Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3779 del 12/02/2021

Cassazione civile sez. III, 12/02/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 12/02/2021), n.3779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 932-2018 proposto da:

RAPPRESENTANTE GENERALE PER L’ITALIA DEGLI ASSICURATORI DEI LLOYD’S

OF LONDON che hanno assunto il rischio del certificato n. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 278,

presso lo studio degli Avv.ti MARCO FERRARO E ROBERTO MARIA

BAGNARDI, che lo rappresentano per procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

M.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO N. 24,

presso lo studio degli Avv.ti AURELIO GENTILI E ANDREA CIARDIELLO,

che lo rappresentano per procura in margine al controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

nonchè

PRIM PROMOZIONI IMNIOBILIARI GENERALI S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PANAMA N. 86, presso lo studio degli Avv.ti FRANCESCO PETILLO E

MASSIMO DE MARTINIS, che lo rappresentano per procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè

C.N., ZURICH INSURANCE PLC;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7077/2016 della CORTE D’APPELLO DI ROMA,

depositata il 23/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/02/2021dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che la sentenza impugnata è stata decisa da un collegio composto da un giudice ausiliario, che ha assunto le vesti di giudice relatore;

– rilevato che questa Corte, con ordinanza 9.12.2019 n. 32032, ha dubitato della legittimità costituzionale delle norme che istituiscono la figura del giudice ausiliario negli organi collegiali giudicanti in grado di appello;

– ritenuto pertanto opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, nell’attesa che la suddetta questione sia decisa dalla Corte costituzionale.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

 

 

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