Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 37811 del 01/12/2021

Cassazione civile sez. III, 01/12/2021, (ud. 07/06/2021, dep. 01/12/2021), n.37811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31564-2019 proposto da:

B.M.Y., elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC

dell’avv. GIUSEPPE NAPOLITANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

Avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 12/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2021 dal Consigliere Dott. CRICENTI GIUSEPPE.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

CHE:

B.M.Y. è cittadino della Guinea. Secondo suo racconto egli era membro di un partito di (opposizione, di cui era stato dirigente il padre, ed ha partecipato attivamente alle manifestazioni di quel partito. Tuttavia, ha sposato la figlia di un capitano della polizia, dunque di fede governativa, dalla quale ha avuto un figlio, ed il suocero contrariato dalla militanza del ricorrente in un partito di opposizione, lo ha fatto arrestare facendolo condannare a 10 anni di prigione per reati politici. Il ricorrente, però dopo un breve periodo di detenzione, approfittando di una inondazione del carcere, è riuscito ad evadere.

In Italia ha chiesto la protezione internazionale. 2.- Impugna un decreto del Tribunale di Napoli che, ritenuto inverosimile il suo racconto, ha escluso la protezione principale e quella sussidiaria, ed ha altresì negato la protezione umanitaria.

3.-Il ricorso è basato su due motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente ma non ha notificato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

Il primo motivo denuncia illegittimità costituzionale della L. n. 25 del 2008, art. 32 bis, nella parte in cui ha escluso il grado di appello delle decisioni rese, in tema di protezione internazionale, dal Tribunale, in quanto, così facendo, il legislatore ha impedito al ricorrente di censurare la decisione impugnata in punto di fatto.

6. – La questione è stata già affrontata e risolta da questa Corte che ha avuto modo di precisare come sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, come modificato dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6, per violazione dell’art. 117 Cost., 6 e 13CEDU, nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile, poiché la Corte Europea dei diritti umani con riferimento ai procedimenti civili ha sempre negato che il diritto all’equo processo e ad un ricorso effettivo possano essere considerati parametri per invocare un secondo grado di giurisdizione, mentre la legislazione Eurounitaria ed, in particolare, la dir. UE n. 2013/32, secondo l’interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenze C – 175/17 e 180/17), non prevede un obbligo per gli stati membri di istituire l’appello, poiché l’esigenza di assicurare l’effettività del ricorso riguarda espressamente i procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado (Cass. 22950/ 2020).

7. – Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4, e 14.

Secondo il ricorrente il giudizio di inverosimiglianza del suo racconto non è stato adeguatamente svolto, o lo è stato in violazione dei criteri legali, e soprattutto violando gli obblighi di cooperazione istruttoria, che, se adempiuti, avrebbero portato a verificare come invece in quel paese vi sia repressione delle opinioni e degli oppositori.

Il motivo è inammissibile.

Esso postula una censura indiretta all’accertamento del Tribunale, che avrebbe dovuto ricavare la verosimiglianza della repressione subita dal ricorrente dal clima di repressione generale: ma si tratta di un riscontro esterno che presuppone superato quello interno, ossia che presuppone che il dettagliato; invece il Tribunale ha escluso la credibilità proprio dal punto di vista intrinseco: giudizio, questo, su cui non si appuntano censure del ricorrente, che, prima di tutto avrebbe dovuto farle in quella direzione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021

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