Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3782 del 14/02/2020

Cassazione civile sez. I, 14/02/2020, (ud. 06/12/2019, dep. 14/02/2020), n.3782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FEDERICO Guido – rel. Presidente –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31800/2018 proposto da:

A.S., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Lufrano del

foro di Macerata elettivamente domiciliato presso il suo studio in

Civitanova Marche, via G. M.teotti n. 146;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositata il

02/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/12/2019 dal Cons. Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

A.S. propone ricorso per cassazione, con tre motivi, avverso il decreto n. 1814/18, pubblicato il 2 ottobre 2018, con cui il tribunale di Caltanissetta ha rigettato la domanda proposta dallo stesso S., cittadino proveniente dal (OMISSIS), escludendo il riconoscimento di ogni forma di protezione.

Il Tribunale, in particolare, ha rilevato che sulla base delle stesse dichiarazioni del richiedente, il quale aveva ammesso di essere fuggito dal suo paese di origine alla ricerca di un futuro migliore, senza neppure riferire di violenze o minacce concrete da parte dei creditori, ai quali non erano state restituite le somme che aveva ricevuto in prestito, non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato. Il tribunale ha inoltre escluso, sulla base delle informazioni acquisite dall’EASO aggiornate all’agosto 2017, la sussistenza nell’area di provenienza del richiedente ((OMISSIS)), di una situazione di violenza generalizzata e di conflitto armato, come richiesto D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ed ha altresì respinto la richiesta di protezione umanitaria, rilevando la mancanza di una specifica situazione di vulnerabilità del richiedente.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia il vizio di motivazione apparente deducendo che il Tribunale di Caltanissetta aveva omesso qualunque tipo di motivazione o comunque fornito una motivazione meramente apparente con riferimento alla statuizione di rigetto della protezione sussidiaria ed umanitaria.

Il motivo è inammissibile per genericità, in quanto si limita a riportare la motivazione della sentenza impugnata, senza formulare alla stessa alcuna specifica censura.

Si osserva in contrario che la pronuncia indica con chiarezza la ratio decidendi in forza della quale il Tribunale ha ritenuto di escludere la protezione internazionale e quella umanitaria,rilevando da un lato che le dichiarazioni non integravano una possibile ragione di persecuzione e dall’altro che nella regione di provenienza del ricorrente non ricorreva una situazione di conflitto armato; quanto alla protezione umanitaria il tribunale ha altresì accertato, con apprezzamento adeguato, che non risultava esposta alcuna effettiva limitazione dei diritti fondamentali del richiedente nel paese di origine, nè una sua integrazione nel nostro paese.

Il secondo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) lamentando che il tribunale abbia escluso la sussistenza in (OMISSIS) di una situazione di violenza generalizzata, senza peraltro citare alcuna fonte comprovante uno stato di pericolosità, citando report risalenti agli anni 2016 e 2017.

Il motivo è inammissibile per genericità.

Il Tribunale ha infatti escluso sulla base del rapporto EASO, aggiornato al’agosto 2017 e dunque sufficientemente aggiornato, che in (OMISSIS) fosse configurabile una situazione di violenza generalizzata con conflitto armato interno secondo quanto richiesto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Orbene, a fronte di tale accertamento, il ricorrente non ha allegato alcuna specifica circostanza contraria all’accertamento suddetto, limitandò’a censurare in via del tutto generica il mancato utilizzo di fonti aggiornate.

Il terzo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, lamentando che nella sentenza impugnata non si rinviene nessuna argomentazione circa le ragioni alla base del rigetto della domanda di protezione umanitaria.

Il motivo è inammissibile in quanto è del tutto generico e non si confronta con la ratio della pronuncia impugnata che, come già rilevato, ha accertato la mancanza di una specifica situazione di vulnerabilità del richiedente e di un suo inserimento nel nostro paese, evidenziando che non risultava documentato lo svolgimento di alcuna attività lavorativa nè il possesso di una conoscenza, sia pur elementare della lingua italiana.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e considerato che il Ministero non ha svolto difese, non deve provvedersi sule spese del prsente giudizio di legittimità.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2020

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