Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3782 del 26/02/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3782 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 29231-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente contro
EURO-SERVICE SRL IN LIQUIDAZIONE, LORENZI MARIO;

– intimati avverso

la sentenza

n. 95/19/2013

TRIBUTARIA REGIONALE

del

della COMMISSIONE

VENETO, depositata il

21/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA

cRucirri.

Data pubblicazione: 26/02/2016

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Ritenuto in fatto ed in diritto
La Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con la
sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado
la quale aveva accolto il ricorso proposto dalla Euro-Service s.r.1., in
liquidazione, avverso l’avviso con il quale l’Amministrazione

presentata dalla Società ai sensi dell’art.9 della legge n.289 del 2002aveva contestato il mancato assoggettamento ad I.V.A. di operazioni
per le quali mancava la prova che la merce fosse stata effettivamente
spedita a destinazione.
Il Giudice di Appello, in particolare, ribadiva la decadenza
dall’azione accertativa da parte dell’Amministrazione, rilevando che,
nel caso in esame, la presentazione dell’istanza di condono da parte
della contribuente, a prescindere dal suo accoglimento o diniego,
impediva l’applicazione della proroga dei termini prevista dall’atta
della legge n,289 del 2002.
Avverso la sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso
affidato ad un unico motivo.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
A seguito di deposito di relazione, ex art.380 bis c.p.c., veniva
fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale
comunicazione alle parti.
Con l’unico motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360, I
comma, n.3 c.p.c., la violazione degli artt.9 e 10 della legge n.289/ 2002
laddove la C.T.R. aveva escluso l’applicabilità della proroga dei termini
di cui al citato art.10, ritenendo erroneamente che la posizione della
contribuente, la quale aveva instaurato la procedura di cui all’art.9 della
legge 289/2002 senza che ne ricorressero i presupposti, potesse essere

Ric. 2014 n. 29231 sez. MT ud. 13-01-2016
-2-

finanziaria -previa specificazione sull’inidoneità dell’istanza di condono

equiparata a quella di chi, pur non essendone legittimato, aveva
preferito non aderire al condono.
La censura

4
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fondata alla luce del principio reiteratamente
,

affermato da questa Corte secondo cui in tema di condono fiscale, la
proroga biennale dei termini di accertamento, accordata agli uffici

di deroghe contenute nella legge”, sia nel caso in cui il contribuente
non abbia inteso avvalersi delle disposizioni di favore di cui alla
suddetta legge, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui
non abbia potuto farlo, perché raggiunto da un avviso di accertamento
notificatogli prima dell’entrata in vigore della legge: da un lato, non
potendo desumersi argomenti in contrario della generica locuzione
normativa “i contribuenti che non si avvalgono”, venendo in ogni caso
ad essere circoscritta la iniziativa volontaria del contribuente di
avvalersi della dichiarazione integrativa nell’ambito dei limiti legali
previsti per il suo esercizio, dovendo quindi ricomprendersi nella
indicata espressione anche la ipotesi in cui la legge non consenta di
avvalersi di detta integrazione ai fini del condono (cfr. Corte Cass. 5
sez. 23.7.2010 n. 17395); dall’altro apparendo incompatibile con il
principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) la diversa interpretazione
secondo cui la norma riserverebbe – illogicamente – un trattamento
differenziato ai contribuenti che non hanno inteso avvalersi del
condono rispetto a quelli (che risulterebbero così avvantaggiati dal più
breve termine di decadenza per l’accertamento) nei cui confronti
difettano gli stessi presupposti di legge per esercitare la facoltà di
integrazione della dichiarazione e fruire del condono (cfr Cass.
n.14018/2012; n. 22921 del 2014).

Ric. 2014 n. 29231 sez. MT – ud, 13-01-2016
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finanziari dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 10, opera, “in assenza

In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza impugnata va
cassata con rinvio al Giudice del merito il quale provvederà al riesame
adeguandosi ai superiori principi oltre che a regolare le spese di lite.

P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza

giudizio, alla Commissione Tributaria Regionale del veneto, in divers
composizione.
-lia il 13 gennaio 2016:
Così deciso in Ca7a7n

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Il P

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impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese di questo

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