Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3783 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 14/02/2017, (ud. 14/12/2016, dep.14/02/2017),  n. 3783

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17484-2014 proposto da:

TUTTOMODA SRL in persona del suo legale rappresentante e

Amministratore Unico pro-tempore sig. R.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 6, presso lo studio

dell’avvocato ALFREDO GAITO, rappresentata e difesa dagli avvocati

MAURO VALENTE, LUCIA DONATO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

TUTTOMODA SRL in persona del suo legale rappresentante e

Amministratore Unico pro-tempore sig. R.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 6, presso lo studio

dell’avvocato ALFREDO GAITO, rappresentata e difesa dagli avvocati

MAURO VALENTE, LUCIA DONATO giusta procura in calce al ricorso

principale;

– controricorrente –

e contro

ACE EUROPEAN GROUP LTD;

– intimata –

Nonchè da:

ACE EUROPEAN GROUP LTD in persona della Procuratrice Dott.ssa

A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BENACO 5, presso lo

studio dell’avvocato MARIA CHIARA MORABITO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LUCA ERCOLANI giusta procura in

calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

TUTTOMODA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1032/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 10/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato MAURO VALENTE;

udito l’Avvocato LUCA ERCOLANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’accoglimento dei primi 2

motivi assorbiti gli altri per il ricorso principale,

l’inammissibilità in subordine rigetto per l’incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel giudizio promosso dalla Cigna Insurance Company of Europe S.A.N.V. nei confronti della Tuttomoda s.r.l., il Tribunale di Bologna dispose la sospensione del procedimento fino all’esito del giudizio penale in corso nei confronti dei soci della convenuta per incendio doloso e fraudolenta distruzione di cose proprie.

Il giudizio penale venne definito con sentenza, pronunciata dalla Corte di Cassazione in data 21.5.2009, che mandò assolti gli imputati ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2.

A seguito di ricorso in riassunzione depositato dalla Tuttomoda in data 12.11.2009, il Tribunale fissò l’udienza per la comparizione delle parti, assegnando termine fino al 31.1.2010 per la notifica del ricorso e del relativo decreto.

A seguito di istanza depositata dalla Tuttomoda il 3.2.2010, il giudice concesse nuovo termine per la notifica, “impregiudicata ogni questione di rito”.

Costituendosi in giudizio, L’Ace European Group Ltd. (già Cigna Insurance Company) ne eccepì l’estinzione per tardiva riassunzione.

l Tribunale dichiarò l’estinzione per inosservanza del termine originariamente concesso per la notifica dell’atto di riassunzione.

La sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello di Bologna, che ha rigettato l’appello proposto dalla Tuttomoda.

Quest’ultima ricorre per cassazione affidandosi a quattro motivi; resiste l’intimata a mezzo di controricorso contenente ricorso incidentale basato su due motivi; ad esso ha resistito la Tuttomoda con proprio controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte di Appello ha affermato che:

-il dies a quo per la riassunzione è decorso dalla lettura del dispositivo penale (21.5.2009) che ha determinato l’irrevocabilità della sentenza di assoluzione;

– la lettura del dispositivo ha determinato la conoscenza, da parte della Tuttomoda, della cessazione della causa di sospensione, stante “l’identità tra uno degli imputati nel processo penale ed il legale rappresentante della srl Tuttomoda”;

– la tempestività della riassunzione dev’essere valutata in riferimento al deposito del ricorso, mentre l’eventuale invalidità della notifica impone al giudice di assegnare un nuovo termine perentorio per la rinnovazione (ex art. 291 c.p.c.);

– deve escludersi che la parte ricorrente “possa rimanere inerte quanto al termine concesso dal Giudice per la seconda fase avente ad oggetto la notificazione del ricorso e del provvedimento di fissazione dell’udienza”, in quanto ciò sarebbe “in contrasto con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo”;

– il giudice può dunque “concedere un termine ulteriore per attuare la fase destinata alla notificazione del ricorso in riassunzione solo nel caso di notificazione viziata o in cui la parte, a fronte di ostacoli ad essa non imputabili, si sia adeguatamente e tempestivamente attivata con rituale istanza di proroga ex art. 154 c.p.c.”;

– unica eccezione a questa regola (non ricorrente nel caso) è quella “in cui l’istanza per ottenere il nuovo termine per la notifica del ricorso, sebbene tardiva rispetto a quanto stabilito dall’art. 154 c.p.c., sia, comunque, effettuata nel termine fissato dalla legge per il deposito del ricorso in riassunzione”, giacchè in tale caso “la parte è ancora in tempo per ricominciare ab initio l’iter riassuntivo”.

