Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3779 del 15/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 15/02/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 15/02/2011), n.3779
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AMENDUNI NICOLA SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa, giusta delega a margine del ricorso,
dall’Avv. NASCA Pasquale, elettivamente domiciliata nello studio
dell’Avv. Benito Piero Panariti, in Roma, Via Celimontana, 38;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– controricorrente –
e
COMUNE DI MODUGNO, in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 137/14/2006 della Commissione Tributaria
Regionale di Bari, Sezione n. 14, in data 15.12.2006, depositata il
26 gennaio 2007.
Udita la relazione, svolta nella Camera di consiglio del 15.12.2010
dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il Procuratore Generale dott. Raffaele Ceniccola.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso iscritto al n. 8085/2008 R.G. è stata chiesta la cassazione della sentenza n. 137/14/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Bari, Sezione n. 14, l’11.12.2006 e DEPOSITATA il 26 gennaio 2007.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello dell’Agenzia del Territorio e dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado perchè proposto tardivamente.
Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell’avviso ICI e del presupposto classamento, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 2 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, nonchè dell’art. 324 c.p.c..
Con controricorso 20.07.2010, l’Agenzia del Territorio ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso dell’Agenzia del Territorio, nonchè gli altri atti causa;
Considerato che il controricorso dell’Agenzia del Territorio, risulta notificato il 26.07.2010 ed è, quindi, inammissibile, essendo stato notificato ben oltre il prescritto termine di legge, rispetto alla notifica del ricorso, avvenuta l’11.03.2008;
Considerato che la questione posta dal primo mezzo, concernente l’applicabilità del termine previsto dalla L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 2, per l’impugnazione degli atti di classamento adottati prima del 31.12.1999, va risolta applicando il principio da ultimo affermato da questa Corte, secondo cui “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 3, va interpretato nel senso che qualora la rendita catastale sia stata attribuita entro il 31 dicembre 1999 e l’atto impositivo che la recepisce venga notificato successivamente alla data di entrata in vigore della Legge n. 342 cit. (10 dicembre 2000), soltanto con tale notificazione il contribuente acquisisce piena conoscenza di detta attribuzione (laddove, fino al 31 dicembre 1999, era sufficiente l’affissione all’albo pretorio), con la conseguenza che dalla data della notificazione medesima il contribuente è legittimato a proporre impugnazione non solo avverso la determinazione del tributo, ma anche nei confronti della determinazione della rendita (Cass. n. 5373/2009, n. 2952/2010, n. 10108/2010);
Ritenuto che l’impugnata sentenza, che ha ritenuto non più impugnabile la rendita attribuita il 07.12.1998 e messa in atti il 27.10.1999, malgrado l’accertamento che tale rendita recepiva risultasse notificato successivamente all’entrata in vigore della L. n. 342 del 2000, fa malgoverno del trascritto principio e va, quindi, cassata;
Considerato che il secondo motivo resta assorbito;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR della Puglia, procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, motivando congruamente;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese, ad altra sezione della CTR della Puglia.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011