Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3782 del 07/02/2022

Cassazione civile sez. III, 07/02/2022, (ud. 29/10/2021, dep. 07/02/2022), n.3782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35583/2019 proposto da:

K.K.A., elettivamente domiciliato in Roma Via

Chisimaio, 29 presso lo studio dell’avvocato Marilena Cardone, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, in persona dei Ministro pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA n. 20347/2019 depositata il

15/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/10/2021 da Dott. DI FLORIO ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. K.K. proveniente dalla (OMISSIS), ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione del decreto dei Tribunale di Roma SSM che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto, dopo aver partecipato ad una manifestazione contro l’aumento delle tariffe dell’energia elettrica era stato minacciato dai servizi segreti di essere incarcerato se non avesse rivelato i nomi degli organizzatori della protesta.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Deve premettersi che la decisione viene assunta sulla base del principio della “ragione più liquida” (cfr. Cass. SU 9936/2014; Cass. SU 26242/2014; Cass. 26243/2014; Cass. 12002/2014; Cass. 11458/2018; Cass. 363/2019), prescindendo cioè dalle conseguenze derivanti dai controlli preliminari relativi alla procura speciale rilasciata al difensore del ricorrente, in relazione alla quale, assente la certificazione della data in cui essa è stata conferita al difensore, sarebbe stato necessario un rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale conseguente alla recente ordinanza di rimessione Cass. 17970/2021.

2. In relazione al principio sopra richiamato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto:

a. con il primo motivo, il ricorrente, ex art. c.p.c., commi 3 e 5, ha dedotto la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 4 e art. 7. Lamenta che il giudice aveva ritenuto inattendibile il racconto narrato, omettendo tuttavia di approfondire i fatti allegati attraverso il rinnovo dell’audizione del ricorrente.

Il motivo è inammissibile in quanto è privo di decisività.

Questa Corte ha affermato che “nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile. (cfr. Cass. 22049/2020 e Cass. 21584/2020).

b. con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, lamentando l’omissione, da parte del primo giudice, del dovere di cooperazione istruttoria: assume che non erano state richiamate fonti attendibili ed aggiornate né era stato esaminato il rapporto di Amnesty International 2017-2018 dal quale emergeva il peggioramento della situazione di instabilità del paese.

Il motivo è inammissibile per mancanza di autosufficienza.

Il Tribunale, infatti ha richiamato le fonti informative attendibili D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, ex art. 8, comma 3 (rapporti UNHCR e di Amnesty International) dalle quali ha tratto il convincimento che la situazione si era stabilizzata raggiungendo un livello di sicurezza sufficiente: a fronte di ciò, il ricorrente non ha riportato i passaggi dei rapporto informativo dal quale sarebbe emersa una situazione di peggioramento, limitandosi ad enunciare in modo assertivo una diversa situazione.

La censura, pertanto, non è idonea a condurre ad una diversa decisione sulla questione contestata.

c. con il terzo motivo, infine, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6.

Il motivo è inammissibile perché non contiene alcuna critica specifica alla decisione censurata, limitandosi a contrapporre in modo enunciativo (cfr. pag. 7 ultimo cpv del ricorso) una diversa soluzione della controversia, senza offrire alcun elemento idoneo a contrastare efficacemente al provvedimento impugnato.

3. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte,

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza e presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 29 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2022

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