Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3778 del 15/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3778 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: SCALISI ANTONINO

ORDINANZA
sul ricorso 3476-2017 proposto da:
FERRERO MARCO ANTONIO, elettivamente domiciliato in
RONLA, VIA COLA DI RIENZO n.212, presso lo studio
dell’avvocato LEONARDO BRASCA, rappresentato e difeso
dall’avvocato MASSIMO BEDINI;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO – CI. 97149560589, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROI\L, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente contro
PREFETTURA DI PESARO E URBINO;

Data pubblicazione: 15/02/2018

- intimata avverso la sentenza n. 290/2016 del TRIBUNALE di URBINO,
depositata il 14/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO

SCALISI.

Ric. 2017 n. 03476 sez. M2 – ud. 16-11-2017
-2-

RG. 3476 del 2017 Ferrero Marco Antonio — Ministero dell’Interno

Il Collegio preso atto
che il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la
controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata
della Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo il ricorso

comunque, infondato perché corretta la tesi che la fattispecie in
esame integrasse gli estremi di un errore materiale.
La proposta del relatore è stata notificata alle parti.
Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe, dal quale risulta
che Ferrero Marco Antonio con ricorso del 29 maggio 2008
proponeva opposizione avverso il Verbale di contestazione, emesso
dalla Polizia Stradale di Pesaro-Urbino in data 20 novembre 2008
per violazione dell’art. 142/9 CdS., chiedeva la previa sospensione
del provvedimento ed il suo annullamento, in subordine, chiedeva
la riduzione al minimo edittale della sanzione amministrativa.
Il Giudice di Pace di Urbino con sentenza n. 294 del 2008, rigettava
l’opposizione e condannava il ricorrente alla spese del giudizio, con
detrazione di punti 10 dalla patente ed alla sanzione accessoria
della sospensione della patente per trenta giorni.
Successivamente al deposito della decisione del Giudice di Pace, la
Prefettura di Pesaro- Urbino avanzava istanza di correzione di
errore materiale dal momento che l’applicazione di un periodo di
sospensione della patente di guida inferiore al minimo edittale non
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inammissibile perché le censure mancano di autosufficienza,

RG. 3476 del 2017 Ferrero Marco Antonio — Ministero dell’Interno

poteva che essere stato determinato da un mero errore del Giudice
di Pace. Quest’ultimo, infatti, dava atto dell’errore in cui era incorso
e correggeva il dispositivo, indicando la corretta sanzione
accessoria della sospensione della patente nella misura edittale

Avverso questa sentenza, interponeva appello Ferrero Marco
Antonio e, aderendo all’eccezione di incompetenza per territorio
formulata dall’Amministrazione appellata, riassumeva il giudizio
davanti al Tribunale di Ancona. L’appellante si doleva dell’errore
commesso dal Giudice di pace di Urbino nel correggere la sentenza,
in quanto la sentenza non avrebbe emendato un mero errore
materiale, ma avrebbe operato una vera e propria riforma della
sentenza in ordine alla comminazione della sanzione accessoria. Ad
avviso dell’appellante, l’Amministrazione avrebbe dovuto
impugnare la sentenza in parte qua. Ribadiva la scusabilità del
comportamento sanzionato, in quanto tenuto in assenza di dolo o
colpa.
L’Amministrazione appellata, costituitasi in giudizio, eccepiva la
tardività dell’appello poiché proposto oltre un anno dal deposito
della sentenza di primo grado (stante l’applicabilità dell’art. 327
cod. proc. civ. nella versione ante novella della legge 18 giugno
2009 n. 69). Nel merito ribadiva la legittimità del verbale di
contestazione.
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minima di sei mesi.

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Il Tribunale di Ancona dichiarava inammissibile l’appello perché
proposto tardivamente.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Ferrero Marco
Antonio per un motivo: 1) per violazione degli artt. 287 e 288 cod.

inammissibilità della procedura di correzione di errore materiale
avendo l’ordinanza inciso sul contento decisorio della sentenza,
sostituendo la sanzione accessoria della sospensione della patente
determinata in maniera illegittima in 30 giFpni con quella minima di
legge della durata di sei mesi.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.
Ritiene che

il ricorso, contrariamente alla proposta formulata dal Relatore e
comunicata alle parti, sia fondato e vada accolto. Va qui osservato
che in tema di giudizio di cassazione, anche dopo le novità
introdotte nell’art. 380-bis cod.proc.civ dal d.l. n. 168 del 2016,
conv., con modif., dalla I. n. 197 del 2016, il procedimento può
essere definito con rito camerale, ove ricorra un’ipotesi diversa da
quella opinata nella proposta del relatore, atteso che la detta
disposizione stabilisce che la Corte deve rimettere la causa alla
pubblica udienza soltanto se ritiene che non ricorrano le ipotesi
previste dall’art. 375, comma 1, nn. 1 e 5, cod.proc.civ
Ragioni della decisione
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proc. civ. in relazione all’art. 360 cod. proc. civ. n. 3 per

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Secondo il ricorrente l’errore in cui è incorso il Giudice di Pace di
Urbino non sarebbe un semplice errore materiale, atteso che la
correzione ha inciso sul contenuto decisorio della sentenza di primo
grado. Infatti, sempre secondo il ricorrente, con l’ordinanza di

sospensione della patente nella misura minima di legge di mesi 6
quando per contro la sentenza di primo grado determinava una
sanzione accessoria illegittima poiché non prevista per legge. Non
si è trattato dunque di correggere un errore materiale ma di
decidere la misura della sanzione accessoria.
.

1.1.= Va qui osservato che in tema di procedimento di correzione
di errori materiali, l’art. 288 cod.proc.civ, nel disporre che le
sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti
corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata
notificata l’ordinanza di correzione, appresta uno specifico mezzo di
impugnazione, che esclude l’impugnabilità per altra via del
provvedimento alla stregua del disposto dell’art. 177 cod.proc.civ,
comma 3, n. 3, a tenore del quale non sono modificabili ne’
revocabili le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale
mezzo di reclamo. D’altra parte, dovendo ritenere che il
provvedimento comunque reso sull’istanza di correzione di una
sentenza all’esito del procedimento regolato dall’art. 288
cod.proc.civ è sempre privo di natura decisoria, costituendo mera
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correzione della sentenza è stata decisa la misura accessoria della

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determinazione di natura amministrativa non incidente sui diritti
sostanziali e processuali delle parti, in quanto funzionale
all’eventuale eliminazione di errori di redazione del documento
cartaceo che non può in alcun modo toccare il contenuto

mezzo di volta in volta previsto, solo la sentenza corretta, proprio
al fine di verificare se, mediante il surrettizio ricorso al
procedimento in esame, sia stato, in realtà, violato il giudicato
ormai formatosi nel caso in cui la correzione sia stata utilizzata per
incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio.
Ora, nel caso in esame, come emerge dal provvedimento di
correzione il GdP ha di fatto mutato la misura della sanzione
accessoria della sospensione della patente in sei mesi (in luogo di
30 gg. Indicati in sentenza) decidendo, quindi, la durata tra il
minimo di legge di sei mesi ed il massimo di 12 mesi e sostituendo
così la durata illegittima di 30 gg. In questi termini, quel
provvedimento integra gli estremi di un’ipotesi prevista dall’art.
288 cod. proc. civ. in cui è consentito impugnare la parte corretta
della sentenza, nel termine ordinario decorrente dal girono della
notifica dell’ordinanza.
Il Tribunale di Urbino non ha tenuto presente questi principi ed ha,
pertanto, errato nel dichiarare inammissibile l’appello perché
tardivo posto che l’appello risulta proposto in termine considerando
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concettuale della decisione, resta impugnabile, con lo specifico

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come dies a quo la data del deposito dell’ordinanza di correzione e,
cioè, il 17 dicembre 2009 e l’appello è stato proposto il 16 gennaio
2010.
In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata

Magistrato il quale provvederà a predisporre il regolamento delle
spese anche del presente giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la
causa al Tribunale di Urbino in persona di altro Magistrato, il quale
provvederà a predisporre il regolamento delle spese, anche per il
presente giudizio di cassazione.
Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio della VI-2 Sezione
civile della Corte di Cassazione, il 16 novembre 2017.

e la causa va rinviata al Tribunale di Urbino in persona di altro

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