Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3782 del 18/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 3782 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

Configurabilità

SENTENZA

– Atto di
parte –

sul ricorso 14374-2007 proposto da:

Indizio configurabilità

GE.IM.A. GESTIONE IMPRESE AGRUMARIE DI SCATTAREGGIA

– Fondamento

MARCHESE SANDRO & C. S.A.S. 00768600835, in persona
Conseguenze

del socio accomandatario e legale rappresentante

Data pubblicazione: 18/02/2014

R.G.N. 14374/2007

pro-tempore, ing. SANDRO SCATTAREGGIA MARCHESE,
Cron. 34_223

elettivamente domiciliata ex lege in ROMA, presso la
Rep.

6 C,t3

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata
Ud. 19/11/2013

e difesa dall’avvocato ALBANESI DANILO giusta delega
PU

in atti;
– ricorrenti contro

1

COMUNE MESSINA 00387830839, in persona del suo
Sindaco pro tempore, Avv. FRANCANTONIO GENOVESE,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO DELLA
VALLE 2, presso lo studio dell’avvocato GIUFFRE
PARIZIA, rappresentato e difeso dall’avvocato SACCA’

– controricorrente nonchè contro

RUSSOTTIFINANCE S.P.A. , EDILFER COSTRUZIONI S.P.A.
, GUGLIELMO NUNZIO;
– intimati –

avverso

la sentenza n.

160/2006 della CORTE

D’APPELLO di MESSINA, depositata il 23/03/2006
R.G.N. 1118/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/11/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

2

GIANCARLO giusta delega in atti;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23/3/2006 la Corte d’Appello di Messina
respingeva il gravame interposto dalla società Gestione Imprese
Agrumarie di Sattareggia Marchese Sandro & C. – GE.IM.A. s.a.s.
in relazione alla pronunzia Trib. di Messina 25/2/2002, di

Messina ed altri di risarcimento dei danni lamentati in
conseguenza della realizzazione di strada pubblica sul fondo
all’uopo espropriato ove si trovava anche la porzione di terreno
da essa condotta in affitto e coltivato ad agrumeto, <>, nonché <> in guanto «la realizzata strada pubblica non
era delimitata a confine con la indicata residua porzione del
fondo>>.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la
società Gestione Imprese Agrumarie di Sattareggia Marchese Sandro
& C. – GE.IM.A. s.a.s. propone ora ricorso per cassazione,
affidato a 3 motivi.
Resiste con controricorso il Comune di Messina.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 0 motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa
applicazione degli artt. 2697, 2702, 2727 c.c., 61, 115, 116,
191, c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1 0 co. n. 3, c.p.c.;
nonché <> motivazione su

3

rigetto della domanda proposta nei confronti del Comune di

punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360,
10 co. n. 5, c.p.c.
Si duole che la corte di merito abbia <>, laddove essi <>
motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento
all’art. 360, l ° co. n. 5, c.p.c.
Con il 3 ° motivo denunzia violazione e falsa applicazione
degli artt. 1585, 2043, 2058 c.c., in riferimento all’art. 360,
10 co. n. 3, c.p.c.; nonché <>
motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento
all’art. 360, l ° co. n. 5, c.p.c.
Formula al riguardo il seguente quesito: <>.

specifica. Dica, inoltre, se tale legittimazione possa estendersi
a tutto ciò che sia oggetto del godimento e, quindi, se
l’affittuario sia legittimato ad agire in giudizio per far
ripristinare delle recinzioni danneggiate ( o allocare nuove
recinzioni, laddove il fondo ne necessiti a seguito della mal

godimento della res condotta in affitto. Dica la Suprema Corte se
l’affittuario sia legittimato ad agire in giudizio al fine di
ottenere una situazione materialmente corrispondente a quella che
sarebbe sussistita se non fosse intervenuto il fatto che ha
determinato l’obbligazione risarcitoria. Dica, infine, la Suprema
Corte se il diritto al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c.
competa solo al titolare del diritto di proprietà e/o altro
diritto reale sul bene danneggiato, ovvero se tale diritto spetti
anche a chi, quale l’affittuario, nell’esercitare un potere di
mera detenzione qualificata sulla

res,

abbia comunque risentito

un danno dal fatto illecito altrui».
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto
connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
Va anzitutto osservato che il 3 ° motivo reca un quesito di
diritto formulato in termini invero difformi dallo schema al
riguardo delineato da questa Corte, non recando la riassuntiva ma
puntuale indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo
in cui i giudici del merito li hanno rispettivamente decisi,
della diversa regola di diritto la cui applicazione avrebbe
condotto a diversa decisione, a tale stregua appalesandosi

