Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3778 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 14/02/2017, (ud. 07/12/2016, dep.14/02/2017),  n. 3778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina L. – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16156-2014 proposto da:

V.S., elettivamente domiciliato in ROMA, V.PALESTRO 56,

presso lo studio dell’avvocato FRANCO BRUGNANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato DOMENICO GRANDE ARACRI giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

INA ASSITALIA SPA, in persona dei sigg.ri P.V. e

D.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 6,

presso lo studio dell’avvocato PIERO PAOLO LETTIERI, rappresentata e

difesa dall’avvocato SALVATORE APA giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 184/2014 del TRIBUNALE di CROTONE, depositata

il 24/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Crotone, con sentenza pubblicata in data 25/2/2014, in sede di rinvio da Cass. 2/7/2010 n. 15699, accogliendo parzialmente l’appello proposto da V.S. nei confronti di Ina Assitalia, in qualità di impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, avverso la sentenza del Giudice di pace di Crotone del 10/9/2002 che aveva dichiarato prescritta, ai sensi dell’art. 2947 c.c., la sua domanda di risarcimento dei danni, condannava l’Ina Assitalia al pagamento delle spese del giudizio di rinvio e compensava per intero le spese di lite dei precedenti gradi di giudizio.

Avverso detta sentenza il sig. V. ha notificato dapprima un atto di appello in data 8/4/2014, come emerge dalla trascrizione della relata contenuta nel controricorso, e successivamente un ricorso per Cassazione consegnato all’ufficiale giudiziario in data 6 giugno 2014

La Ina Assitalia si è costituita con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Ina Assitalia ha rilevato la tardività del ricorso poichè esso è stato notificato dopo la decorrenza del termine di 60 giorni dalla conoscenza della sentenza, coincidente con la data di notifica dell’impugnazione inammissibile.

Il rilievo è fondato.

Infatti, come emerge da pag. 9 del controricorso, il ricorso per cassazione è stato proposto quando il termine di 60 giorni era ormai scaduto (tra l’8/4/2014 e l’11/6/2014 sono decorsi 64 giorni), e cioè quando erano già decorsi 60 giorni tra l’11 giugno e il momento di conoscenza della sentenza, decorrente dalla data di notifica della prima (ed inammissibile) impugnazione.

E’ principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, anche di questa Sezione, che ogniqualvolta il procedimento d’impugnazione non pervenga, qualunque ne sia il motivo, ad una decisione di merito il potere di impugnazione non è consumato, sicchè se è stata proposta una impugnazione inammissibile è ammissibile la proposizione di un secondo ricorso, anche qualora contenga nuovi e diversi motivi di censura, purchè la notificazione dello stesso abbia avuto luogo nel rispetto del termine breve decorrente dalla notificazione del primo, e cioè nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’atto inammissibile, equivalendo questa alla conoscenza legale della sentenza.

In altri termini, con riferimento alla tempestività della seconda impugnazione, occorre aver riguardo non al termine annuale, ma a quello breve, il quale decorre (in difetto di anteriore notificazione della sentenza appellata) dalla data di proposizione della prima impugnazione (cfr. Cass., 8/2/2016 n. 2478; Cass.,13/2/2015 n. 2848; Cass., 26/5/2010 n. 12898; Cass., 5/6/2007 n. 13062; Cass., Sez. U., 8/6/1957 n. 2707).

Il ricorso è dunque inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese del giudizio liquidate in Euro 1.415,00 oltre Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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