Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3781 del 07/02/2022

Cassazione civile sez. III, 07/02/2022, (ud. 29/10/2021, dep. 07/02/2022), n.3781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35152/2019 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Emilio Faà Di Bruno,

15 presso lo studio dell’avvocato Di Tullio Marta, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, in persona dei Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ed

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA n 20581/2019, depositata il

07/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/10/2021 dal Cons. Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. M.A., proveniente dal (OMISSIS), ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Roma che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

3. In data 27.9.2021 è stato depositato dal ricorrente un atto di rinuncia al giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. La rinuncia al ricorso, regolarmente manifestata in assenza di tempestiva costituzione della parte intimata, determina l’estinzione del giudizio ex art. 390 c.p.c..

2. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

P.Q.M.

La Corte,

dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 29 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2022

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