Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3779 del 07/02/2022

Cassazione civile sez. III, 07/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 07/02/2022), n.3779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37539/2019 proposto da:

M.M.S., alias A.S., domiciliato ex lege in

Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato

e difeso dall’avvocato PLATANIA MARIAROSA;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente con atto di costituzione —

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

11/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/11/2021 da Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. M.M.S., proveniente dal (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento dell’istanza dedusse di aver abbandonato il proprio paese in seguito ad alcuni scontri e minacce ricevute dallo zio per la detenzione di un terreno del defunto padre.

2. Avverso tale provvedimento M.M.S. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Venezia, che, con decreto n. 9560/2019 del 11 novembre 2019, rigettò il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) non attendibile il racconto della richiedente in quanto lacunoso, generico e contraddittorio;

b) infondata le domanda di riconoscimento dello status di rifugiato stante la non credibilità del richiedente asilo e comunque la natura meramente privatistica della vicenda dedotta;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria non essendo ravvisabile il rischio di subire un danno grave in caso di rimpatrio secondo le previsioni di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 né la presenza di un conflitto armato generalizzato nel paese d’origine;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria non avendo il richiedente asilo allegato alcuna condizione di particolare vulnerabilità né dimostrato la sua integrazione all’interno del territorio italiano.

3. Il decreto è stato impugnato per cassazione da M.M.S. con ricorso fondato su tre motivi.

Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso il ricorrente investe il decreto nella parte in cui ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria. Sostiene che il Tribunale non avrebbe adempiuto adeguatamente ai doveri di cooperazione istruttoria e ciò sia con riferimento al giudizio di credibilità sia alla presenza di un conflitto armato generalizzato nel paese d’origine del richiedente. Il Collegio, infatti, non avrebbe svolto alcun approfondimento idoneo a chiarire il contenuto delle dichiarazioni del richiedente asilo e neppure avrebbe acquisito informazioni attendibili sulla situazione del paese di provenienza del ricorrente per metterle in relazione con la vicenda narrata dal medesimo.

4.2 Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente investe il decreto nella parte in cui ha rigettato la domanda di protezione umanitaria per non aver il Tribunale svolto alcun giudizio di comparazione tra il livello di inserimento del richiedente asilo all’interno del territorio italiano e le condizioni in cui si verrebbe a trovare in caso di rimpatrio, anche con riferimento all’eventuale violazione di diritti fondamentali.

5. Il ricorso è inammissibile per difetto di valida procura alle liti.

Al riguardo, si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 15177/2021, hanno affermato, componendo il contrasto creatosi fra le sezioni semplici, che: “il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13 – nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” – ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. La procura speciale per il ricorso per cassazione, per le materie regolate dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13 e dalle disposizioni di legge che ad esso rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente””.

5.1. La questione di legittimità costituzionale del citato art. 35-bis, comma 13 – sollevata, successivamente a detta sentenza, da questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 17970/2021, denunciandone il contrasto con gli artt. 3,10,24,111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 28 e 46, p., 11, della direttiva 2013/32/UE (Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale), nonché agli artt. 18, 19, p. 2 e 47 della Carta dei diritti UE e agli artt. 6, 7, 13 e 14 della CEDU, nella parte in cui prevede che la mancanza della certificazione della data di rilascio della procura da parte del difensore, limitatamente ai procedimenti di protezione internazionale, determini la inammissibilità del ricorso – è stata decisa dalla Corte costituzionale nella camera di consiglio del 2 dicembre 2021 nel senso della non fondatezza (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 13/2022).

5.2. Nel caso di specie, la procura speciale rilasciata per il ricorso per cassazione non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento di essa sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma del richiedente asilo che non è idonea, secondo la pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata, ad attestare anche che la data del conferimento del mandato è successiva alla comunicazione del decreto da impugnare.

6. Non occorre provvedere sulla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero. Il pagamento del doppio contributo, se dovuto, va posto a carico del ricorrente, in applicazione del principio – enunciato dalla citata sentenza n. 15177/2021 delle Sezioni Unite – per cui “il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza”.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione in data 11 novembre 2021, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2022

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA