Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3778 del 15/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/02/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 15/02/2011), n.3778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.A., rappresentato e difeso, giusta delega a margine

del ricorso, dagli Avv.ti FRAU Rinaldo e Fausto Fusco, elettivamente

domiciliato nello studio del secondo, in Roma, Via Ancona, 20;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE con sede in (OMISSIS) ed ESATRI – Esazione

Tributi

SFA – con sede in Milano, in persona dei rispettivi legali

rappresentanti pro tempore;

– intimate –

avverso la sentenza n. 40/63/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Milano, Sezione n. 63, in data 30.01.2007, depositata il

27 febbraio 2007.

Udita la relazione, svolta nella Camera di consiglio del 15.12.2010

dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 7696/2008 R.G. è stata depositata la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 40/63/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione Staccata di Brescia n. 63, il 30.01.2007 e DEPOSITATA il 27 febbraio 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto il gravame del contribuente, e confermato ritenendo legittima l’iscrizione a ruolo, operata dall’Ufficio impositore.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione di iscrizione a ruolo e cartella esattoriale relativa ad imposta di registro Anno 1995, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 56, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, della L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 241 del 1990, art. 3, nonchè per carenza di motivazione.

3 – Gli intimati, non hanno svolto difese in questa sede.

4 – Il ricorso appare improcedibile, non risultando osservato il disposto dell’art. 369 c.p.c., comma 1, che prescrive il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.

Infatti, nel caso, la notifica risulta avvenuta il 26-29 febbraio 2008, mentre il deposito è stato effettuato il 26 marzo 2008.

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione in Camera di Consiglio e la relativa definizione, con declaratoria di improcedibilità del ricorso, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti causa;

Considerato che, alla stregua delle argomentazioni svolte in relazione e condivise dal Collegio, il ricorso va dichiarato improcedibile;

Considerato che nulla va disposto per le spese in assenza dei relativi presupposti;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso improcedibile.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011

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