Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3781 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 14/01/2009, dep. 17/02/2010), n.3781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

R.N., residente ad (OMISSIS);

– intimato –

AVVERSO la sentenza n. 35/34/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Torino – Sezione n. 34, in data 14/03/2006, depositata

il 12 dicembre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

14 gennaio 2010 dal Relatore Dott. DI BLASI Antonino.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, considerato che nel ricorso iscritto al n. 3543/2008 R.G., è stata depositata la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 35/34/06, pronunziata dalla CTR di Torino Sezione n. 34 il 14.03.2006 e DEPOSITATA il 12 dicembre 2006. Il ricorso, che attiene a domanda di rimborso IRAP, si articola in censure, con cui si lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. – omessa pronuncia.

2 – L’intimato contribuente non ha svolto difese in questa sede.

Le doglianze si concludono con la formulazione di corrispondente quesito, con cui si chiede alla Corte di dire se non configuri la violazione dell’art. 112 c.p.c., il mancato esame della questione relativa all’esistenza del condono, L. n. 289 del 2002, ex art. 9, proposta in appello dall’amministrazione finanziaria, e se al condono non siano ricollegabili effetti preclusivi del rimborso dell’IRAP, pagata con riguardo ad annualità compresa nella sanatoria fiscale.

3 – Al quesito formulato a conclusione del mezzo può rispondersi con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato, per un verso, che configura il vizio di cui all’art. 112 c.p.c. (Cass. n. 8178/2007, n. 22897/2005, n. 317/2002, n. 12790/2000), l’omesso esame dell’eccezione sollevata dall’ufficio in ordine agli effetti preclusivi del rimborso quale conseguenza della presentazione della domanda di condono, e sotto altro profilo, che, in tema di condono fiscale di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamene inapplicabili per assenza del relativo presupposto (Cass. 3682/2007, n. 6504/2007, n. 8178/2007, n. 20741/2006).

3 – La decisione impugnata, omettendo di pronunciare sulla questione, dedotta dall’Agenzia), relativa all’avvenuta presentazione della domanda integrativa (pag. 4 rigo 5 e seg.ti controdeduzioni in appello), e decidendo, quindi, nel merito, con l’affermare che, nel caso in esame, non poteva ritenersi integrato il presupposto impositivo, non appare in linea con il condiviso orientamento giurisprudenziale.

4 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la relativa definizione con l’accoglimento, per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso, e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni svolte nella relazione;

Considerato che la CTR ha ritenuto infondata la pretesa fiscale, considerando insussistenti i presupposti impositivi;

Considerato che il ricorso, alla stregua dei principi richiamati in relazione, deve ritenersi fondato, posto che, per il periodo d’imposta in questione, il contribuente si è avvalso del condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, ragion per cui non aveva titolo a chiedere ed ottenere il rimborso per il medesimo periodo e, d’altronde, la questione del condono, peraltro opportunamente dedotta, non soggiaceva ad alcuna preclusione, potendo, comunque, essere rilevata d’ufficio anche in Cassazione, e quindi doveva essere, prioritariamente, esaminata e valutata, anche dai Giudici di appello;

Considerato, pure, che per consolidato orientamento giurisprudenziale la decadenza stabilita dalle leggi tributarie in favore dell’Amministrazione Finanziaria, attiene a situazione non disponibile dell’Amministrazione stessa a norma dell’art. 2969 c.c. ed è, come tale, rilevabile d’Ufficio, con la conseguenza che la relativa questione è proponibile in appello ed anche in sede di legittimità, salvo che sulla questione non si sia formato il giudicato interno espresso (Cass. n. 10591/2002, n. 9952/2003, n. 13221/2004); Considerato che il ricorso va, dunque, per tali motivi, accolto e, per l’effetto, l’impugnata sentenza, che ha fatto malgoverno dei richiamati principi, omettendo di pronunciare sulla questione relativa al condono e decidendo, quindi, nel merito, va cassata; Considerato, quindi, che la causa va rimessa ad altra sezione della CTR del Piemonte, perchè proceda al riesame, verificando se la domanda integrativa ex L. n. 289 del 2002 è stata presentata per tutti o per alcune delle annualità in questione, e, quindi, decida, anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, offrendo congrua motivazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia ad altra Sezione della CTR del Piemonte.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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