Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 378 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 10/01/2017, (ud. 03/11/2016, dep.10/01/2017),  n. 378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15962/2015 proposto da:

AVV. B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL GAMBERO

37, presso lo studio dell’avvocato B.M., rappresentato e

difeso da sè medesimo;

– ricorrenti –

contro

AMA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7731/37/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, emessa il 10/11/2014 e depositata il 17/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La CTR del Lazio, con sentenza n. 7731/37/14, depositata il 17 dicembre 2014, non notificata, rigettò l’appello proposto dall’avv. B.M. nei confronti di AMA S.p.A. (Azienda Municipale Ambiente di Roma) avverso la sentenza della CTP di Roma, che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di accertamento relativo a TARSU per gli anni dal 2004 al 2009.

Avverso la pronuncia della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L’intimata AMA S.p.A. non ha svolto difese.

Con il primo motivo il ricorrente articola in realtà tre diversi ordini di censure, lamentando violazione o falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, violazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la decisione impugnata ha confermato la sentenza della CTP di Roma, che aveva disatteso il motivo d’impugnazione del contribuente relativo alla dedotta illegittimità dell’atto impositivo per difetto di motivazione.

Preliminarmente va dato atto dell’ammissibilità del motivo, atteso che la proposizione di denuncia cumulativa di diverse censure nell’ambito di un unico motivo non ne impedisce l’esame allorchè esse siano articolate in modo tale da consentirne l’esame autonomo (cfr. Cass. sez. unite 6 maggio 2015, n. 9100), rilevandosi altresì che, pur formalmente riferite le doglianze rubricate sub B) e C) del primo motivo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’illustrazione delle rispettive censure correttamente riconduce nella sostanza il denunciato difetto assoluto di motivazione a vizio di violazione di legge processuale (in relazione all’art. 360 c.p.c.,. comma 1, n. 4) costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. sez. unite luglio 24 luglio 2013, n. 17931).

Le censure da ultimo menzionate (profili B e C del primo motivo) sono manifestamente fondate.

Invero, la sentenza impugnata, nel confermare sul punto relativo alla dedotta carenza motivazionale dell’atto impositivo la decisione di primo grado, si è limitata ad osservare solo testualmente che “Di norma l’avviso di accertamento risulta esaustivamente motivato quando contiene tutte le indicazioni afferenti il soggetto passivo, l’immobile, il periodo di riferimento, la violazione commessa, i presupposti di fatto e il processo logico-giuridico che hanno determinato l’irrogazione delle sanzioni e dei relativi interessi”.

Risulta agevole rilevare che la decisione impugnata ha operato un mero generico richiamo a principi giurisprudenziali in materia asseritamente acquisiti, senza tuttavia formulare alcuna specifica valutazione sul contenuto dell’avviso di accertamento oggetto di contestazione da parte del contribuente e, quindi, senza ricostruire la fattispecie concreta ai fini della sussunzione in quella astratta; ne consegue, come puntualizzato dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, cfr. Cass. sez. 5, 30 ottobre 2015, n. 22242; Cass. sez. 5, 27 maggio 2011, n. 11170), che, in una situazione di tal tipo, il sillogismo che distingue il giudizio finisce con l’essere monco della premessa minore e, di conseguenza, privo della conclusione razionale; donde l’impossibilità di controllo sulla ratio decidendi che, a fronte delle specifiche contestazioni ribadite dal contribuente con il ricorso in appello, ha portato la CTR alla conferma della decisione della sentenza di primo grado circa l’osservanza del requisito minimo motivazionale dell’atto impositivo.

Il ricorso va pertanto accolto per manifesta fondatezza in relazione ai profili indicati sub B) e C) del primo motivo, assorbiti gli altri motivi, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame a diversa sezione della CTR del Lazio, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, a diversa sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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