Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3780 del 14/02/2020

Cassazione civile sez. I, 14/02/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 14/02/2020), n.3780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. TRIA Luca – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36049/2018 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico n. 38

presso lo studio dell’avvocato Roberto Maiorana che lo rappresenta e

difende, giusta procura speciale allegata al ricorso, ammesso in via

anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, in persona del Ministero pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso a

sede dell’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 403/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 31/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/11/2019 dal Cons. Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

Fatto

RITENUTO

che:

1. C.A., proveniente dal (OMISSIS), ricorre, affidandosi a cinque motivi illustrati anche da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Perugia che aveva respinto l’impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale con la quale era stato confermato il provvedimento della Commissione territoriale di Firenze, sezione Perugia, di diniego della protezione internazionale richiesta, declinata in via gradata, per ciò che interessa in questa sede, nelle fattispecie di “protezione sussidiaria” e “protezione umanitaria”.

1.1. Al riguardo, la ricorrente ha riferito, in sede di audizione, di essere fuggita dal paese di origine perchè il padre, (OMISSIS), la picchiava, la puniva e le negava il cibo per avere avuto una relazione sentimentale con un uomo di religione (OMISSIS); ha aggiunto che dopo il matrimonio egli l’aveva ripetutamente minacciata di morte.

2. Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 la nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione apparente. Denuncia l’assenza di argomentazioni sugli elementi di convincimento che avevano portato la Corte a respingere l’impugnazione proposta.

1.1. Con il secondo motivo, sempre ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, si deduce l’omesso esame sia delle dichiarazioni rese alla Commissione territoriale sia delle allegazioni introdotte in giudizio per consentire la valutazione della sua condizione personale, caratterizzata anche dall’essere divenuta, durante il soggiorno in italia (visto che si era imbarcata durante la gravidanza), madre di un bambino che aveva quattro anni al momento della decisione.

1.2. Con il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente si duole, ancora, dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, consistente nella condizione di pericolosità e di violenza generalizzata in cui versava il paese di origine: al riguardo, lamenta che non erano state consultate fonti informative aggiornate sulla situazione ivi esistente.

1.3. Con il quarto motivo ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, si lamenta la mancata concessione della protezione sussidiariaalla quale, in tesi, aveva diritto in ragione delle condizioni del proprio paese. Deduce, al riguardo, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e l’omessa applicazione dell’art. 10 Cost.

1.4. Con il quinto motivo, ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, la C. denuncia, infine, la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 che disciplina la protezione umanitaria, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 che vieta l’espulsione del perseguitato. Deduce, altresì, l’omessa applicazione dell’art. 10 Cost.

2. Premesso che tutte le censure ricondotte all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 sono inammissibili in quanto la sentenza impugnata è conforme alla pronuncia di primo grado e deve, pertanto, applicarsi l’art. 348ter, u.c., ratione temporis vigente, si osserva che il primo ed il quinto motivo devono essere esaminati congiuntamente, in quanto la critica che ha per oggetto la nullità della sentenza per motivazione apparente contenuta nella prima censura presenta una immediata ridondanza su quella prospettata in relazione al diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari per la parte ricondotta all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2.1. La doglianza – che prospetta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 contiene, infatti, un diretto richiamo alla apparenza della motivazione in quanto con essa si lamenta che il diniego sia fondato su una unica affermazione (“nulla è stato dedotto in ordine alla violazione di diritti fondamentali della persona in caso di rimpatrio”: cfr. pag. 3 u. cpv. della sentenza impugnata) contrastante sia con i fatti narrati, fondati su reiterati episodi di violenza perpetrati ai suoi danni dal padre e motivati dalla sua relazione sentimentale con un uomo che praticava la religione (OMISSIS), sia con i principi affermati in relazione alla specifica fattispecie “protezione umanitaria”, di cui si dirà in seguito:pertanto,il primo motivo mostra un’intrinseca connessione logica con il quinto che deve essere riqualificato con riferimento al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

2.2. Tanto premesso, entrambe le censure sono fondate.

2.3. E’ necessario precisare – visto che nelle more fra la data di deposito del ricorso e quella della decisione è entrata in vigore la L. n. 132 del 2018 di conversione del D.L. n. 113 del 2018 che ha introdotto l’istituto della protezione speciale, rispondente a presupposti più circoscritti rispetto a quelli previsti per il permesso di soggiorno per motivi umanitari che è stato abrogato – che la normativa invocata è stata oggetto di reiterati interventi della giurisprudenza di legittimità, sollecitati dalle modifiche introdotte, culminati con la decisione delle sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. SSUU 29460/2019) investite delle questioni di particolare importanza concernenti la possibile applicazione retroattiva delle nuove disposizioni, ed i presupposti che devono ricorrere in relazione all’istituto previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

2.4. Con tale pronuncia, per ciò che qui interessa, è stata affermato in adesione all’orientamento maggioritario affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., in particolare, in Cass. 4890/2019) che l’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari introdotta dalla L. n. 132 del 2018, non si applica alle domande di riconoscimento proposte dinanzi alla commissione territoriale competente prima dell’entrata in vigore della nuova legge (5 ottobre 2018), continuando in queste ipotesi a doversi adottare il paradigma normativo contenuto nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 ovvero nella norma che contiene una clausola generale concernente la sussistenza di “seri motivi di carattere umanitario”, da valorizzare in funzione degli obblighi costituzionali ed internazionali assunti dallo Stato Italiano.

