Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3783 del 15/02/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3783 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3391-2017 R.G. proposto da:
COPPOLA Gaetano, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce
al ricorso, dall’Avv. Francesco AZZARA’, ed elettivamente domiciliato in
Roma, alla via Angelo Brofferio, n. 6, presso lo studio legale dell’avv. Maria
Grazia FRANCO;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore
pro tempore,
rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla
via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
Data pubblicazione: 15/02/2018
2AqA/09
avverso la sentenza n. b469/29/2011ella COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CALABRIA, SEZIONE STACCATA di REGGIO
CALABRIA, depositata il 01/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
RILEVATO
—che con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria Regionale
della Calabria rigettava l’appello proposto da Gaetano Coppola, di
professione geometra, avverso la sentenza di primo grado che aveva a sua
volta rigettato il ricorso proposto dal predetto contribuente avverso l’avviso
di accertamento emesso nei confronti del medesimo per maggiori imposte ai
fini IVA, IRPEF ed IRAP relativamente all’anno di imposta 2006 risultanti
dall’applicazione degli studi di settore di cui all’art. 62 bis e segg. del d.l. n.
331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 1993;
— che avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per
cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l’intimata con
controricorso;
—che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del vigente art. 380 bis
cod. proc. civ., il Collegio, risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
— che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione
dell’ordinanza in forma semplificata;
CONSIDERATO
— che con l’unico motivo di ricorso il ricorrente censura la sentenza
impugnata deducendo una generica «violazione dell’art. 360 c.p.c.»,
sostenendo che la CTR ha fondato le ragioni di rigetto dell’appello
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dell’ 11/01/2018 dal Consigliere dott. Lucio LUCIOTTI.
«unicamente sulla ricostruzione statistica dell’ammontare dei compensi
elaborata sulla base di una serie di parametri prefissati», in assenza di
elementi concreti offerti dall’amministrazione finanziaria e disattendendo
«ogni riferimento alla peculiare situazione del contribuente», ignorando una
molteplicità di fattori, quali