Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3781 del 15/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 15/02/2018, (ud. 30/11/2017, dep.15/02/2018),  n. 3781

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che F.R. ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Padova, depositata in data 23 febbraio 2016, che ha rigettato l’appello proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Padova n. 1558 del 2014, e nei confronti del Comune di Piove di Sacco;

che il Giudice di pace aveva rigettato l’opposizione della sig.ra F. al verbale di accertamento della violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, rilevata dalla Polizia Municipale di Piove di Sacco a mezzo di apparecchio rilevatore della velocità;

che il Tribunale ha respinto il gravame osservando che la velocità rilevata (pari km/h 85,1) era superiore di oltre 10 km/h al limite di velocità di 70 km/h, pur dopo l’applicazione del margine di tolleranza minima di 5 km/h previsto dal D.P.R. n. 495 del 1992, art. 345;

che lo sforamento di 10,1 km/h rientrava nella previsione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, (superamento del limite da 10 a 40 km/h), la cui violazione era stata correttamente contestata, mentre l’entità dello scostamento poteva rilevare ai fini della determinazione della sanzione;

che la parte intimata non ha svolto difese;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso;

che il ricorso è infondato;

che la ricorrente denuncia con il primo motivo violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che il giudice d’appello non avrebbe compreso il senso della censura con cui l’appellante contestava che il valore 0,1 dopo il valore 80 km/h non poteva essere considerato scientificamente e tecnicamente affidabile, e che pertanto la velocità del veicolo, ai fini della sanzionabilità della condotta di guida, era di 80 km/h, e quindi rientrava nella diversa fattispecie prevista dall’art. 142 C.d.S., comma 7;

che con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ancora sull’assunto che il Tribunale non avrebbe compreso il senso della censura riguardante il margine di tolleranza, nonchè dell’art. 142 C.d.S., commi 7 e 8, e lamenta che il Tribunale non ha disapplicato il D.P.R. n. 495 del 1992, art. 345 “nella parte in cui non consente adeguatamente una tolleranza in favore del contravventore”, in contrasto con i principi di colpevolezza, proporzionalità e legittimo affidamento;

che non sussiste la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in quanto il Tribunale ha affrontato la questione riguardante la misura della velocità contestata, evidenziando che alla velocità rilevata, pari a 85,1 km/h, era stato applicato il margine di tolleranza di 5 km – previsto a favore del trasgressore dal D.P.R. n. 485 del 1992, art. 345, nel quale è assorbita integralmente la tolleranza strumentale – e che tale margine risultava nella specie superiore al 5% della velocità rilevata;

che, di conseguenza, non sussiste la violazione dell’art. 142 C.d.S., commi 7 e 8, denunciava in ricorso;

che con il terzo motivo è denunciata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma, 10;

che in assunto della ricorrente il Tribunale non avrebbe compreso il senso del richiamo al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, perchè non aveva tenuto conto dell’attestazione dell’accademico matematico Prof. P., prodotta in giudizio, secondo cui l’ultima cifra della misurazione della velocità, cioè lo 0,1 km/h dopo la cifra 80 non potrebbe essere considerata certa, e quindi non potrebbe costituire il discrimine tra la fattispecie sanzionatoria più grave, prevista dall’art. 142 C.d.S., comma 8, e quella meno grave, prevista dal comma 7 della stessa disposizione;

che il dato evidenziato inciderebbe sia sulla colpevolezza della violazione, per la scusabilità dello sforamento dello 0,1, sia sulla proporzionalità della sanzione e sul legittimo affidamento del trasgressore, mentre gli argomenti utilizzati dal Tribunale – proporzionalità riservata al legislatore sarebbero distonici con il principio di flessibilità della proporzionalità, affermato in ambito Europeo, tanto più in materia coperta dal diritto dell’Unione;

che le doglianze sono infondate;

che non sussiste la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e l’omesso esame della produzione documentale avrebbe dovuto essere censurato con il vizio di motivazione, secondo il paradigma configurato dall’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo vigente, applicabile ratione temporis al presente ricorso (ex plurimis, Cass. Sez. U. 07/704/2014, n. 8053);

che neppure sussiste la denunciata violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, nè del principio di proporzionalità;

che, come evidenziato dal Tribunale, nel sistema sanzionatorio previsto dal legislatore nell’art. 142 la proporzionalità è assicurata dalla previsione di scaglioni di velocità, ai quali corrispondono sanzioni progressivamente più elevate, e la struttura della norma, con la indicazione “non oltre (…) km/h”, assume il valore 0,1 come elemento che determina il passaggio dall’uno all’altro scaglione;

che, pertanto, l’intervento giudiziale sollecitato dalla ricorrente – applicazione del comma 7 anzichè del comma 8 dell’art. 142 – si risolve nella individuazione da parte del giudice di un diverso limite tra uno scaglione e l’altro, cioè nella riscrittura della norma sanzionatoria, ciò che appare in contrasto con il principio di legalità;

che la ricorrente segnala l’erroneità dell’affermazione del Tribunale, nella parte in cui ha ritenuto che l’amministrazione aveva applicato la sanzione nel minimo, mentre era stato il Giudice di pace a ritenere che sussistevano estremi per ridurre la sanzione;

che il rilievo, neppure strutturato come vera e propria doglianza, è privo di conseguenze, giacchè la ricorrente non ha interesse a dolersi dell’entità della sanzione, rideterminata al minimo dal giudice di primo grado;

che con il quarto motivo è denunciata violazione dell’art. 92 cod. proc. civ. e si contesta l’ingiustizia della condanna alle spese, evidenziando elementi di carattere soggettivo ed oggettivo che avrebbero dovuto indurre il Tribunale a compensare le spese;

che il motivo è inammissibile poichè il mancato esercizio, da parte del giudice di merito, della facoltà di compensare in tutto o in parte le spese di lite integra un potere discrezionale, e pertanto non è sindacabile in sede di legittimità (ex plurimis, Cass. 04/08/2017, n. 19613);

che il ricorso è rigettato senza pronuncia sulle spese del presente giudizio, nel quale la parte intimata non ha svolto difese;

che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA