare, la Corte d’Appello rilevava che non poteva essere accolta la domanda di accertamento dell’esclusiva proprietà dell’immobile individuato in catasto al foglio (OMISSIS) partt. (OMISSIS), non avendo gli appellanti fornito la prova della proprietà del bene in questione. Aggiungeva la Corte che la modifica del contenuto dei contratti era affidata alla volontà dei contraenti, per cui nessun potere emendativo poteva riconoscersi al Giudice, tanto più che l’istanza di rettifica degli estremi catastali proveniva da soggetti che neanche erano stati parte degli atti a cui afferiva l’errore.

La Corte di merito accoglieva, invece, il terzo motivo di gravame, con il quale gli appellanti lamentavano l’erroneità del rigetto della domanda di voltura e trascrizione della sentenza, richiamando l’orientamento della Suprema Corte, secondo il quale, quando in un rogito di compravendita immobiliare il Notaio abbia per errore trascritto indicazioni catastali relative a beni diversi da quelli compravenduti, a escludere il trasferimento di detti beni è sufficiente un’azione di mero accertamento per la correzione dell’errore materiale (in tal senso, Cass. n. 3018 del 1980; Cass. n. 1063 del 2015; Cass. n. 28112 del 2018). Nella specie, era pacifica l’erronea indicazione catastale del bene oggetto delle vendite successive e ne andava ordinata la rettifica dell’intestazione catastale, per cui anche le formalità pregiudizievoli gravanti sul bene di cui alle part. (OMISSIS) dovevano ricadere sulla part. (OMISSIS).

Quanto alla richiesta di risarcimento danni, la Corte territoriale rilevava che il primo Giudice aveva correttamente dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei convenuti, avendo gli allora attori nell’atto introduttivo indicato quali responsabili dell’erronea indicazione catastale i notai, che avevano redatto i rogiti; doveva, quindi, ritenersi nuova e inammissibile la suddetta domanda risarcitoria proposta nei confronti degli appellati in grado di appello.

Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione S.S. e A.S., sulla scorta di due motivi, illustrati da memoria. Resistono altresì R.C. e A., nonché G.F., B.C., Ca. e G., con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, i ricorrenti R. deducono la “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 91,92 e 132 c.p.c.”, là dove lamentano che le domande degli appellanti siano state quasi del tutto respinte dalla Corte di merito, fatta eccezione per la domanda relativa alla trascrizione della sentenza. Gli altri convenuti costituiti hanno prestato il proprio consenso solo alla correzione dei numeri parcellari, chiedendo il rigetto delle altre domande ed esercitando quindi un’attività processuale di contrasto alla domanda. Pertanto, il comportamento processuale assunto dai ricorrenti, seppur contumaci, non ha in alcuna misura implicato delle conseguenze negative per gli odierni resistenti. La pronuncia della Corte d’Appello sarebbe iniqua avendo applicato un postulato diverso per situazione identica, operando così un’illegittima distinzione tra convenuti presenti e contumaci.

1.1. – Il motivo non è fondato.

1.2. – E’ consolidato il principio di insindacabilità dell’apprezzamento del giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, e nel trattare dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento; e ciò, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, risultano logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016). Sono infatti riservate al giudice del fatto l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre (Cass. n. 1359 del 2014; Cass. n. 16716 del 2013; Cass. n. 1554 del 2004).

1.3. – Ed è altresì pacifico che il difetto di motivazione censurabile in sede di legittimità è configurabile solo quando dall’esame del ragionamento svolto dal Giudice di merito e quale risulta dalla stessa sentenza impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre a una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza del processo logico che ha indotto il Giudice al suo convincimento, ma non già quando vi sia difformità rispetto alle attese del ricorrente (Cass. n. 13054 del 2014; Cass. n. 4851 del 2015; Cass. n. 21187 del 2019).

2. – Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione agli artt. 91,92 e 132 c.p.c. e mancata motivazione”. Secondo i ricorrenti, dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata non è dato comprendere le ragioni per cui la Corte territoriale abbia, per un verso, condannato in compensazione parziale gli odierni ricorrenti e, per l’altro, abbia invece applicato un principio distintivo tra i convenuti, pur avendo questi ultimi una medesima posizione processuale tra di loro e le stesse motivazioni giustificative.

2.1. – Il motivo è infondato.

2.2. – Quanto all’obbligo motivazionale che impone al Giudice di dar conto dei motivi in diritto sui quali è basata la propria decisione e dunque consente la comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, si fa rinvio alle osservazioni sub 2.1. 2.3. – Giova innanzitutto ricordare che la condanna alle spese processuali non trova il suo fondamento in un credito risarcitorio, ma trova la sua ragione nella volontà del legislatore di evitare che le spese sostenute dalla parte vittoriosa gravino su di essa; il legislatore ha quindi individuato nella parte soccombente quella tenuta a sostenere il relativo onere, salvo tuttavia i giusti motivi di cui all’art. 92 c.p.c., che costituiscono l’applicazione di un principio di equità risalente nel tempo.

Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di Cassazione e’, pertanto, limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa (fenomeno che non si è verificato nel caso in esame), con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass. n. 19613 del 2017; cfr. ex plurimis Cass. n. 18128 del 2020). Peraltro, anche il giudizio sulla sussistenza dei giusti motivi per la compensazione delle spese processuali, è rimesso al giudice di merito ed è di norma incensurabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione che lo sorregge non sia illogica, tautologica, inesistente o meramente apparente (Cass. n. 17186 del 2019).

Ritenuto dunque che ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza vada sempre rapportata all’esito finale della lite (Cass. n. 17854 del 2020; Cass. n. 18125 del 2017), nel caso di specie, i ricorrenti non hanno neppure prospettato che i limiti massimi di quantificazione delle spese siano stati superati (Cass. n. 21325 del 2005).

2.4. – Nel regolamento delle spese processuali previgente alla sostituzione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, ad opera della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, che ha introdotto la previsione dell’obbligo di esplicitazione dei “giusti motivi” sui quali si fonda la compensazione delle spese, trova applicazione il principio secondo il quale la relativa statuizione è sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione di legge, quale si verificherebbe nell’ipotesi in cui, contrariamente al divieto stabilito dall’art. 91 c.p.c., le stesse venissero poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. n. 24495 del 2006); che la valutazione dell’opportunità della compensazione totale o parziale rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella della sussistenza di giusti motivi, e il giudice può compensare le spese processuali per giusti motivi senza obbligo di specificarli, atteso che l’esistenza di ragioni che giustifichino la compensazione va posta in relazione e deve essere integrata con la motivazione della sentenza e con tutte le vicende processuali, stante l’inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese medesime, non trovando perciò applicazione in tema di compensazione per giusti motivi il principio sancito dall’art. 111 Cost., comma 6; che dunque esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Cass. n. 2149 del 2014; Cass. n. 15317 del 2013). Peraltro, là dove sia disposta la compensazione parziale delle spese di lite, è la parte che abbia dato causa in misura prevalente agli oneri processuali, e alla quale quindi questi siano in maggior misura imputabili, quella che può essere condannata al pagamento di tale corrispondente maggior misura” (Cass. n. 3438 del 2016).

2.5. – Riepilogando, dunque, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione (Cass. n. 19613 del 2017; Cass. n. 22872 del 2018).

3. – Il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Va applicato il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore delle due parti controricorrenti, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida ciascuna in complessivi Euro 1.900,00 oltre a Euro 200,00 per rimborso spese vive di ciascuno, nonché al rimborso forfettario spese generali, ciascuno in misura del 15%, ed accessori di legge. Ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021

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