Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3782 del 15/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/02/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 15/02/2011), n.3782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.D., rappresentata e difesa, giusta delega a margine

del ricorso, dall’Avv. Marocco Domenico, elettivamente domiciliata

nel relativo studio, in Roma, Via Tibullo 10;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 140/34/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma, Sezione n. 34, in data 18.09.2008, depositata il

10 novembre 2008;

Udita la relazione, svolta nella Camera di Consiglio del 15.12.2010

dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale dott. Raffaele Ceniccola.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 4364/2009 R.G. è stata depositata la seguente relazione: “1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 140/34/2008, pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione n. 34, il 18.09.2008 e DEPOSITATA il 10 novembre 2008.

Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello dell’Agenzia Entrate, ritenendo che la pretesa fiscale azionata con la cartella di pagamento impugnata, fosse divenuta definitiva per mancata impugnazione dell’avviso di liquidazione, in precedenza regolarmente notificato.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione di cartella di pagamento per recupero di imposta di registro ed accessori a seguito di decadenza dalle agevolazioni concesse in sede di acquisto della prima casa, per alienazione del bene entro il quinquennio dall’acquisto.

3 – L’intimata, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.

4 – Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto (Cass. SS.UU. n. 23732/2007, n. 23153/2007, n. 20360/2007, n. 19892/2007), mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. SS.UU. n. 20603/2007, n. 16002/2007).

5 – Si propone di trattare il ricorso in camera di consiglio e dichiararlo inammissibile, in quanto la formulazione dei motivi sembra generica ed inconferente, non soddisfacendo i requisiti postulati dall’art. 366 bis c.p.c., dal momento che gli stessi, non si concludono, nel caso del primo mezzo, con la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, insufficiente o contraddittoria e, con riferimento al secondo motivo, con la esplicita formulazione di quesito, dando risposta al quale la decisione avrebbe dovuto essere cassata in base ad un corrispondente principio di diritto.

Ulteriori profili di inammissibilità sembra, pure, debbano cogliersi, in ordine al primo mezzo, per la novità della censura, dal momento che la decadenza dal beneficio era intervenuta a causa della rivendita dell’immobile, prima del decorso del quinquennio e non già per il mancato trasferimento della residenza nel cespite acquistato entro il termine di 12 mesi dalla registrazione dell’atto di acquisto, nonchè, in ordine al secondo motivo, perchè con lo stesso, lungi dal denunziare un vizio di legittimità, si prospettano questioni che, risolvendosi in una diversa lettura degli elementi, già esaminati e diversamente valutati, impingono, sia nel principio secondo cui la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (Cass. n. 23286/2005, n. 12014/2004, n. 322/2003), sia pure nell’onere di evidenziare l’erroneità del risultato raggiunto dal giudice di merito attraverso l’allegazione e la dimostrazione dell’inesistenza o della assoluta inadeguatezza dei dati che egli ha tenuto presenti ai fini della decisione, o delle regole giustificative che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta (Cass. n. 3994/2005).

Peraltro, la questione relativa all’individuazione del termine da cui inizia a decorrere il termine decadenziale, non appare correttamente prospettata in ricorso, stante il principio secondo cui In tema di agevolazioni tributarie per l’acquisto della prima casa, ai sensi del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 1, comma 2 convertito in L. 24 maggio 1993, n. 75, la decadenza dal beneficio, nell’ipotesi di vendita dell’immobile prima del compimento di un quinquennio dall’acquisto, è esclusa, nel caso di acquisto di altro immobile da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla alienazione di quello acquistato fruendo dell’agevolazione in parola pertanto, nel caso in cui il contribuente acquisti l’immobile nel vigore della normativa sopra richiamata, la decadenza dai benefici non decorre a far data dall’alienazione dell’immobile, ma a far tempo di un anno dalla data di registrazione del secondo atto di compravendita, con la conseguenza che l’avviso di accertamento dell’Amministrazione deve ritenersi tempestivo, qualora posto in essere entro il termine triennale di decadenza del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ex art. 76 che decorre dalla scadenza del predetto atto (Cass. n. 28880/2008).

Si propone, dunque, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., che il ricorso venga trattato in camera di consiglio, e dichiarato inammissibile, o, comunque, rigettato, per manifesta infondatezza.

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti causa;

Considerato che in esito alla discussione del ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio, nel condividere i motivi, in fatto ed in diritto, esposti nella relazione, è dell’avviso che, alla relativa stregua, l’impugnazione va rigettata;

Considerato, altresì, che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro millecento, di cui Euro mille per onorario ed Euro cento per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge;

Visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la contribuente, al pagamento, in favore dell’Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro millecento, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011

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