Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3783 del 07/02/2022

Cassazione civile sez. III, 07/02/2022, (ud. 29/10/2021, dep. 07/02/2022), n.3783

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37082/2019 proposto da:

U.J., elettivamente domiciliato in Roma Via Collina, 48 presso

lo studio dell’avvocato Ermanno Pacanowski, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso decreto del TRIBUNALE di ROMA (RG 81830/2017), depositato il

18/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dei

29/10/2021 dal Cons. Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. U.J., proveniente dalla (OMISSIS), ricorre affidandosi a quattro motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Roma SSM che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale, declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto era affetto da una grave forma di asma che non poteva curare in (OMISSIS).

2. La parte intimata non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della Direttiva CE 2004/83, recepita dal D.Lgs. n. 251 del 2007 in relazione alle dichiarazioni da lui rese ed al mancato supporto probatorio.

1.1. Assume che il tribunale aveva omesso di assumere un ruolo attivo nego svolgimenti dell’istruttoria e non aveva indicato al ricorrente quali fossero i documenti che doveva allegare ovvero cosa dovesse dimostrare per il riconoscimento della protezione richiesta.

2. Con il secondo ed il terzo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3:

a. l’omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla CT e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione delle condizioni del paese di origine.

b. la mancata concessione della protezione sussidiaria cui aveva diritto in ragione delle condizioni sociopolitiche del paese di origine.

2.1. Lamenta non era stata considerata la rilevanza della sua condizione personale di salute e che non era stata considerata l’instabilità del paese di origine, e che il Tribunale aveva errato nel ritenere insussistenti le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

3. Con il quarto motivo, si lamenta l’errata applicazione dell’art. 5, comma 6 TUI in relazione alla mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

3.1. Deduce che il Tribunale non aveva preso in considerazione il suo grado di integrazione e le precarie condizioni sociopolitiche del paese di provenienza.

4. Da ultimo, il ricorrente solleva l’eccezione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35bis, comma 13 così come modificato dal D.L. n. 13 del 2017, art. 7 in relazione agli artt. 2,24,111 e 113 Cost.

5. Deve premettersi che la decisione viene assunta sulla base del principio della “ragione più liquida” (cfr. Cass. SU 9936/2014; Cass. SU 26242/2014; Cass. 26243/2014; Cass. 12002/2014; Cass. 11453/2018; Cass., 363/2019), prescindendo cioè dalle conseguenze derivanti dai controlli preliminari relativi alla procura speciale rilasciata al difensore del ricorrente, in relazione alla quale, assente la certificazione della data in cui essa è stata conferita al difensore, sarebbe stato necessario un rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale conseguente alla recente ordinanza di rimessione Cass. 17970/2021.

6. In relazione al principio sopra richiamato, infatti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto risulta essere tardivo.

6.1. Si osserva, al riguardo, in premessa che questa Corte ha condivisibilmente affermato, in ipotesi riferita all’art. 348 quater c.p.c., (assimilabile a quella in esame, pur con la previsione di termini di diversa durata) che ai fini del requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, il ricorrente ha l’onere di depositare, per la verifica della tempestività del ricorso, oltre che il provvedimento impugnato, anche la relativa comunicazione o notificazione; ma ha precisato che, “in difetto, il ricorso è improcedibile, salvo che, ove il ricorrente abbia assolto l’onere di richiedere il fascicolo d’ufficio alla cancelleria del giudice a quo, la Corte, nell’esercitare il proprio potere officioso, rilevi che l’impugnazione sia stata proposta nei sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell’una e dell’altra, entro il termine cd. lungo di cui all’art. 327 c.p.c.” (cfr. Cass. SU 25513/2016).

7. Nel caso di specie, il ricorrente ha impugnato – con ricorso notificato a mezzo PEC il 12.12.2019 – il decreto del Tribunale di Roma che risulta pubblicato il 18.4.2019; ma non ha depositato la prova della comunicazione da parte della Cancelleria dell’ufficio che lo ha emesso, versando, tuttavia, in atti la richiesta di trasmissione del fascicolo di cui all’art. 369 c.p.c..

8. Pertanto applicando il principio sopra richiamato, il Collegio ha richiesto, tramite la cancelleria, l’acquisizione della prova della comunicazione del decreto che, trasmessa a questo ufficio, ha consentito di accertare che l’incombente era stato adempiuto nella stessa data della pubblicazione (e cioè il 18.4.2019), con esito positivo per entrambe le parti.

9. Da ciò deriva la inosservanza, da parte del ricorrente, del termine di 30 giorni fissato dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35bis, comma 13, e la conseguente inammissibilità del ricorso, in quanto il provvedimento impugnato è ormai divenuto definitivo.

10. La mancata difesa della parte intimata esime la Corte dalla pronuncia sulle spese.

11. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza de presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile Corte di cassazione, il 29 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2022

 

 

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