Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3783 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. II, 17/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 17/02/2010), n.3783

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GERMANICO 211, presso lo studio dell’avvocato ANDRIANI

RICCARDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LONGO

MAURIZIO;

– ricorrente –

e contro

L.C. (OMISSIS), B.M.

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1397/2007 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 18/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

12/01/2010 dal Consigliere Dott. MAZZACANE Vincenzo;

udito l’Avvocato ANDRIANI Riccardo, difensore del ricorrente che ha

chiesto di poter produrre cartoline di ricevimento notifica del

ricorso agli intimati, B.M. e L.C. il 26/10

del 2008;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l’estinzione del procedimento

per L.C. per intervenuta rinuncia, per B.

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto dell’11/12/1996 V.P. e G.J. proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Aosta del 21.10.1996 su ricorso della s.r.l. Edilcoim con il quale essi erano stati condannati in solido al pagamento in favore di quest’ultima della somma di L. 17.000.000 oltre accessori e spese a saldo dei lavori di costruzione di un fabbricato ad uso abitativo eseguiti dalla stessa.

Gli opponenti deducevano l’esistenza di vizi e difetti dell’opera, la quale nella parte esterna era stata edificata in difformita’ del progetto, ed inoltre era stata consegnata in rilevante ritardo rispetto al termine pattuito; essi inoltre chiamavano in giudizio i geometri L.C. e B.M. quali progettisti e direttori dei lavori, e concludevano chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della convenuta e dei terzi chiamati in solido al risarcimento dei danni, nonche’ la condanna della prima al pagamento della penale contrattuale per la ritardata consegna dell’opera.

La convenuta costituendosi in giudizio contestava la sussistenza di sue eventuali responsabilita’, assumendo tra l’altro che ogni questione relativa ai vizi era ormai preclusa per effetto di transazione intervenuta tra le parti il 31.1.1996.; chiedeva pertanto il rigetto dell’opposizione.

Si costituivano in giudizio anche i terzi chiamati i quali assumevano di essere estranei al contratto di appalto, e comunque sostenevano l’infondatezza delle domande avversarie proposte in relazione sia al rapporto giuridico concernente la progettazione dell’opera, sia a quello inerente alla direzione lavori; eccepivano inoltre la decadenza degli attori dalla garanzia per i vizi, e comunque l’inammissibilita’ delle relative domande stante l’intervenuta transazione.

Il Tribunale di Aosta (subentrato al Pretore in seguito all’entrata in vigore al D.Lgs. n. 51 del 1998) con sentenza del 19.2.2003 respingeva l’opposizione, dichiarava la sussistenza dei dedotti vizi e difetti di costruzione e di progettazione, ma dichiarava gli opponenti decaduti dalla garanzia per i vizi nei confronti dei terzi chiamati.

Proposta impugnazione da parte del V. cui resistevano la Edilcoim, il L. ed il B. che formulavano altresi’ appello incidentale, la Corte di Appello di Torino con sentenza del 18.9.2007 ha respinto l’appello principale e, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dal L. e dal B., ha dichiarato l’insussistenza di vizi e carenze inerenti la progettazione dell’opera.

Per la cassazione di tale sentenza il V. ha proposto un ricorso affidato a due motivi; le parti intimate non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.

Con atto depositato il 31.3.2009 il V. ha rinunciato al ricorso nei confronti del solo L..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Anzitutto deve dichiararsi l’estinzione del processo nei confronti del L., attesa l’intervenuta rinuncia al ricorso proposto verso quest’ultimo da parte del V..

Venendo poi al ricorso proposto nei confronti del B., si rileva che con il primo motivo il V., deducendo violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., assume che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto che l’esponente non avesse censurato l’affermazione del Tribunale di Aosta che aveva considerato preclusa, per effetto della transazione intervenuta tra il V. e la societa’ Edilcoim con la scrittura privata del (OMISSIS), qualsiasi pretesa attorea nei confronti dei terzi chiamati nella loro qualita’ di direttori dei lavori; in realta’ l’istante a pagina 8 dell’atto di appello aveva espressamente censurato l’assunto del giudice di primo grado circa la ritenuta rilevanza di tale scrittura, intervenuta soltanto tra i committenti e la s.r.l. Edilcoim, nei confronti dei direttori dei lavori B. e L., che non l’avevano sottoscritta e che neppure erano in essa menzionati.

Il V. quindi rileva come fatto indubitabile che egli aveva proposto uno specifico motivo di impugnazione, sia pure ricompreso in un motivo di maggiore estensione (in quanto la doglianza era stata svolta nei confronti della Edilcoim per la ritenuta eccessiva latitudine conferita alla menzionata scrittura dal Tribunale), avverso il capo della pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda risarcitoria pur in presenza della declaratoria di sussistenza di carenze nella direzione dei lavori.

Il V. infine formula il seguente quesito di diritto: se sia vero ed esatto che ai sensi dell’art. 112 c.p.c. il giudice debba pronunciarsi su tutta la domanda, ed in particolare se il giudice dell’appello debba pronunciarsi su ogni specifico motivo di gravame, quand’anche formalmente contenuto nell’atto introduttivo in un unico paragrafo contenente censure specifiche alla sentenza impugnata.

La censura e’ fondata.

La Corte territoriale ha rilevato la mancata impugnazione da parte dell’appellante della statuizione del giudice di primo grado in ordine alla ritenuta estensione della transazione di cui alla scrittura del (OMISSIS) anche ai terzi chiamati in causa nella loro qualita’ di direttori dei lavori, cosicche’ eventuali responsabilita’ per vizi inerenti a difetti nella direzione dei lavori stessi erano estranee al “thema decidendum” nel giudizio di secondo grado.

Orbene tale assunto non puo’ essere condiviso, considerato che dall’esame diretto dell’atto di appello proposto dal V. (consentito a questa Corte dalla natura procedurale del vizio denunciato) emerge chiaramente una specifica censura al riguardo, incentrata sul fatto che la transazione conclusa tra il V. e la societa’ Edilcoim con la scrittura privata sopra menzionata non poteva produrre alcun effetto nei confronti del L. e del B. in quanto soggetti ad essa estranei, e che quindi costoro erano responsabili quali direttori dei lavori dei vizi riconducibili alla direzione dei lavori stessi.

Pertanto la sentenza impugnata e’ incorsa al riguardo in una violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato sancito dall’art. 112 c.p.c..

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 2236 c.c., sostiene anzitutto che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, l’esponente nell’atto di appello aveva dedotto specifiche carenze della progettazione strettamente correlate all’assenza di adeguate indagini geologiche, avendo in particolare rilevato che era stato assodato che il L. ed il B., sebbene il terreno a monte a quello in oggetto fosse roccioso, non avevano minimamente contemplato nel progetto la presenza di roccia prospettando ai committenti una splendida area verde terrazzata a monte dell’edificanda casa, rivelatasi poi assolutamente irrealizzabile.

Il V. aggiunge quindi che l’asserzione della sentenza impugnata secondo cui l’assenza dell’area verde suddetta, univocamente conseguente alla presenza di roccia nell’area a monte della costruzione, era questione attinente alla realizzazione e non alla progettazione, era assolutamente contestabile e tale da svuotare la responsabilita’ gravante sul professionista tecnico ex art. 2236 c.c., il cui primo compito e’ quello di verificare la natura e le caratteristiche del terreno sul quale la costruzione deve essere edificata.

Il ricorrente formula quindi il seguente quesito di diritto: se sia vero che il progettista di edifici, in forza della disciplina del contratto d’opera professionale ed in particolare dell’art. 2236 c.c., debba curarsi che il proprio progetto sia concretamente realizzabile sulla base delle caratteristiche geologiche del terreno sul quale l’edificazione andra’ ad insistere.

Il motivo e’ inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. in quanto sorretto da quesito la cui formulazione e’ del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo ed a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia vedi al riguardo Cass. S.U. 9.7.2008 n. 18759).

Invero il giudice di appello, pur ritenendo generiche le deduzioni del V. nell’atto di appello relativamente a vizi di progettazione dell’opera, ha comunque esaminato tale motivo di censura elencando i vizi come riscontrati nella C.T.U., rilevando che essi, consistendo o in difformita’ dal progetto ovvero in cattiva, incompleta o errata realizzazione, non potevano per definizione essere considerati difetti di progettazione.

In tale contesto la Corte territoriale ha affermato che la mancata realizzazione dei terrazzamenti previsti nel progetto originario costituiva all’evidenza una questione inerente alla realizzazione e non alla progettazione; ha poi rilevato che l’unica carenza del progetto ipotizzata dal C.T.U. era quella inerente l’inflessione del solaio a copertura dell’autorimessa, non essendo stato presentato alcun progetto a firma di tecnico abilitato ne’ il successivo collaudo statico; tuttavia gli appellanti incidentali avevano documentato attraverso la produzione del collaudo statico delle opere a firma dell’ingegner G. e controfirmato dal direttore dei lavori strutturali ingegner T. l’infondatezza dell’ipotesi di inidoneita’ progettuale della soletta in questione, ed avevano anche provato sempre documentalmente che la costruzione era stata preceduta da una accurata indagine geologica – geotecnica da parte della geologa O.S..

Alla luce delle esposte considerazioni balza evidente l’inconferenza del quesito di diritto sopra enunciato, posto che il giudice di appello non ha affatto affermato che il progettista di un edificio non abbia l’obbligo di verificare la concreta realizzabilita’ del progetto da lui redatto sulla base di una ricognizione delle caratteristiche geologiche del suolo su cui dovra’ essere edificato il fabbricato stesso, ma ha escluso, all’esito di un accertamento di fatto neppure impugnato dal ricorrente (che infatti non ha denunciato vizi di motivazione e che in particolare non ha censurato l’affermazione della Corte territoriale circa la previsione nella planimetria del progetto originario dei terrazzamenti a nord del fabbricato, ne’ ha dedotto, quantomeno in termini sufficientemente specifici, che la mancata realizzazione dei terrazzamenti fosse da ricondurre alle caratteristiche geologiche della zona in cui era avvenuta la costruzione del fabbricato “de quo”), la sussistenza di vizi progettuali conseguenti in particolare ad una pretesa mancata valutazione della natura del terreno sul quale era stato poi eretto l’edificio.

In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio limitatamente al rapporto tra il ricorrente ed il B. ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.

PQM

LA CORTE Dichiara estinto il processo nei confronti del L., accoglie il primo motivo del ricorso nei confronti del B., dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio limitatamente al rapporto tra il ricorrente ed il B. ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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