Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 37790 del 01/12/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/12/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 01/12/2021), n.37790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6779-2020 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e

difeso dall’avvocato MICHELE DELL’AGNESE;

– ricorrente –

contro

C.O.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE APPIO

CLAUDIO 215, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO BOSCO,

rappresentata e difesa dagli avvocati MAURIZIO SCATTOLIN, SABRINA

CONVENTO;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA;

– intimato –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 8619/2019 della CORTE

D’APPELLO di VENEZIA, depositato l’11/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA

MASSIMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con decreto dell’I. 1 dicembre 2019 la Corte di appello di Venezia respingeva il reclamo proposto da G.A. avverso il provvedimento emesso il 19 settembre dello stesso anno dal Tribunale del capoluogo veneto.

G. aveva lamentato che il giudice di prima istanza avesse escluso che il figlio minore di anni dieci potesse pernottare presso la propria abitazione fino alla fine dell’anno scolastico; aveva quindi domandato che venisse disposto che il piccolo A. trascorresse la notte presso di lui a martedì alternati e tutti i giovedì della settimana.

La Corte di appello confermava il provvedimento impugnato rilevando che l’esclusione dei pernotti era stata decisa per agevolare la gradualità della ripresa dei rapporti tra padre e figlio, stante il disagio da sempre manifestato da A. nel frequentare il padre e l’elevata conflittualità tra i genitori; a tale proposito richiamava la consulenza tecnica disposta dal Tribunale e valorizzava l’età scolare del ragazzo. Il giudice distrettuale aggiungeva che il Tribunale aveva adeguatamente motivato il rigetto della domanda di ammonimento proposta contro la madre del minore, C.O.I., osservando che “vista la delicatezza degli interessi coinvolti non era il caso di inasprire ancor più gli animi infliggendo una condanna del tipo richiesto”

2. – Il decreto è stato impugnato per cassazione da G. con un ricorso articolato in quattro motivi. Resiste con controricorso C.O.I.. Sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo oppone la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 e art. 116 c.p.c., nonché travisamento e contraddittorietà del provvedimento impugnato. Viene lamentato che nonostante le parti avessero esplicitamente concordato il ripristino dei pernottamenti di A. presso il padre il giovedì sera, rassegnando sul punto conclusioni congiunte, la Corte di appello di Venezia aveva confermato il decreto del Tribunale che tale pernottamento aveva soppresso, così travisando le conclusioni delle parti e disattendendo la richiesta delle medesime.

Il motivo è inammissibile.

Il mezzo risulta carente di autosufficienza, in quanto nel corpo di esso non è riprodotto il contenuto delle conclusioni rassegnate dalle parti avanti alla Corte di appello. Sono infatti inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34469).

Si osserva, peraltro, che a norma l’art. 337 ter c.c., comma 1, i provvedimenti relativi alla prole sono adottati dal giudice “con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa” e che, in continuità con tale regola, è previsto che lo stesso giudice prenda atto degli accordi intervenuti tra i genitori “se non contrari agli interessi dei figli”. Avendo riguardo al nominato interesse della prole e alla conseguente facoltà del giudice di discostarsi dalla volontà dei genitori, specificamente riconosciuta con riguardo agli accordi tra questi intercorsi, non può ritenersi illegittimo il provvedimento che disattenda le concordi conclusioni rassegnate dal padre e dalla madre del minore, quando le stesse veicolino soluzioni, quanto alle frequentazioni del figlio, che risultino non rispettose delle esigenze di quest’ultimo. E nella fattispecie la Corte di merito ha ben chiarito che l’esclusione dei pernotti era finalizzata ad “agevolare la guadualità nella ripresa dei rapporti fra padre e figlio”, il quale aveva “sempre manifestato” un disagio nel frequentare il padre.

2. – Col secondo motivo e denunciata la nullità della sentenza per travisamento di una prova, le cui risultanze sarebbero smentite da uno specifico atto processuale. Viene sottolineato che la Corte di appello avrebbe “avallato il discostamento della decisione dalla c.t.u. affermando che la ritrosia del minore a stare col padre sarebbe dovuta non già al comportamento ostativo della signora C., ma ai differenti stili di vita dei genitori”.

Il motivo è inammissibile.

Esso è orientato a una inammissibile rivisitazione degli elementi di giudizio sottoposti all’esame del giudice del merito. Come è noto, la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (così, da ultimo, Cass. 4 luglio 2017, n. 16467) e dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 31 luglio 2017, n. 19011; Cass. 2 agosto 2016, n. 16056; Cass. 21 luglio 2010, n. 17097).

3. – Il terzo mezzo censura il decreto impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art. 337 ter c.p.c. e del principio della bigenitorialità Viene dedotto che l’affermazione della Corte di merito, secondo cui in età scolare i figli debbano preferibilmente pernottare presso un solo genitore non trova conforto in alcuna norma di legge e contrasta palesemente col principio suddetto, oltre che con la lettera e lo spirito del citato art. 337 ter c.p.c..

Il motivo è inammissibile.

L’affermazione del giudice distrettuale è formulata in un contesto argomentativo che è dominato da ben altri rilievi: il disagio di A. nel frequentare il padre e l’elevata conflittualità tra i genitori. E’ anzi da sottolineare, in proposito, come la menzione dell’età scolare del minore sia introdotta, nella decisione impugnata, da una locuzione (“tanto più che”) chiaramente espressiva dell’intendimento della Corte di valorizzare, sul piano motivazionale, i succitati elementi. Va ricordato, in proposito, che in sede di legittimità non si possono proporre censure avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte ad abundantiam o costituenti obiter ditta, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione (Cass. 22 ottobre 2014, n. 22380; Cass. 5 giugno 2007, n. 13068)

4. – Il quarto mezzo oppone la violazione e falsa applicazione dell’art. 709 ter c.p.c.. Viene dedotto che l’affermazione contenuta nel decreto impugnato, secondo cui l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge rischierebbe di inasprire l’animo del genitore inadempiente, costituirebbe un’interpretazione abrogante del nominato art. 709 ter c.p.c. “in quanto la sanzione è per sua natura afflittiva e se la sua applicazione impedita dal malanimo del destinatario inciso non sarà mai applicata”.

Il motivo è inammissibile.

Esso non coglie la ratio decidendi dell’impugnata pronuncia, giacché la Corte di merito ha inteso semplicemente escludere, nella situazione di conflittualità esistente, l’opportunità della pronuncia del provvedimento ammonitivo: provvedimento che, del resto, ha carattere facoltativo, come si desume dalla formulazione dell’art. 709 ter c.p.c., comma 2, secondo cui il giudice “può, anche congiuntamente” adottare le misure che ivi sono indicate.

5. – Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

6. – Per le spese di giudizio va fatta applicazione del criterio di soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto; dispone l’oscuramento dei dati identificativi delle parti in caso di diffusione del presente provvedimento.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6′ Sezione Civile, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021

 

 

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