Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 37774 del 01/12/2021
Cassazione civile sez. VI, 01/12/2021, (ud. 15/09/2021, dep. 01/12/2021), n.37774
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielomo – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15527-2020 proposto da:
L.L., L.C., L.G.,
T.A., nella qualità di eredi di LI.LU., elettivamente
domiciliate in ROMA, VIA PARAGUAY 5, presso lo studio dell’avvocato
ROSARIO SICILIANO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIAMPIETRO
D’ALESSANDRO, MAURIZIO RUMOLO;
– ricorrente –
contro
N.P.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5352/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 18/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa PICCONE
VALERIA.
Fatto
RILEVATO
CHE:
– con sentenza depositata il 18 novembre 2019, la Corte d’appello di Napoli, rigettando l’appello proposto da Li.Lu. e L.C., ha confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto la nullità del ricorso avanzato nei loro confronti da N.P.;
– la Corte/in particolare, ha condiviso la decisione del Tribunale che aveva reputato assolutamente indeterminate tutte le richieste ritenendo
che non fosse stato specificato il periodo di lavoro prestato per il de cuins ed i figli, gli appellanti, nonché il titolo della domanda di pagamento formulata per le spettanze maturate in epoca antecedente rispetto alla rivendicata assunzione diretta da parte degli appellanti medesimi;
– per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso per cassazione L.C., L.L., T.A., L.G., tutti nella qualità di eredi di Li.Lu.;
– N.P. è rimasto intimato;
– è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
– con il primo motivo di censura si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 163 c.p.c., n. 4 e art. 414 c.p.c., n. 4 atteso che le lacune presenti in ricorso avrebbero dovuto condurre al rigetto nel merito e non alla dichiarazione di nullità del ricorso introduttivo;
– con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. deducendosi, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, la ricorrenza nella specie dell’interesse ad impugnare in quanto avrebbe potuto comunque essere proposto un nuovo ricorso nei confronti del presunto datore di lavoro;
– il primo motivo è infondato;
– giova evidenziare, al riguardo, come correttamente il giudice di secondo grado abbia reputato nullo il ricorso introduttivo così conformandosi al principio consolidato in sede di legittimità secondo cui, nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell’oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l’individuazione dell’uno o dell’altro elemento attraverso l’esame complessivo dell’atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l’esatto oggetto del giudizio (fra le altre, Cass. n. 19009 del 2018);
– la piana lettura dello stesso contenuto del ricorso introduttivo di cassazione induce infatti a reputare corretto quanto ritenuto in secondo grado proprio in considerazione dell’assenza di elementi idonei in termini di allegazione, anche alla luce dell’integrale difetto di qualsivoglia delimitazione spazio-temporale del presunto rapporto di lavoro;
– il secondo motivo è inammissibile;
– va premesso che la Corte ha correttamente ritenuto di ribadire il principio chiaramente espresso in sede di legittimità secondo cui il principio contenuto nell’art. 100 c.p.c., in base al quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l’interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto) ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte (Cass. n. 16016 del 2014);
– in ogni caso, come noto, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza – come nel caso di specie – delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. n. 11493 del 2018);
– alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso deve, quindi, essere respinto;
– nulla spese essendo la parte rimasta intimata;
– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1 quater, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerate, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021