Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3779 del 15/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3779 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: PICARONI ELISA

ORDINANZA
sul ricorso 25910-2015 proposto da:
BOCCHINI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
L. SPALLANZANI 22, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO
PROTO, rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente contro

PREFETTURA BENEVENTO;
– intimata –

avverso la sentenza n. 709/2015 del TRIBUNALE di
BENEVENTO, depositata il 31/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 30/11/2017 dal Consigliere Dott. Elisa
Picaroni.
Ritenuto che l’avv. Roberto Bocchini ha proposto ricorso,

articolato in tre motivi, per la cassazione della sentenza del

Data pubblicazione: 15/02/2018

Tribunale di Benevento, depositata in data 31 marzo 2015, che
ha rigettato l’appello avverso la sentenza del Giudice di pace di
Solopaca n. 975 del 2012, e nei confronti della Prefettura di
Benevento;
che l’intimata Prefettura non ha svolto difese in questa

che il ricorso è stato chiamato una prima volta per la
decisione all’adunanza del 18 gennaio 2017, sulla proposta di
accoglimento formulata dal relatore ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ.;
che preliminarmente il Collegio ha rilevato la nullità della
notifica in quanto effettuata presso l’Avvocatura distrettuale
dello Stato anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato
(ex plurimis, Cass. Sez. U. 15/01/2015, n. 608), e ne ha

disposto la rinnovazione, con ordinanza interlocutoria
depositata in data 24 marzo 2017 e comunicata in pari data
all’indirizzo di posta elettronica del domiciliatario del ricorrente;
che il ricorrente non ha provveduto al deposito del ricorso
rinotificato, come da attestazione della cancelleria in data 22
settembre 2017, e il ricorso è stato nuovamente avviato per la
decisione all’odierna adunanza, con proposta di
inammissibilità;
che il ricorrente ha depositato memoria e documenti dai
quali risulta l’avvenuta rinnovazione della notifica, a mezzo
pec, entro il termine fissato, e chiede di essere autorizzato al
deposito in formato cartaceo della prova dell’avvenuta notifica,
assumendo che «non è stato possibile depositare […] le
notifiche a mezzo pec atteso che non risulta ancora attivato il
processo telematico»;
che il Collegio prende atto dell’avvenuta rinnovazione
della notifica del ricorso nel termine fissato con l’ordinanza
2
Ric. 2015 n. 25910 sez. M2 – ud. 30-11-2017

sede;

interlocutoria,

rileva

la

tardività

del

deposito

della

documentazione e l’insussistenza dei presupposti per la
rimessione in termini del ricorrente, sicché il ricorso deve
essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art.

371-bis cod.

proc. civ.;

consolidata e costante di questa Corte, pure se espressamente
dettata con riferimento all’ipotesi di integrazione del
contraddittorio nel giudizio di cassazione, è applicabile, con
interpretazione estensiva, anche all’ipotesi in cui sia stata
disposta, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., la rinnovazione
della notificazione del ricorso e il deposito della relativa
documentazione avvenga dopo la scadenza del termine
perentorio ivi stabilito (ex plurimis, Cass. Se. U. 02/12/2005,
n. 26225; più di recente, Cass. 25/01/2017, n. 1930);
che in mancanza di attività difensiva della controparte
non vi è luogo a pronuncia sulle spese;
che sussistono i presupposti per il raddoppio del
contributo unificato.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara il ricorso improcedibile.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 30

che la disposizione richiamata, secondo la giurisprudenza

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