Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3780 del 15/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/02/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 15/02/2011), n.3780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

CONIM SRL in Liquidazione con sede in (OMISSIS), in persona del

legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 85 della Commissione Tributaria Regionale di

Napoli, Sezione n. 07, in data 26.02.2007, depositata il 13 marzo

2007. Udita la relazione, svolta nella Camera di Consiglio del

15.12.2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale dott. Raffaele Ceniccola.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 12534/2008 R.G. è stata depositata la seguente relazione: “1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 85, pronunziata dalla C.T.R. di Napoli, Sezione n. 07, il 26.02.2007 e DEPOSITATA il 13 marzo 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate e confermato la decisione di primo grado, che aveva annullato l’avviso di liquidazione con cui era stato chiesto il pagamento dell’imposta di registro e degli accessori, in relazione a sentenza del giudice civile che aveva condannato il Comune di Benevento e lo IACP al risarcimento dei danni, in favore della COMIN srl, conseguenti ad occupazione acquisitiva.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione di avviso di liquidazione dell’imposta di Registro, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 934 e 938 c.c., del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 44 e art. 57, comma 1 ed art. 8.

3 – L’intimata, non ha svolto difese in questa sede.

4 -Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 02.03.2006, si applicano le disposizioni del D.Lgs n. 40 del 2006 al capo 1^.

Secondo l’art. 366, n. 6 – come integrato dal citato decreto – il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità … la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda. D’altronde, per consolidato orientamento giurisprudenziale, Il ricorso per cassazione – in ragione del principio di autosufficienza – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per le quali si chiede la cassazione della sentenza di merito, ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. n. 12905/2002, n. 12912/2004, n. 359/2005).

5 – Si ritiene – stante che l’impugnata decisione ha ritenuto illegittima la pretesa impositiva dell’Agenzia Entrate, riconoscendo alla sentenza del Tribunale civile di Benevento, in relazione alla peculiarità del relativo contenuto, i medesimi effetti degli atti contemplati nel D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 8 e, d’altra parte, che l’unico mezzo riferisce, sia pur per sostenerne l’erronea applicazione, proprio alle statuizioni contenute nella citata sentenza, che la formulazione del ricorso non soddisfa i requisiti postulati dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dal richiamato principio, dal momento che la stessa non appare versata in atti dalla ricorrente Agenzia e neppure risultano trascritte o specificamente riportate le argomentazioni e statuizioni, essenziali per le valutazioni di competenza.

6 – Pertanto, si è dell’avviso che sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la relativa definizione, proponendosi una declaratoria di rigetto per inammissibilità dei motivi, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Dr. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti causa; Considerato che in esito alla discussione, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio, nel condividere i motivi, in fatto ed in diritto, esposti nella relazione, è dell’avviso che, alla relativa stregua, l’impugnazione vada rigettata;

Ritenuto, infatti, che, come evidenziato in relazione, le doglianze, per un verso, risultano formulate in spregio alla citata disposizione ed all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 e, d’altra parte, non risultano in linea con il principio di autosufficienza, dal momento che non risultano trascritte o specificamente riportate le argomentazioni e statuizioni ritenute rilevanti agli effetti decisionali;

Considerato, altresì, in relazione al primo profilo, che, recentemente, è stato ribadito che gli adempimenti prescritti dalla richiamate disposizioni si applicano anche al processo tributario ed a quello di Cassazione in particolare (Cass. n. 21121/2010, 24940/2009);

Considerato, pure, che le difese svolte dall’Agenzia con la memoria 03.11.2010, non introducono questioni idonee ad una riconsiderazione critica delle condivise argomentazioni sviluppate in relazione e dei richiamati principi;

Considerato, conclusivamente, che il ricorso va rigettato, e che non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese;

Visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011

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