Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 378 del 13/01/2020

Cassazione civile sez. I, 13/01/2020, (ud. 30/09/2019, dep. 13/01/2020), n.378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9691/2018 r.g. proposto da:

A.P.K., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Ameriga Petrucci, presso il cui studio è elettivamente domiciliato

in Rionero in Vulture (Potenza), Via G. Marconi n. 76;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del legale rappresentante pro

tempore il Ministro;

– intimato –

avverso il provvedimento emesso dal Giudice di pace di Melfi,

depositato in 26.1.2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/9/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con il provvedimento impugnato il Giudice di Pace di Melfi ha convalidato il provvedimento di trattenimento temporaneo di A.P.K., cittadino del (OMISSIS), su richiesta del Questore di Potenza.

Il giudice della convalida ha ritenuto che i provvedimenti impugnati erano stati correttamente comunicati al cittadino straniero e che era certa la conoscenza da parte di quest’ultimo del contenuto dei detti provvedimenti, in quanto il ricorrente aveva dato prova di conoscere la lingua italiana; ha, inoltre, ritenuto di non avere competenza a conoscere degli eventuali vizi del provvedimento presupposto, essendo competente invece il Giudice di pace di Potenza.

2. Il provvedimento, pubblicato il 26.1.2017, è stato impugnato da A.P.K. con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta l’omessa verifica della esistenza e legittimità del provvedimento presupposto.

2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 e D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 18, in ordine alla notifica del provvedimento espulsivo priva di attestazione di conformità all’originale.

3. Con il terzo mezzo si articola inoltre vizio di nullità del decreto prefettizio per assenza di motivazione.

4. Con il quarto motivo si denuncia, infine, violazione della direttiva comunitaria 2008/115/CE, come recepita dalla L. n. 129 del 2001.

5. Con la quinta doglianza il ricorrente si duole della mancata verifica dei presupposti di legge posti alla base del decreto di trattenimento questorile.

6. Il ricorso è infondato.

6.1 Già il primo motivo non merita positivo apprezzamento e deve essere dichiarato inammissibile.

Sul punto è utile ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha fissato il principio secondo cui, in materia di immigrazione, il giudice, in sede di convalida del decreto del questore di trattenimento dello straniero raggiunto da un provvedimento di espulsione, pur non potendo sindacare la legittimità di quest’ultimo, è comunque tenuto – alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, in relazione all’art. 5, par. 1, della CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare) – a rilevare incidentalmente, ai fini della decisione di sua spettanza, la manifesta illegittimità, consistente nell’avere l’Amministrazione agito al di fuori della propria competenza ovvero in mala fede (cfr. Sez. 6, Ordinanza n. 12609 del 05/06/2014; v. anche Sez. 6, Ordinanza n. 24415 del 30/11/2015).

Ciò posto, osserva la Corte come la parte ricorrente non si sia, nel caso di specie, fatta carico di precisare di aver sollevato, innanzi al giudice della convalida, questioni di manifesta illegittimità del decreto presupposto di espulsione. Ed invero, il ricorrente si limita soltanto ad accennare sinteticamente, nella narrativa del ricorso (cfr. pagg. 3-4), alle questioni che aveva sollevato nel giudizio di convalida, nessuna delle quali, tuttavia, presenta, in sè stessa, le caratteristiche di eccedenza dai limiti di competenza ovvero di mala fede dell’autorità agente, come richiesto nei precedenti sopra citati. Nè la parte ricorrente – ed è quel che più conta al fine del preliminare scrutinio sulla specificità del motivo di censura – ha precisato se e per quale ragione le predette questioni integrassero tali caratteristiche.

6.2 Il secondo, terzo e quarto motivo di censura sono, del pari, inammissibili, in quanto deducono questioni riguardanti il decreto di espulsione e non già il decreto di convalida del trattenimento, oggetto del presente giudizio.

6.3 Il quinto motivo è invece infondato.

La parte ricorrente deduce il difetto assoluto di motivazione, in relazione: a) all’asserita mancanza di un vettore; b) all’asserita impossibilità di applicare una misura meno coercitiva; c) all’asserito rischio di fuga; d) all’asserito pericolo di sottrazione all’esecuzione del rimpatrio; e) all’asserita pericolosità.

Tuttavia, il ricorrente non allega di aver sollevato le questioni sopra indicate davanti al Giudice di pace, il quale, peraltro, afferma – senza smentita nel ricorso – che, con la memoria difensiva depositata in primo grado, erano state sollevate questioni attinenti solo al decreto di espulsione.

Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità in assenza di difese da parte dell’amministrazione intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2020

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