Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 378 del 10/01/2011

Cassazione civile sez. II, 10/01/2011, (ud. 13/04/2010, dep. 10/01/2011), n.378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:

IGP s.p.a., quale società incorporante la Immobiliare S. Caterina

s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Nomentana n. 91, presso lo

studio dell’Avvocato Giovanni Beatrice, rappresentata e difesa dagli

Avvocati ANTODIO Francesco e Giovanni Ciappa per procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMPAGNIA NAPOLETANA DI ILLUMINAZIONE E SCALDAMENTO COL GAS s.p.a. –

NAPOLETANAGAS, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Viale Tupini n. 133, presso lo

studio Bragaglia & De Zordo, rappresentata e difesa

dall’Avvocato

GOMEZ D’AYALA Giulio per procura speciale in calce al controricorso;

– resistente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli depositata in data 16

maggio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, il quale ha chiesto il rigetto

del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Tribunale di Napoli, con ordinanza depositata in data 16 maggio 2008, ha disposto la sospensione del giudizio introdotto da IGP s.p.a. nei confronti della Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas – Napoletanagas s.p.a., volto ad ottenere, per la ritenuta evizione parziale ex art. 1484 cod. civ. e per la evizione qualitativa ex art. 1489 cod. civ., la riduzione del prezzo di acquisto di un compendio immobiliare;

che, in particolare, l’attrice aveva chiesto, da un lato, la riduzione del prezzo versato per il retratto dei locali terranei in (OMISSIS), proposto nei confronti della società venditrice dalla società conduttrice Mondo Moda s.r.l., oggetto di delibazione da parte del Tribunale di Napoli con sentenza depositata il 28 ottobre 2004, parzialmente riformata in appello;

dall’altro, la riduzione del prezzo di acquisto in relazione agli abusi realizzati nel piano sottotetto alla (OMISSIS), che avevano comportato il diniego della concessione in sanatoria, oggetto di impugnazione in sede amministrativa, e per il quale risultava pendente l’appello al Consiglio di Stato;

che il Tribunale riteneva quindi sussistente un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra i giudizi posti a fondamento della richiesta di riduzione del prezzo e quello avente ad oggetto la proposta domanda di riduzione del prezzo, e disponeva la sospensione di quest’ultimo;

che avverso l’ordinanza di sospensione ha proposto ricorso per regolamento di competenza IGP s.p.a. sulla base di cinque motivi;

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 187, 189, 281 quinquies e 281 sexies, dolendosi del fatto che l’impugnata ordinanza sia stata adottata non in sede di decisione della causa, ma prima della delibazione delle istanze istruttorie e senza che le parti fossero state invitate a precisare le conclusioni;

che, in particolare, la ricorrente rileva che, ove il Tribunale avesse consentito alle parti la formulazione delle istanze istruttorie, avrebbe avuto modo di verificare che alcuna pregiudizialità sussisteva tra il giudizio amministrativo, avente ad oggetto l’impugnazione del diniego del condono edilizio in relazione al richiesto mutamento di destinazione del piano sottotetto, giacchè sarebbe emerso come le irregolarità riscontrate e poste a fondamento della domanda di riduzione del prezzo erano diverse da quelle interessate dalla domanda di condono non accolta, in quanto avevano dato luogo ad un non consentito aumento di cubatura;

che la ricorrente formula quindi il seguente quesito di diritto:

“dica la Suprema Corte se il provvedimento di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., rientri in una delle ipotesi di cui all’art. 187 c.p.c., comma 3, e quindi debba essere necessariamente adottato, ai sensi dell’art. 189 c.p.c., previo invito del giudice alle parti a precisare le conclusioni anche di merito e previa assunzione della causa in decisione”;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 115, 116 e 183 cod. proc. civ., art. 124 disp. att. cod. proc. civ., artt. 2697, 2699, 2700 e 2702 cod. civ., dolendosi del fatto che il Tribunale abbia affermato che, con riferimento alla questione del retratto relativo ai locali terranei, risultava prodotta agli atti la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11048 del 2004, parzialmente riformata in appello, e che la pendenza del giudizio di appello dinnanzi al Consiglio di Stato relativamente al diniego di -.

sanatoria sia stata affermata sulla base della mera produzione di un estratto dal sito del Consiglio di Stato;

che la ricorrente censura il provvedimento impugnato rilevando che la decisione ex art. 295 cod. proc. civ., pur non essendo vincolata ad una istanza di parte, è legata al compiuto assolvimento dell’onere della prova, gravante a carico della parte che ne invochi la necessità, della concreta pendenza di altro giudizio e del suo carattere pregiudiziale: allegazione nella specie non avvenuta, non potendosi ritenere provata la pendenza dei due giudizi pregiudicanti;

che, a conclusione del secondo motivo di ricorso, la ricorrente formula i seguenti quesiti di diritto: “dica la Suprema Corte se la parte che denunci la necessità della sospensione del giudizio debba, a norma dell’art. 295, fornire la prova della ricorrenza di tutti gli estremi per l’adozione del relativo provvedimento e, innanzitutto, di quelli concernenti la precisa individuazione dei soggetti, della causa petendi e del petitum della controversia che si assume pregiudiziale rispetto al giudizio da sospendere”; “dica, altresì, se ai fini della sospensione del processo, spetta alla parte interessata l’onere di fornire al giudice i documenti idonei a provare la pendenza di un’altra causa e l’oggetto della medesima per consentirgli di valutare il rapporto di pregiudizialità logico- giuridica e, quindi, la sussistenza dell’obbligo di sospendere il processo pregiudicato per evitare il potenziale conflitto di giudicati”; “dica inoltre la Suprema Corte se sia documento idoneo a provare la pendenza di altra causa dalla cui definizione dipenda quella da decidere un estratto dal sito del Consiglio di Stato, privo di certificazione del cancelliere, ed esibito in giudizio oltre i termini perentori di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6”;

che, con il terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 295 cod. proc. civ., e art. 2909 cod. civ., anche per omessa e insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia;

che la ricorrente deduce, in primo luogo, che il Tribunale si sarebbe limitato ad affermare l’esistenza di un vincolo di pregiudizialità logico-giuridica, che solo legittima la sospensione necessaria di un giudizio ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., ma non avrebbe enunciato le ragioni di tale pregiudizialità;

che, soggiunge la ricorrente, con riferimento al giudizio amministrativo non sarebbe in alcun modo configurabile un rapporto di pregiudizialità, sia perchè i quel giudizio era in discussione una situazione di interesse legittimo e non anche di diritto soggettivo, sia perchè il giudice civile avrebbe comunque potuto disapplicare il provvedimento amministrativo in ipotesi illegittimo, sia perchè non vi era identità tra le parti dei due giudizi, sia, infine, perchè non poteva operare nei confronti dell’acquirente l’efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 2909 cod. civ., atteso che il giudizio amministrativo era stato introdotto successivamente alla cessione dell’immobile;

che il motivo si conclude con la formulazione dei seguenti quesiti di diritto: “dica la Suprema Corte se qualora il giudice amministrativo sia chiamato a decidere su interessi legittimi non vi sia necessità di sospensione del giudizio civile, ancorchè connesso in qualche modo con quello amministrativo”; “dica la Suprema Corte se il rapporto di pregiudizialità, che, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., impone al giudice la sospensione del processo, non possa configurarsi nella ipotesi di processi pendenti tra soggetti diversi, perchè la pronuncia in un giudizio non può fare stato nei confronti delle diverse parti di altro giudizio e, quindi, costituire il necessario antecedente logico-giuridico della relativa decisione”; “dica, altresì, se l’efficacia soggettiva del giudicato trovi un limite nei casi in cui la successione a titolo particolare per atto tra vivi avvenga prima della proposizione del giudizio e non nel corso del giudizio”;

che, con il quarto motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ., anche per omessa e insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia prospettato dalle parti, sostenendo la insussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio amministrativo avente ad oggetto il diniego del condono e il giudizio di riduzione del prezzo e di danni, in quanto gli abusi da cui erano risultate affette alcune porzioni del complesso immobiliare acquistato da essa ricorrente erano molteplici e di più ampia portata rispetto a quelli oggetto del giudizio amministrativo;

che la ricorrente deduce altresì che sarebbe venuto meno l’interesse di Napoletanagas alla decisione del ricorso in ipotesi pendente dinnanzi al Consiglio di Stato, atteso che, per le opere relative al corpo di fabbrica B è intervenuto, su istanza di essa ricorrente, un permesso di costruire in sanatoria;

che la ricorrente formula quindi il seguente quesito di diritto:

“dica la Suprema Corte se il rapporto di pregiudizialità logico giuridica in virtù del quale è possibile disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c., vada comunque escluso nei casi in cui il giudizio amministrativo abbia un petitum e una causa petendi diversi rispetto a quelli del giudizio civile che si assume dipendente”;

che, con il quinto motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 104, 112, 113, 279 e 295 cod. proc. civ., anche per insufficiente e omessa motivazione, censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui, al fine di disattendere la subordinata istanza di separazione delle domande cumulate, ha affermato che non si era in presenza di più domande cumulate ma di una pluralità di fatti evizionali incidenti unitariamente e inscindibilmente sull’unica e unitaria domanda di riduzione del prezzo e risarcimento del danno, implicante contestuali approfondimenti istruttori e una unica delibazione e decisione della causa;

che la ricorrente chiede quindi alla Corte di dire “se nel caso di richiesta riduzione del prezzo e risarcimento del danno fondate su più fatti evizionali sia di natura privativa ex art. 1484 c.c., che di natura qualitativa ex art. 1489 c.c., si verta in ipotesi di unica domanda ovvero di più domande cumulativamente proposte, e, in tale seconda ipotesi, se la sussistenza di una causa di sospensione del giudizio relativamente ad una sola di più domande cumulate nello stesso processo a norma dell’art. 104 c.p.c., non sia idonea, di per sè, a giustificare la sospensione del processo relativamente a tutte le domande, dovendo, quando venga in rilievo una causa di sospensione relativa ad una delle più domande cumulate, fornire adeguata motivazione delle ragioni di opportunità del mancato esercizio dei suoi poteri discrezionali quanto alla separazione delle cause e quindi della decisione di estendere l’ambito di operatività della sospensione a tutte le domande cumulate”;

che la Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas – Napoletanagas s.p.a. ha resistito con controricorso notificato il 16 ottobre 2008;

che, richiesto il parere alla Procura Generale ai sensi dell’art. 380 ter cod. proc. civ., con ordinanza emessa all’udienza del 22 giugno 2009, in vista della quale la ricorrente ha depositato memoria, è stata disposta l’acquisizione del fascicolo d’ufficio;

che, acquisto il fascicolo d’ufficio, è stata fissata nuovamente la trattazione del ricorso nella udienza camerale del 13 aprile 2009.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che deve preliminarmente essere dichiarata la inammissibilità del controricorso in quanto il termine per il deposito nel giudizio per regolamento di competenza delle scritture difensive non è stato osservato, poichè il ricorso per regolamento è stato notificato il 24 luglio 2008 e il controricorso è stato notificato il 16 ottobre 2008, laddove il termine per il deposito presso la cancelleria di questa Corte, computata la sospensione feriale dei termini, veniva a scadenza il 28 settembre 2008;

che il ricorso è ammissibile, in quanto non viola l’art. 366 bis cod. proc. civ., la formulazione di quesiti plurimi nell’ambito di un singolo motivo, laddove la pluralità dei quesiti appaia finalizzata ad evidenziare le diverse censure sviluppate nel singolo motivo;

che il primo motivo del ricorso è infondato;

che invero, premesso che la controversia della quale è stata disposta la sospensione rientra nella competenza del Tribunale in composizione monocratica e che la decisione in ordine alla sospensione necessaria del processo non è equiparabile alla decisione sulle questioni pregiudiziali di cui all’art. 187 cod. proc. civ., comma 3, non vi era alcuna necessità per il giudice monocratico di invitare le parti a precisare le conclusioni per poter decidere sulla sospensione necessaria (sulla necessità per il giudice monocratico di invitare le parti a precisare le conclusioni al fine di poter decidere sulla questione di competenza, v. Cass., n. 6825 del 2010; Cass., S.U., n. 11657 del 2008);

che, in ogni caso, si deve rilevare che non solo è stato abrogato l’art. 110 disp. att. cod. proc. civ., che prevedeva la fissazione di un’udienza di trattazione dopo l’esaurimento dell’istruzione, ma soprattutto “La spedizione della causa a sentenza, senza la preventiva fissazione, da parte del giudice istruttore, dell’udienza per la precisazione delle conclusioni, non comporta alcuna nullità processuale” (Cass., n. 2334 del 1979; Cass., n. 3309 del 1976);

che, peraltro, la censura svolta dalla ricorrente con riferimento al mancato svolgimento di attività istruttoria appare del tutto ipotetica, fondata come è sulla mera eventualità che dalla istruttoria potessero discendere elementi decisivi ai fini della statuizione sulla sospensione ex art. 295 cod. proc. civ.;

che, in particolare, la ricorrente si duole del fatto che, qualora avesse dato corso alla richiesta C.T.U., il Giudice non avrebbe potuto ritenere necessario sospendere il giudizio in attesa della definizione del giudizio amministrativo; trattasi in sè di mera supposizione o congettura, ma ne consegue che (e cioè tutto ammesso e concesso) il dedotto vizio non avrebbe comunque impedito la (legittima) sospensione del giudizio fino alla conclusione del processo civile ritenuto pregiudiziale;

che il secondo, il terzo e il quarto motivo, alla cui trattazione può procedersi congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono infondati;

che, invero, la stessa parte ricorrente ha inquadrato la controversia nell’ambito della violazione da parte della venditrice dell’impegno traslativo sia sotto il profilo dell’evizione parziale (art. 1484 cod. civ.), assumendo la IGF che alcuni locali che le erano stati venduti avevano formato oggetto di vittorioso riscatto da parte di terzi aventi diritto a prelazione, come accertato dal tribunale, con sentenza sostanzialmente confermata in appello; sia sotto il profilo – dell’evizione limitativa o qualitativa (art. 1489 cod. civ.), lamentando la IGP che era stato negata la concessione in sanatoria con riferimento ad alcune opere abusive incluse nel compendio da lei acquistato;

che, dunque, la stessa impostazione della domanda attrice presuppone che siano dimostrati proprio da parte dell’IGP, con sentenza passata in giudicato, a) l’evizione parziale costituita dal riscatto, e ciò ai sensi (non solo dell’art. 1480 cod. civ., ma soprattutto) dell’art. 1484 cod. civ., giacchè, se l’acquirente potrebbe non avere prove sufficienti dell’esistenza dei diritti dei terzi (art. 1480 cod. civ.), l’evizione rappresenta un fatto (rivendicativo, risolutorio, espropriativo) incontestabile; b) la sussistenza ed irreparabilità delle violazioni urbanistiche lamentate (ex art. 1489 cod. civ.), il cui condono si assume in contestazione davanti al giudice amministrativo;

che appare dunque evidente la infondatezza delle censure svolte segnatamente nel primo motivo con riferimento all’asserita violazione del principio dell’onere della prova in ordine alla sussistenza di una situazione di pregiudizialità, rilevante ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., atteso che proprio l’accertamento delle situazioni sub iudice presso il giudice ordinario e presso quello amministrativo costituisce il presupposto per l’accoglimento, nel merito, della domanda di riduzione del prezzo proposta dalla ricorrente;

che, peraltro, la pendenza dei giudizi ritenuti pregiudicanti non ha formato neanche oggetto di specifica contestazione da parte della ricorrente, la quale si è limitata a dedurre che la convenuta nel giudizio di riduzione del prezzo e di danni non aveva dimostrato la pendenza di detti giudizi;

che, dunque, come condivisibilmente rilevato nella requisitoria del Procuratore Generale presso questa Corte, sono prive di senso, e sono cioè irrilevanti, le doglianze contenute nel secondo motivo e i correlativi quesiti proposti a pag. 25 del ricorso, giacchè, in rapporto alla prospettazione dell’attrice IGP essa è onerata della prova della (definitiva ed intangibile) sussistenza dei fatti (lato sensu) evizionali posti a fondamento della domanda, sicchè proprio essa ha l’onere (tra l’altro) di superare i dubbi sulla pendenza del giudizio amministrativo;

che, con riferimento a quest’ultima controversia, può ritenersi adeguata fonte di conoscenza della pendenza del giudizio, il prodotto estratto del sito internet del Consiglio di Stato, una volta che non siano contestati nè l’oggetto del giudizio, per come indicato dalla controparte, nè la provenienza del documento dall’indicato sito;

che prive di fondamento sono altresì le censure con le quali la ricorrente deduce la diversità delle parti dei giudizi rispetto ai quali il Tribunale ha ravvisato l’esistenza di un rapporto di pregiudizialità rilevante ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ.;

che, invero, non può esservi corrispondenza biunivoca tra i soggetti della presente controversia e quelli delle cause fino alla cui definizione è stata disposta la sospensione, proprio perchè la domanda dell’IGP è fondata sulla violazione da parte della venditrice dell’impegno traslativo nelle due forme sopra esposte; il che comporta che deve esser accertato il prevalente diritto altrui nonchè la sussistenza della lamentata riduzione qualitativa, contrariamente a quanto esposto con il terzo ed il quarto motivo;

che neanche può condividersi la censura secondo cui, con particolare riferimento alla pendenza del giudizio amministrativo, la ricorrente ha dedotto che il giudice della causa principale avrebbe potuto conoscere incidentalmente degli atti oggetto del giudizio amministrativo;

che, infatti, il giudice della situazione dipendente (in questo caso, quella avente ad oggetto le domande proposte dalla IGP) ha il potere di conoscere incidentalmente della situazione pregiudiziale tranne quando quest’ultima sia dedotta principali ter come oggetto di autonoma domanda;

che infondata è anche la censura (quarto motivo) concernente la dedotta omessa motivazione in ordine alle ragioni per le quali il Tribunale ha disposto la sospensione;

che, invero, la sola circostanza che l’ordinanza sospensiva sia immotivata non integra ragione per il suo annullamento, dovendo la Corte di cassazione accertare se sussistano o meno i presupposti della sospensione: il particolare mezzo di impugnazione cui sono stati assoggettati i provvedimenti che dichiarano la sospensione, cioè l’istanza di regolamento di competenza, fa sì che, avuto riguardo alla controversia considerata dal giudice di merito come pregiudiziale, la Corte debba rendere una statuizione sulla questione descritta dall’art. 295 cod. proc. civ., in modo che il processo, a seconda della decisione della Corte, possa proseguire o debba restare sospeso sino alla definizione della controversia pregiudiziale, senza lasciare spazio, in relazione a quella controversia, ad un’ulteriore pronuncia del giudice di merito (Cass., n. 399 del 2006);

che, dunque, l’accertata sussistenza del rapporto di pregiudizialità comporta la reiezione della censura in questione;

che anche il quinto motivo è infondato;

che, invero, ammesso che nei giudizi cumulativi la sospensione possa essere parziale, anche previa separazione ex art. 103 cod. proc. civ., non si vede come nella fattispecie si potesse evitare la sospensione totale, atteso che tutte le domande dell’attrice IGP presuppongono (in primo luogo) l’accertamento dei predetti fatti (lato sensu) evizionali;

che, del resto, il Tribunale ha interpretato la domanda proposta dalla ricorrente in senso unitario e non vengono dedotte specifiche censure con riferimento alla violazione dei canoni di interpretazione della domanda;

che, conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato;

che, stante la rilevata inammissibilità della memoria difensiva della intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2011

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