2. Col primo motivo, la ricorrente denuncia l’erronea applicazione degli artt. 305 e 307 c.p.c. assumendo che, depositata tempestivamente l’istanza di riassunzione del processo sospeso, l’omessa notifica del decreto di fissazione dell’udienza non legittima la pronuncia di estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c. “in mancanza di comunicazione e di conoscenza del detto provvedimento in capo alla parte riassumente ed in mancanza di una norma che preveda espressamente tale sanzione”.

3. Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 154 c.p.c. sul rilievo che l’istanza di concessione di un nuovo termine per la notifica del decreto di fissazione dell’udienza non si pone in contrasto col principio di ragionevole durata del processo allorquando non sussista la necessità di spostamento dell’udienza (in quanto fra la data dell’istanza e quella dell’udienza già fissata “intercorra un tempo abbondantemente superiore ai 30 giorni previsti dall’art. 307 c.p.c., comma 3”).

4. Col terzo motivo, si lamenta “omesso esame di fatti determinanti ed errata interpretazione della norma in relazione alla conoscenza in capo alla Tuttomoda srl della cessazione della causa di sospensione del processo ai fini del computo del termine ex art. 297 c.p.c.”: la ricorrente assume che la coincidenza fra uno degli imputati e il legale rappresentante non giustificava la conclusione che la Tuttomoda avesse avuto conoscenza della definizione del processo pregiudiziale al momento della lettura del dispositivo, giacchè la società era soggetto terzo rispetto al suo legale rappresentante e la conoscenza legale della causa di cessazione della sospensione non poteva essere presunta, ma doveva rivestire i connotati della conoscenza legale, quale si realizza mediante notificazione o comunicazione o dichiarazione della parte interessata; con la conseguenza che detta conoscenza poteva farsi risalire con certezza alla data di deposito del ricorso (12.11.2009) e che – quindi – alla data del 3.2.2010, quando venne concesso un nuovo termine per la notifica del ricorso-decreto, il semestre utile ai fini della riassunzione non era ancora decorso.

5. Il quarto motivo (che deduce la violazione degli artt. 295, 297, 303, 305 e 307 c.p.c. e degli artt. 3 e 24 Cost.) censura la sentenza per avere ritenuto che il termine di riassunzione dovesse essere computato dalla lettura del dispositivo, anzichè dal deposito della motivazione, “stante la necessità della parte di avere un congruo termine per determinarsi in merito all’opportunità di proseguire il giudizio civile”, in relazione ai motivi della decisione, determinandosi altrimenti una “palese violazione del diritto di difesa”.

6. Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni che seguono.

Sulla base dell’esame complessivo dei motivi (segnatamente dei primi due, che tendono ad affermare la possibilità che, rispettato il termine per il deposito del ricorso in riassunzione, la Tuttomoda potesse ottenere un termine ulteriore rispetto a quello originariamente assegnato per procedere alla notifica) può ritenersi che la ricorrente abbia idoneamente attinto la ratio della decisione, che si sostanzia nell’affermazione che il termine per rinnovare la notifica può essere concesso soltanto a fronte di notificazione viziata, ma non anche in caso di notificazione del tutto omessa.

La censura merita accoglimento alla luce del principio – al quale il Collegio intende dare continuità – secondo cui, “verificatesi una causa d’interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della vocatio iudicis da quello della vocatio in ius, il termine perentorio di sei mesi, previsto dall’art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, e il giudice che rilevi l’omessa notifica, o un vizio comportante inesistenza della notifica, dell’atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell’udienza (oltre che un vizio da cui sia colpita la notifica dell’atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell’udienza), deve ordinarne l’effettuazione (o la rinnovazione), in applicazione analogica dell’art. 291 c.p.c., entro un termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l’estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, u.c., e del successivo art. 307, comma 3” (Cass. n. 7661/2015; conforme Cass. n. 2174/2016; cfr. anche Cass., S.U. n. 5700/2014).

La sentenza va pertanto cassata, con rinvio alla Corte territoriale, che si atterrà al principio sopra richiamato.

7. I due motivi del ricorso incidentale (“tuzioristico”) denunciano entrambi la “violazione dell’art. 345 c.p.c.”, la “omessa motivazione circa un fatto decisivo” e la nullità della sentenza con riguardo all’art. 112 c.p.c., per non avere la Corte pronunciato sulla eccezione di inammissibilità del primo e del terzo motivo dell’appello della Tuttomoda (concernenti la decorrenza del termine semestrale di riassunzione), procedendo all’esame di detti motivi (per dichiararli infondati).

7.1. Entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto difetta l’interesse a dolersi della mancata pronuncia sull’inammissibilità di un motivo quando la sentenza abbia pronunciato nel merito (così implicitamente disattendendo l’eccezione di inammissibilità).

8. Il regolamento delle spese di lite va rimesso al giudizio di rinvio.

9. Atteso che il ricorso incidentale è stato proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte, dichiarate l’inammissibilità del ricorso incidentale, accoglie il ricorso principale per quanto di ragione, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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