2.5. E’ stato, al riguardo, affermato che:

a. la legge abrogata non è del tutto priva di efficacia, trovando applicazione per i fatti che si siano verificati anteriormente all’abrogazione;

b. il principio d’irretroattività è volto a tutelare diritti e non fatti. Il divieto di retroattività, di conseguenza, garantisce l’immutabilità della rilevanza giuridica di fatti che già si siano compiutamente verificati o di fattispecie non ancora esaurite;

c. il diritto al riconoscimento di una misura di protezione umanitaria, appartenendo al catalogo dei diritti umani, preesiste al suo accertamento che ha natura esclusivamente dichiarativa: il procedimento a ciò preposto, di conseguenza, non incide sull’insorgenza del diritto che va temporalmente collocato al momento in cui si verifica la situazione di vulnerabilità sussumibile nella fattispecie allora vigente. E’ irrilevante che esso non comporti il riconoscimento di uno status, ma solo una protezione temporanea come quella apprestata nelle varie forme dalla normativa vigente, essendo espressione del diritto di asilo costituzionale, costruito come diritto posto a presidio di quelli fondamentali della persona;

d. benchè il diritto di asilo si configuri quando il richiedente faccia ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità che mettano a repentaglio l’esercizio dei propri diritti fondamentali, è la data di presentazione della domanda in sede amministrativa che identifica ed attrae il regime normativo della forma di protezione (per ragioni umanitarie) da applicare, in quanto è con essa che il titolare del diritto esprime il bisogno di tutela e l’intendimento di avvalersene;

e. a ciò consegue, tuttavia, che sia nel caso in cui alla data di entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018 la Commissione Territoriale abbia già ritenuto la sussistenza dei gravi motivi di carattere umanitario (come stabilito dal D.Lgs. n. 113 del 2018, art. 1, comma 9) sia in quello in cui l’accertamento sia comunque in itinere, il titolo di soggiorno dovrà rispondere alle modalità previste dal D.L. n. 113 del 2018, art. 1, comma 9.

2.6. Le Sezioni Unite hanno precisato che la natura dichiarativa dell’accertamento non è indebolita dalla necessità, prevista dalla legge, che la valutazione avvenga sulla base d’informazioni aggiornate, essendo questa caratteristica un’espressione non della natura costitutiva dell’accertamento ma dell’estensione dei poteri istruttori del giudice e della peculiarità del regime probatorio che presidia proprio il rango e l’inviolabilità dei diritti in gioco.

2.7. E’ stato altresì confermato, in ordine ai presupposti dell’istituto in esame, l’orientamento nettamente prevalente della giurisprudenza di legittimità, portato da Cass. 4455/2018, secondo il quale, in materia di protezione umanitaria, il profilo dell’integrazione non può essere trascurato e non deve essere esaminato isolatamente, ma attraverso una valutazione comparativa della situazione di effettiva compromissione dei diritti umani fondamentali nel paese di origine;

ed è stato sottolineato sia che la tutela di essi deve essere “orizzontale”, sia che la norma elastica contenuta nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 è lo strumento più adeguato a promuoverne l’evoluzione.

3. Tanto premesso, si osserva che manca del tutto, nella motivazione impugnata in relazione alla specifica fattispecie, la valutazione comparativa tra la odierna situazione della ricorrente e la possibile compressione del nucleo dei suoi diritti fondamentali, in caso di rimpatrio in (OMISSIS), da condurre in ossequio ai principi che si andranno ad esporre.

3.1. Non è inutile ricordare, infatti, che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 4455/2018, per come “confermata” anche da Cass. SUU 29459/2019, cit. supra), il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in favore del cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.

3.2. E’ stato definitivamente chiarito, quanto ai presupposti necessari per ottenere la protezione umanitaria, che:

1) non si può trascurare la necessità di collegare la norma che la prevede ai diritti fondamentali che l’alimentano.

2) gli interessi protetti non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali, sicchè l’apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (ex multis, Cass. 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13096).

3) le relative basi normative sono, allora “a compasso largo”: l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell’art. 8 Cedu, promuove l’evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria “a clausola generale di sistema”, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l’attuazione.

4) è stato, pertanto, condiviso l’orientamento di questa Corte (inaugurato da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, e seguito, tra le altre, da Cass. 19 aprile 2019, n. 11110 e da Cass. n. 12082/19, cit., nonchè dalla prevalente giurisprudenza di merito) che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa, ex art. 8 CEDU, tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale.

3.3. Nel caso di specie, la statuizione della Corte territoriale (sopra riportata sub 2.1.):

a. non contiene alcun riferimento alla condizione della ricorrente in relazione alla maternità – evento pacifico – che ha affrontato dopo il suo approdo in Italia, la quale configura in se una possibile forma di radicamento del tutto ignorata;

b. non ha affatto esaminato, alla luce di informazioni aggiornate sul paese di origine, il rischio che la ricorrente andrebbe a correre nel caso di rimpatrio rispetto alla tutela dei suoi diritti fondamentali ed alla necessaria ineliminabile salvaguardia della dignità della persona.

3.4. Il primo ed il quinto motivo, pertanto, devono essere accolti; gli altri, per i profili ricondotti all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 rimangono assorbiti.

3.5. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione che dovrà riesaminare la controversia valutando, nei termini comparativi sopra richiamati, la condizione della ricorrente con particolare riferimento al livello di integrazione raggiunto anche attraverso la maternità, nonchè, sulla base del rapporto EASO aggiornato alla data della decisione,le condizioni sociali e sanitarie del paese di provenienza al fine di verificare se l’eventuale rimpatrio possa compromettere il nucleo ineliminabile dei suoi diritti fondamentali.

3.6. La Corte di rinvio deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte,

accoglie il primo ed il quinto motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2020

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