Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3778 del 14/02/2020

Cassazione civile sez. I, 14/02/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 14/02/2020), n.3778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. TRIA Luca – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32912/2018 proposto da:

B.N., elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo

studio dell’avvocato Matteo Bordoni che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Carla Permetta, giusta procura allegata al

ricorso, ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a

spese dello Stato;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, in persona del Ministero pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 607/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 21/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/11/2019 da Dott. ANTONELLA DI FLORIO

Fatto

RITENUTO

che:

1. B.N., cittadino del (OMISSIS), ricorre, affidandosi a tre motivi illustrati anche da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Perugia che aveva respinto l’impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale con la quale era stato confermato il provvedimento della Commissione territoriale di Firenze, sezione di Perugia, che aveva negato la protezione internazionale richiesta, declinata in via gradata nelle fattispecie di “stato di rifugiato”, “protezione sussidiaria” e “protezione umanitaria”.

1.1. Il ricorrente, cittadino del (OMISSIS), ha dedotto di essere stato costretto a fuggire dal suo paese (via Niger e Libia) in quanto, durante un’incursione per la riscossione coatta di una tassa locale durante la quale venne ucciso un ragazzo, lui aveva subito la frattura di un arto; ha aggiunto che per curarsi aveva contratto un debito ed era stato minacciato di morte e temeva che il rimpatrio lo avrebbe esposto a gravi rischi per la sua persona.

2. Il Ministero dell’Interno intimato non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti: assume, in particolare che le Country Origin Information (COI) da lui indicate erano state del tutto ignorate, ed erano, invece, state utilizzate notizie obsolete, e cioè antecedenti di almeno tre anni rispetto alla data della sentenza.

2.Con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 il ricorrente deduce la nullità della motivazione per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3; D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9 ed art. 111 Cost. e art. 6 della Convenzione EDU.

2.1. Lamenta anche, in relazione a tale censura, l’utilizzo di COI degli anni 2014/2015 a fronte di quelle aggiornate al 2017 che davano conto dell’aggravarsi della situazione del conflitto interno armato in tutto il paese, tale da giustificare la concessione della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. C.

2.2. Deduce, al riguardo, la violazione dell’art. 8 sopra richiamato ed assume che, in relazione alla stessa situazione, doveva comunque essere accolta la domanda di protezione umanitaria.

3. Con il terzo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della Convenzione di Ginevra e della direttiva 2004/83/CE che prevede l’obbligo di cooperazione istruttoria.

4. I primi due motivi devono essere congiuntamente esaminati in quanto sono intrinsecamente connessi.

4.1. Essi sono entrambi fondati.

Questa Corte ha avuto modo di chiarire che “ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base ad un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione.” (cfr. ex multis Cass. 17075/2018; Cass. 13172/2013).

4.2. Ed è stato altresì ritenuto che mentre l’omessa sottoposizione al contraddittorio delle COI (“country of origin information”) assunte d’ufficio dal giudice ad integrazione del racconto del richiedente, non lede il diritto di difesa di quest’ultimo, poichè in tal caso l’attività di cooperazione istruttoria è integrativa dell’inerzia della parte e non ne diminuisce le garanzie processuali, a condizione che il tribunale renda palese nella motivazione a quali informazioni abbia fatto riferimento, al fine di consentirne l’eventuale critica in sede di impugnazione, “sussiste, invece, una violazione del diritto di difesa del richiedente quando costui abbia esplicitamente indicato le COI, ma il giudice ne utilizzi altre, di fonte diversa o più aggiornate, che depongano in senso opposto a quelle offerte dal ricorrente, senza prima sottoporle al contraddittorio” (cfr. Cass. 29056/2019).

4.3. Nel caso in esame, le informazioni utilizzate (rapporto Amnesty International del 2014/2015) non risultano aggiornate alla data della decisione, e comunque, ne vengono riportati passaggi ambigui dai quali non è evincibile l’esclusione del rischio paventato sia con riferimento alla lett. b) che con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) (ossia la sussistenza di un conflitto armato), in relazione alla protezione sussidiaria.

4.4. La censura prospettata con il secondo motivo – che risulta essere l’antecedente logico del primo – è, quindi, fondata in quanto l’errata applicazione del dovere di cooperazione istruttoria ridonda sulla apparenza della motivazione determinandone, conseguentemente, la nullità.

5. Il terzo motivo rimane logicamente assorbito.

6. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione per il riesame della controversia e la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte,

accoglie il ricorso nel senso di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione per il riesame della controversia e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2020

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