Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3780 del 14/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 14/02/2017, (ud. 07/12/2016, dep.14/02/2017),  n. 3780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina L. – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23724-2014 proposto da:

F.V., elettivamente domiciliata in ROMA, V.P.G.DA

PALESTRINA 48, presso lo studio dell’avvocato MANUELA MARIA ZOCCALI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO NIZZARI giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA già INA ASSITALIA SPA, in persona

dell’Amministratore Delegato Sig. N.G. e dal direttore

generale e legale rappresentante Sig. M.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo

studio dell’avvocato VALENTINO FEDELI, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale notarile;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 443/2014 del TRIBUNALE di PALMI, depositata il

26/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

udito l’Avvocato MANUELA ZOCCALI per delega;

udito l’Avvocato FRANCESCO NIZZARI;

udito l’Avvocato LORENZA IANNELLI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine per il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Palmi, con sentenza del 26/5/2014, notificata in data 10/7/2014 confermava la sentenza del Giudice di pace di Palmi del 29/10/2012 che aveva accolto parzialmente la domanda della sig.ra F. volta ad ottenere la condanna al risarcimento del danno, conseguente ad un sinistro stradale, nei confronti di Ina Assitalia, quale impresa designata da Fondo di Garanzia per le Vittime della strada.

A fondamento della decisione il giudice di appello riteneva che non fosse stata data la prova del danno morale, inteso quale particolare e specifica condizione di sofferenza soggettiva, dipendente dall’evento traumatico, ulteriore rispetto al danno biologico conseguente alle lesioni fisiche patite.

La sentenza è stata impugnata dinanzi questa Corte con ricorso, notificato in data 3 ottobre 2014, contenente un unico motivo illustrato da memoria. Si è costituita in giudizio la società Ina Assitalia con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce: ” Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”.

Ad avviso della stessa il Tribunale avrebbe errato nel non riconoscere autonomia al “disturbo transeunte” consistente nell’impossibilità temporanea di guidare l’autovettura, rispetto a quella componente “non transeunte ma permanente” del danno psicologico, rientrante nel danno biologico.

Il ricorso, cui ratione temporis è applicabile il novellato art. 360 c.p.c., n. 5, è inammissibile in quanto volto a riproporre un riesame del merito che non può avere ingresso in questa sede (Cass. Sez. U. 29/7/2016 n. 15815).

La valutazione di merito, infatti, delle ragioni per le quali il Tribunale di Palmi ha ritenuto ininfluente, ai fini della prova del danno morale, la circostanza che l’attrice non abbia guidato l’autovettura per diversi mesi dopo l’incidente, sì che il datore di lavoro la destinò ad una sede più vicina alla di lei abitazione, è incensurabile in sede di legittimità.

Peraltro l’avere la sentenza impugnata ritenuto che non aver guidato la macchina per qualche tempo dopo l’incidente non possa di per sè costituire prova del danno morale – in quanto la valutazione operata dal CTU di un danno biologico del 3% ricomprendeva anche un lievissimo disturbo post-traumatico da stress – è conforme al pacifico orientamento di legittimità secondo il quale il danno non patrimoniale non può esser duplicato.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e liquida le spese in Euro 850, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e spese generali. Dà atto, i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA