Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3779 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 14/01/2009, dep. 17/02/2010), n.3779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Avv. G.L., residente a (OMISSIS), in giudizio di

persona ex art,86 c.p.c. elettivamente domiciliata in Roma, Piazza

della Conca D’Oro n. 15 presso l’Avv. Lima Giancarlo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– intimata –

avverso la sentenza n. 65/27/2005 della Commissione Tributaria

Regionale di Firenze – Sezione n. 27, in data 17/12/2005, depositata

il 02 dicembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

14 gennaio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 2781/2008 R.G., è stata depositata la seguente relazione: “1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 65/27/05, pronunziata dalla CTR di Firenze Sezione n. 27 il 17.12.2005 e DEPOSITATA il 02 dicembre 2006. Il ricorso, che attiene a domanda di rimborso IRAP anno 1999, si articola in censure, con cui si lamenta violazione del D.Lgs n. 446 del 1997, artt. 2 e 3.

2 – L’intimata Agenzia delle Entrate, non ha svolto difese in questa sede.

3 – Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo I. Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto (Cass. SS.UU. n. 23732/2007, n. 23153/2007, n. 20360/2007, n. 19892/2007), mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. SS.UU. n. 20603/2007, n. 16002/2007).

4 – Si propone di trattare il ricorso in camera di consiglio e dichiararlo inammissibile, in quanto la formulazione dei motivi non soddisfa i requisiti postulati dall’art. 366 bis c.p.c. dal momento che gli stessi, peraltro non specifici nè autosufficienti (Cass. N. 20454/2005, n. 14075/2002, n. 849/2002), non si concludono con la esplicita formulazione del quesito, dando risposta al quale la decisione avrebbe dovuto essere cassata in base ad un corrispondente principio di diritto. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori; Visti il ricorso, e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va dichiarato inammissibile;

Ritenuto, altresì, che nulla va disposto per le spese, in assenza dei relativi presupposti;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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