Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3779 del 14/02/2017
Cassazione civile, sez. III, 14/02/2017, (ud. 07/12/2016, dep.14/02/2017), n. 3779
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina L. – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23686-2014 proposto da:
R.C., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO D’ITALIA
102, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA GERVASI, che la
rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del sig. R.M.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUIRINO MAJORANA 104, presso
lo studio dell’avvocato FRANCESCO BERTI SUMAN, che la rappresenta e
difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 614/2014 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata
il 15/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/12/2016 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;
udito l’Avvocato NICOLETTA GERVASI;
udito l’Avvocato FRANCESCO BERTI SUMAN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per il rigetto e infondatezza del
ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Viterbo, con sentenza pubblicata in data 15 maggio 2014, riformava integralmente la sentenza del Giudice di pace di Civita Castellana del 6/11/2009 relativa ad un giudizio di responsabilità civile promosso dalla sig.ra R.C. nei confronti di Axa Assicurazioni a seguito di sinistro stradale, e dichiarava che la somma di Euro 7.050 corrisposta dalla compagnia di assicurazioni prima dell’inizio del contenzioso e dalla R. accettata solo a titolo di acconto, dovesse ritenersi pienamente esaustiva delle ragioni della danneggiata, compensando per intero le spese del giudizio di primo grado e per la metà quelle dell’appello.
Avverso la sentenza d’appello la sig.ra R. ha notificato ricorso per cassazione con un unico motivo. La Axa Assicurazioni si è costituita in giudizio.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo la ricorrente deduce: “Violazione degli artt. 347-348-165-168 c.p.c. e art. 72 disp. att. c.p.c.”.
Ad avviso della ricorrente l’appellante Axa non si sarebbe costituita in giudizio entro il termine di 10 giorni dalla notifica dell’atto di appello, avvenuta in data 17/2/2010 mentre l’iscrizione a ruolo sarebbe avvenuta in data 14/7/2010, come da certificazione rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Viterbo.
Il Tribunale avrebbe dunque errato nel non dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi delle norme indicate in epigrafe.
Il motivo è infondato.
Come emerge dalla narrativa dei fatti contenuta in ricorso e controricorso, l’atto di appello fu notificato in data 17/2/2010 ed iscritto a ruolo in data 23/2/2010. Parte appellata non si costituiva nei termini e all’ udienza del 2 luglio 2010 veniva dichiarata contumace. Costituitasi alla successiva udienza del 7/10/2010 rinviata per conclusioni, depositando il certificato di cancelleria di non iscrizione a ruolo della causa alla data del 4/6/2010, veniva rimessa in termini dal Giudice che rinviava la causa all’udienza del 30/3/2012 per la ricostruzione del fascicolo d’ufficio e di quello dell’appellante, risultati scomparsi. Quindi la causa veniva trattenuta in decisione e decisa riformando la pronuncia di primo grado.
Perciò non avendo parte ricorrente subito alcuna violazione del diritto alla difesa, essendo stata rimessa in termini, dalla discrepanza tra la certificazione rilasciata dalla cancelleria e la data di iscrizione a ruolo risultante dal relativo registro, tempestiva secondo le norme invocate, il ricorso va respinto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in Euro 3.200,00 di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017