5

realizzata opera pubblica ) a tutela del pacifico e legittimo

astratto e generico, privo di riferibilità al caso concreto in
esame e di decisività, tale cioè da non consentire, in base alla
sua sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez.
Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658;
Cass., 7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata

contestazione (cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass.,
Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n.
20360), nonché di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del
relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un.,
26/03/2007, n. 7258), senza che debba richiedere, per ottenere
risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra
loro ( cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064 ), risolvendosi in buona
sostanza in una richiesta a questa Corte di vaglio della
fondatezza delle proprie tesi difensive.
In particolare, essendo inammissibilmente formulati plurimi
quesiti anche in termini alternativi, risulta non consentito
intendere quale sia la ratio decidendi propriamente censurata, né
è indicato il diverso principio ( e

a fortiori

il relativo

fondamento ) la cui applicazione avrebbe condotto a diversa
decisione.
Non può al riguardo altresì sottacersi che, quanto al
<>, sicché, da un canto risulta prospettata la
problematica del danno subito dal terzo coltivatore per la
perdita del godimento del fondo in conseguenza alla sua
occupazione acquisitiva da liquidarsi secondo la regola generale
dettata in tema di illecito aquiliano di cui all’art. 2043 c.c.,

diritto in caso di emanazione di un valido provvedimento ablativo
ex art. 17 L. n. 865 del 1971, che postula la rituale conclusione
del procedimento espropriativo mediante decreto di esproprio ( o
cessione volontaria ), con i conseguenti corollari in tema di
legittimazione ( cfr., da ultimo, Cass., 24/10/2011, n. 21945 ).
Per altro verso, emerge la pretesa al risarcimento di un danno
dalla corte di merito ritenuto invero insussistente, in ragione
della <>, rispondente ad accertamento di
fatto ad essa spettante.
Laddove circa l’ulteriormente prospettata questione del
difetto di legittimazione in ordine alla <>, a fronte del rinvio

per relationem

alla

motivazione della sentenza del giudice di prime cure operato
dalla corte di merito, la ( odierna ricorrente ) allora
appellante si è nell’atto di gravame invero limitata ad una
apodittica censura formulata in termini di mera contrapposizione
( «Quanto … alla pretesa mancanza di legittimazione attiva
dell’appellante in relazione alla domanda per il ripristino delle
opere di recinzione del fondo, va osservato, al contrario, che la
deducente, quale affittuario del fondo di cui si discute era

7

ovvero dell’indennità aggiuntiva cui il coltivatore stesso ha

pienamente legittimata ad avanzare la relativa istanza>> )
rispetto all’emesso dictum,

in difetto di argomentazione alcuna a

relativo sostegno.
Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, i motivi non
recano affatto la prescritta “chiara indicazione” -secondo lo

“ragioni”, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione
all’attività esegetica della medesima, con interpretazione che si
risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione
(cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un.,
26/3/2007, n. 7258).
La norma di cui all’art. 366

bis

c.p.c. è d’altro canto

insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di
diritto e il momento di sintesi possano, e

a fortiori debbano,

desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacché
una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione
tacita della norma in questione ( v. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n.
2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258 ).
Tanto più che nel caso i motivi del ricorso risultano
formulati in violazione del requisito richiesto ex art. 366, 1 °
co. n. 6, c.p.c., atteso che la ricorrente fa richiamo ad atti e
documenti del giudizio di merito [ es., all’<>, alle comparse di risposte delle controparti,
alla <>, alla C.T.U.>>, alla sentenza del
giudice di prime cure, alle risultanze planimetriche e catastali,
alla «nota del Settore Tecnico Espropriazione del Comune di

8

schema e nei termini delineati da questa Corte- delle relative

Messina prot. n. 2137 in data 18.5.01 ( v. in fascicolo del
Comune )>>, ad «altro documento prodotto dallo stesso Comune (n.
prot. 10620 del 24/07/98)>> 1 limitandosi a meramente
richiamarli, senza invero debitamente -per la parte d’interesse
in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero, laddove

della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello
svolgimento del processo inerente alla documentazione, come
pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne
possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con
precisazione ( anche ) dell’esatta collocazione nel fascicolo
d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o
prodotto in sede di giudizio di legittimità ( v. Cass.,
23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007,
n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza
anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso
inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass.,
23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass.,
12/12/2008, n. 29279. E da ultimo, Cass., 3/11/2011, n. 22726;
Cass., 6/11/2012, n. 19157 ).
A tale stregua essa non deduce le formulate censure in modo
da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo
ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere
al proprio compito istituzionale di verificare il relativo
fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n.
1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132;

9

riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini

Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass.,
12/5/1998 n. 4777 ) sulla base delle sole deduzioni contenute nel
ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini
integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti
del giudizio di merito ( v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass.,

Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel casoapodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo essere
questa Corte viceversa posta in grado di orientarsi fra le
argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la
pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851), le stesse
finendo invero per inammissibilmente sostanziarsi nella tesi
difensiva della parte.
Quanto al primo motivo va in particolare osservato che, come
questa Corte ha già avuto modo di affermare, le planimetrie
catastali non fanno piena prova dello stato dei luoghi in esse
rappresentato, sicché il giudice non può fondare la propria
decisione sulla sola base delle medesime.
Le dette planimetrie costituiscono infatti un mero indizio
(cfr. Cass., 26/1/1998, n. 711), che può assurgere al medesimo
grado di certezza della prova storica ove si combini con altri
indizi di univoco significato attraverso un processo informato ad
un adeguato rigore logico, qual è quello richiesto dall’art 2727
c.c. perché la prova per presunzioni possa costituire fonte di
convincimento del giudice ( cfr. Cass., 5/5/1981, n. 2805 ).

10

25/8/2003, n. 12444; Cass., 1 0 /2/1995, n. 1161 ).

Orbene, nell’affermare che le risultanze emergenti dalla
«planimetria catastale allegata dal C.T.U. alla sua relazione
principale e dalla medesima planimetria catastale ripresentata
dal C.T.U. a corredo del supplemento di relazione depositato
all’udienza 7.3.01>> risultano nel caso trovare riscontro e

Comune di Messina prot. n. 2137 in data 18.5.01>>, diversamente
da quanto dall’odierno ricorrente sostenuto la corte di merito
del suindicato principio ha fatto invero sostanzialmente corretta
applicazione.
Alla detta planimetria essa non ha infatti assegnato valore
di piena prova, bensì di mero indizio, e all’esito di un giudizio
di fatto alla medesima spettante ha ravvisato trovare le relative
emergenze riscontro e conferma in altro elemento di valore
indiziario, la valutazione della cui rilevanza è del pari rimessa
al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità in
presenza di motivazione come nella specie congrua, immune da
errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova
per presunzioni (cfr. Cass., 8/3/2007, n. 5332; Cass., 23/1/2006,
n. 1216; Cass., 19/03/2002, n. 3974).
Né può in contrario riconoscersi d’altro canto pregio
all’assunto della ricorrente secondo cui «la nota 18/05/01 del
Settore Tecnico Espropriazione del Comune di Messina, essendo
atto che promana dalla parte medesima, non può assurgere a prova
documentale contro il ricorrente>>.

11

conferma nella «nota del Settore Tecnico Espropriazione del

La corte di merito non ha infatti a tale nota attribuito di
per sé sola valore di

prova

bensì di mero indizio, che ha

ravvisato, nel legittimo esercizio dei poteri ad essa spettanti
costituire idoneo elemento di riscontro delle emergenze della
suindicata planimetria.

profilo nel caso considerato, automaticamente inattendibile per
il solo fatto che essa è stata emessa dal Settore Tecnico
Espropriazione, costituente articolazione (tecnica)
dell’Amministrazione ( cfr. Cass., 29/12/2010, n. 26364 ),
giacché come questa Corte non ha mancato di porre in rilievo, ben
può nel suo apprezzamento il giudice di merito invero liberamente
valutare l’indizio, quand’anche trattisi di atto di parte, come
idoneo alla dimostrazione di un fatto determinato e porlo, in
concorso o meno con altri elementi significativi, a base del
proprio convincimento ( cfr., pur se con riferimento a diverse
fattispecie, Cass., 15/3/2006, n. 5645; Cass., 17/11/2003, n.
17371; Cass., 30/5/2002, n. 7935; Cass., 14/2/2002, n. 2124;
Cass., 26/10/2001, n. 13213. Con riferimento alla fattura, anche
in caso di contestazione della sussistenza di un rapporto tra le
parti, cfr. Cass., 28/6/2010, n. 15383. V. altresì Cass.,
28/4/2004, n. 8126), dandone congrua motivazione.
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il
rigetto del ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo in favore del
controricorrente Comune di Messina, seguono la soccombenza.

12

Né la nota in questione può essere ritenuta, sotto il

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle
spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati,
non avendo i medesimi svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento

complessivi euro 3.200,00, di cui euro 3.000,00 per onorari,
oltre ad accessori come per legge, in favore del controricorrente
Comune di Messina.

Roma, 19/11/2013

delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA