Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 37793 del 01/12/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/12/2021, (ud. 18/05/2021, dep. 01/12/2021), n.37793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14795-2020 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’Avvocato FRANCESCA FEGATELLI,

rappresentata e difesa dall’Avvocato LORENZO ECCHER;

– ricorrente –

contro

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONIMA

DI TRENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 296/2019 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 26/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIAIME

GUIZZI STEFANO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che B.A. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 296/19, del 26 novembre 2019, della Corte di Appello di Trento, che – respingendo il gravame dalla stessa esperito avverso la sentenza n. 855/18, del 21 settembre 2018, del Tribunale di Trento – ha confermato il rigetto dell’opposizione, proposta dall’odierna ricorrente, avverso il provvedimento con cui l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento (d’ora in poi, “Azienda Provinciale”) le aveva ingiunto, ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, il pagamento di Euro 329.026,27, a titolo di restituzione di somme alla stessa indebitamente corrisposte;

– che, in punto di fatto, la ricorrente deduce che il suddetto provvedimento di ingiunzione risultava fondarsi sulle sentenze di condanna pronunciate dal Tribunale trentino, in sede penale, a carico di tali C.M.A., B.M. ed C.E., ritenuti responsabili del reato di truffa aggravata ai danni della stessa Azienda Provinciale, per avere costoro falsificato pratiche di rimborso per spese sanitarie con indebita corresponsione di 329.026,27 in favore di essa B.;

– che radicato il giudizio di opposizione dall’odierna ricorrente, la stessa deduceva, in via preliminare, la carenza di legittimazione dell’Azienda Provinciale ad utilizzare lo strumento dell’ingiunzione di cui alla citata normativa, eccependo, inoltre, l’intervenuta prescrizione parziale del credito dalla stessa azionato;

– che l’opposizione era, tuttavia, respinta dal primo giudice, con decisione confermata dal giudice di appello, che rigettava il gravame all’uopo esperito dall’opponente;

– che avverso la sentenza della Corte trentina ricorre per cassazione la B., sulla base – come detto – di due motivi,

– che il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione del R.D. n. 639 del 1910 in combinato disposto con l’art. 100 c.p.c., assumendo come in capo ad essa Berardi sussistesse l’interesse ad impugnare l’ingiunzione fiscale per carenza di legittimazione attiva dell’Azienda Provinciale;

– che esso censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di carenza di legittimazione attiva dell’Azienda Provinciale, affermando, in particolare, che – una volta proposta l’opposizione all’ingiunzione – si instaura un giudizio di accertamento sull’esistenza del credito, sicché non sussiste più l’interesse ad impugnare per motivi riguardanti il difetto delle condizioni di legittimità o ammissibilità di cui al R.D. n. 296 del 1910;

– che, per contro, presentando l’Azienda Provinciale suddetta natura di ente pubblico economico, essa, in quanto tale, non rientrava nel novero dei soggetti legittimati ad agire in forza del R.D. n. 296 del 1910, il cui art. 1 fa riferimento soltanto allo Stato, al Fondo per il Culto, agli economati generali, alle Province, ai Comuni e alle Istituzioni Pubbliche di Beneficenza;

– che, inoltre, diversamente da quanto affermato dalla sentenza impugnata sussisteva un interesse giuridicamente rilevante in capo ad essa (allora) opponente a far valere il difetto di legittimazione dell’Azienda Provinciale, se è vero che l’interesse ad agire sussiste ogni qual volta la pronuncia richiesta risulti idonea ad apportare un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice;

– che, difatti, nella specie, dichiarato il difetto di legittimazione, l’Azienda Provinciale non avrebbe avuto più alcun titolo da spendere per recuperare l’asserito credito vantato nei confronti di essa B.;

– che il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., lamentando come la Corte territoriale – al pari del primo giudice – abbia escluso la prescrizione dei crediti relativi alle somme versate prima del 20 febbraio 2005, benché la prima richiesta di restituzione ricevuta da essa B. risalisse al 20 febbraio 2015;

– che si censura, dunque, la sentenza impugnata nella parte in cui ha fatto decorrere il “dies a quo” della prescrizione dal 2011, ovvero dall’anno in cui – secondo quanto accertato dal giudice penale – “i controlli interni per la redazione del bilancio 2010” dell’Azienda Provinciale “consentivano di far emergere delle irregolarità nella gestione delle pratiche di rimborso per assistenza indiretta” e con essi “i sospetti di manipolazione”, poi culminati nell’accertamento dell’avvenuta truffa, donde la possibilità di estendere la pretesa restitutoria anche ai primi pagamenti indebiti, essendo stati gli eseguiti nell’anno 2003;

– che, tuttavia, secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe violato l’art. 2935 c.c., dal momento che l’impossibilità di far valere il diritto alla quale si riferisce detta norma, nell’attribuirvi rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l’esercizio del diritto, senza dunque comprendere gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto;

– che, nella specie, l’Azienda Provinciale avrebbe avuto la possibilità di verificare i versamenti in ogni momento e di eseguire appositi controlli sui soggetti che tali versamenti ricevevano, sicché l’impedimento riscontrato rientrerebbe nella categoria degli ostacoli di mero fatto ai quali nega rilievo la norma suddetta, come interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte;

– che ha resisto all’avversaria impugnazione, con controricorso, l’Azienda Provinciale, chiedendo dichiararsi la stessa inammissibile o comunque non fondata;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il 18 maggio 2021;

– che la ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va rigettato, non risultando – secondo questo collegio – superati, dalla memoria depositata dalla ricorrente, i rilievi espressi nella proposta del consigliere relatore;

– che il primo motivo – che censura la sentenza impugnata per aver ritenuto l’odierna ricorrente carente di interesse a far valere il difetto di legittimazione della Azienda Provinciale a ricorrere all’ingiunzione di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 – non è fondato;

– che la sentenza impugnata si è attenuta al principio, ripetutamente affermato da questa Corte con riferimento all’opposizione di cui al R.D. n. 639 del 1910, secondo cui, “una volta proposta opposizione al provvedimento ingiuntivo, si apre un giudizio di accertamento dell’esistenza del credito, rispetto al quale l’originaria ammissibilità dello strumento monitorio è irrilevante”, giacché esso, come il giudizio ex art. 645 c.p.c., “non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all’accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza” (da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 16 ottobre 2017, n. 24289, non massimata sul punto, nello stesso senso, anche Cass. Sez. Lav., sent. 20 giugno 2016, n. 12674, Rv. 640423-01; in senso analogo, quanto al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, cfr. Cass. Sez. Lav., sent. 17 ottobre 2011, n. 21432, Rv. 619169-01; Cass. Sez. Lav., sent 22 maggio 2008, n. 13085, Rv. 603457-01);

– che il secondo motivo di ricorso – con cui è dedotta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. – è anch’esso non fondato;

– che, nella specie, il fatto generatore della pretesa alla ripetizione – come ben osserva la controricorrente – è costituito da un illecito, visto che l’indebito è stato dolosamente e artatamente procurato da condotte truffaldine a danno dell’Azienda Provinciale (e in favore della B.), sicché la sentenza impugnata si è conformata al principio secondo cui il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla “data del fatto”, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all’avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi, dal medesimo, conosciuti o conoscibili (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 17 settembre 2013, n. 21255, Rv. 628699-01);

– che siffatta certezza ambo i giudici di merito – con valutazione di merito, non sindacabile in questa sede – ritengono essere maturata a far data dall’anno 2011, allorché i controlli interni per la redazione del bilancio 2010 fecero emergere delle irregolarità nella gestione delle pratiche di rimborso;

– che anche il secondo motivo di ricorso, pertanto, va rigettato;

– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

– che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condannando B.A. a rifondere le spese del presente giudizio all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, liquidandole in 12.000,00, più Euro 200,00 per esborsi, nonché 15% per spese generali oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021

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