Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3782 del 15/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3782 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: PICARONI ELISA

ORDINANZA
sul ricorso 22736-2016 proposto da:
PREFETTURA FIRENZE, in persona del Prefetto pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente contro

ZOE BAR SRL, SEGRE LAURENTE;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1269/2016 del TRIBUNALE di FIRENZE,
depositata il 04/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 30/11/2017 dal Consigliere dott. Elisa
Picaroni.

A4fr
;

Data pubblicazione: 15/02/2018

Ritenuto che la Prefettura di Firenze, rappresentata e

difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, ricorre sulla base di
due motivi per la cassazione della sentenza del Tribunale di
Firenze, depositata in data 4 aprile 2016, che ha accolto
l’appello proposto da Laurent Segre, in proprio e nella qualità

del Giudice di pace di Firenze n. 6155 depositata il 12
settembre 2012;
che il Giudice di pace aveva rigettato l’opposizione a
ordinanza-ingiunzione per violazione dell’art. 20, commi 1, 4 e
5 cod. strada, proposta da Zoe Bar con ricorso in data 10
febbraio 2012;
che il Tribunale ha respinto l’eccezione preliminare con
cui l’appellata Prefettura aveva eccepito !a tardività del
gravame – che era stato proposto con tt i -li citazione
notificato in data 12 marzo 2013 e iscritto a ruolo in data 21
marzo 2013 – ritenendo che l’appellante doveva essere
rimesso in termini, in applicazione del principio sancito dalle
Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 15144 del
2011, posto che, all’epoca dell’introduzione dell’appello, sia la
giurisprudenza prevalente sia autorevole dottrina ritenevano
applicabile il rito ordinario al giudizio di opposizione a sanzioni
amministrative in grado di appello;
che, nel merito, il Tribunale ha ritenuto condivisibile
l’interpretazione della concessione amministrativa di suolo
pubblico contenuta nella sentenza del TAR Toscana n. 490 del
2013, prodotta dall’appellante, secondo cui non era sufficiente,
ai fini della sussistenza della violazione, l’accertamento da
parte dei verbalizzanti della presenza di avventori che
consumavano bevande, dopo le ore 1.30, nello spazio di cui la

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Ric. 2016 n. 22736 sez. M2 – ud. 30-11-2017

di legale rappresentante di Zoe Bar s.r.I., avverso la sentenza

società Zoe Bar era concessionaria a tempo, essendo plausibile
che costoro avessero acquistato le bevande presso altri locali;
che la ricorrente Prefettura denuncia, con il primo
motivo, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 327, primo
comma, cod. proc. civ., assumendo che non ricorreva il

giurisprudenziale in ordine all’interpretazione di norme
processuali, nell’accezione enucleata da Sezioni Unite n. 15144
del 2011;
che con il secondo motivo la ricorrente denuncia
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 345 cod. proc. civ.
e 2909 cod. civ. assumendo l’inopponibilità del giudicato
formatosi sulla sentenza del TAR Toscana, peraltro
tardivamente prodotta dall’appellante, atteso che non vi era
identità di parti, di petitum e di causa petendi;
che la parte intimata non ha svolto difese;
che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai
sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza
del ricorso;
che il primo motivo di ricorso è fondato;
che non ricorreva, nella specie, il presupposto della
rimessione in termini dell’appellante, in quanto, al momento in
cui è stato introdotto il giudizio di secondo grado non esisteva
un orientamento consolidato riguardo alle modalità di
introduzione dell’appello in materia di opposizione a sanzioni
amministrative;
che, stante la situazione di incertezza, non era
configurabile il mutamento imprevedibile della precedente
interpretazione della norma processuale da parte del giudice
della nomofilachia (cosiddetto

overruling),

che impone di

escludere l’operatività della preclusione o della decadenza
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Ric. 2016 n. 22736 sez. M2 – ud. 30-11-2017

presupposto della rimessione in termini per mutamento

derivante dalla nuova interpretazione della regola processuale
nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente
nella consolidata precedente interpretazione della regola
stessa, la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva
comunque creato l’apparenza di una regola conforme alla legge

che, pertanto, l’appello proposto da Laurent Segre e Zoe
Bar srl con atto di citazione iscritto a ruolo dopo il decorso del
termine semestrale previsto dall’art. 327, primo comma, cod.
proc. civ. era tardivo;
che l’accoglimento del primo motivo di ricorso, che
assorbe il rimanente, comporta la cassazione senza rinvio della
sentenza impugnata, con declaratoria di improseguibilità del
giudizio di appello;
che le spese del giudizio di appello e del presente
giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata
senza rinvio perché l’appello non poteva essere proseguito’
condanna Zoe/ Bar s.r.l. e Laurent Segre al pagamento in
favore della Prefettura di Firenze delle spese del giudizio di
appello, che liquida in complessivi euro 500,00 oltre spese
prenotate e prenotande a debito, e del presente giudizio, che
liquida in complessivi euro 600,00 oltre spese prenotate e
prenotande a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 30
novembre 2017.

del tempo (così Cass. Sez. U. 11/07/2011, n. 15144);

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