Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3783 del 15/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 15/02/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 15/02/2011), n.3783
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui Uffici, in Roma Via dei Portoghesi, 12, è domiciliata;
– ricorrente –
contro
S.A., quale esecutore testamentario di S.G.,
rappresentato e difeso, giusta delega in calce al controricorso,
dall’Avv. GENTILE Giovanni G., nel cui studio, in Roma, Via Po n. 25,
è elettivamente domiciliato;
– controricorrente –
AVVERSO la sentenza n. 299/56/2007 della Commissione Tributaria
Provinciale di Roma, Sezione n. 56, in data 08.03.2007, depositata il
18.10.2007.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
16 dicembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Sentito, per la ricorrente l’Avv. Giancarlo Caselli, nonchè l’Avv.
G. G. Gentile per il controricorrente;
Presente il Procuratore Generale Dott. Domenico Iannelli, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 28960/2008 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 299.56.2007 pronunziata dalla C.T.P. di Roma, Sezione n. 56, L’08.03.2007 e DEPOSITATA il 18 ottobre 2007. Con tale decisione, la C.T.P., ha accolto il ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 65/56/2002 del 31.01.2002 della medesima CTP e nominato il Commissario ad Acta.
2 – Il ricorso di che trattasi, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 703 e 704 cod. civ., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, art. 1722 c.c., comma 1, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70 comma 2, art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70.
3 – l’intimato ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato.
4 – Sembra fondata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso di legittimità, sollevata dal controricorrente.
La decisione impugnata, in vero, risulta depositata in segreteria il 18 ottobre 2007. Il ricorso di legittimità risulta consegnato per la notifica all’UNEP della Corte di Appello di Roma, in data 02 dicembre 2003 cronologico 25.393.
Ciò stante, l’impugnazione appare tardiva, in base al principio sancito dalla L. n. 742 del 1969, art. 3, secondo cui la sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 non si applica ai procedimenti di opposizione all’esecuzione, come stabilito dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92 (ordinamento giudiziario), a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all’esecuzione, di cui agli artt. 615, 617 e 619 cod. proc. civ., ed a quelli di accertamento dell’obbligo del terzo di cui all’art. 548 c.p.c. (Cass. n. 2342/2004, n. 10629/2004, n. 13478/2004, n. 2627/2003).
5 – Si propone, dunque, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per tardività. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso, nonchè le memorie e gli altri atti e documenti depositati in causa;
Vista, in particolare, l’ordinanza n. 01/56/09 della CTP di Roma in data 04.12.2008 depositata il 15.01.2009, con la quale la CTP di Roma, pronunciando nel procedimento per l’ottemperanza della sentenza n. 65/56/2002 del 31.01.2002, ritenendo esaurita la procedura ex art. 70 per non essere il ritardo imputabile al Commissario ad acta nominato con l’ordinanza oggetto dell’impugnazione in esame, ha dichiarato chiuso il procedimento e respinto il ricorso;
Considerato che, sulla base di tale provvedimento deve ritenersi venuto meno l’interesse dell’Agenzia Entrate all’impugnazione del provvedimento n. 299/56/2007, oggetto del giudizio di che trattasi;
Considerata l’ammissibilità, anche in sede di legittimità, della produzione di documenti idonei a dimostrare la sopravvenienza di eventi idonei a determinare la cessazione della materia del contendere (Cass. n. 4419/1997, n. 341/1986) e, quindi, l’inammissibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse (Cass. n. 20860/2005, n. 1205/2003);
Considerato che l’epoca dell’insorgere dell’evento risolutivo della questione, giustifica la compensazione delle spese del giudizio;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011