Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 37770 del 01/12/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/12/2021, (ud. 15/09/2021, dep. 01/12/2021), n.37770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17481-2020 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO

BORGATTI, 25, presso lo studio dell’avvocato ANTONGIULIO

AGOSTINELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE

GAMBARDELLA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO della DIFESA, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 5481/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 26/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ELENA

BOGHETICH.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza n. 5481 depositata il 26.11.2019 la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia del Tribunale di Nola, ha respinto la domanda di A.A. nei confronti del Ministero della Difesa diretta all’accertamento della responsabilità del Ministero, quale datore di lavoro, per la malattia professionale (ipoacusia) contratta sul luogo di lavoro.

2. La Corte territoriale ha rilevato che dalle allegazioni del lavoratore e dai documenti prodotti risultava la consapevolezza dell’origine professionale della malattia sin dal dicembre 1990, con conseguente accoglimento dell’eccezione di prescrizione (decennale) del diritto al risarcimento del danno sollevata dal datore di lavoro nella memoria di costituzione in primo grado; aggiungeva che “non avendo le parti né il giudice di primo grado sollevato questione sulla tempestività della eccezione di prescrizione, va sottolineato che dallo storico del fascicolo telematico di primo grado si evince che l’udienza originaria fissata per il 24.3.2010 e poi rinviata d’ufficio al 18.11.2010, è stata in realtà tenuta solo in data 29.3.2012 con conseguente tempestività della memoria di costituzione del Ministero della Difesa in primo grado (cfr. Cass. SU n. 14288 del 2007)”.

3. Avverso la detta sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo, illustrato da memoria, e il Ministero è rimasto intimato.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo sì denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo erroneamente ritenuto, la Corte territoriale, che la costituzione del Ministero della Difesa (che eccepiva la prescrizione del diritto) era tempestiva. Il giudice di merito avrebbe potuto e dovuto consultare il verbale di udienza cartaceo dell’udienza del 24.3.2010 posto che dallo storico del fascicolo telematico risulta “24/3/2010-rinviata ad altra udienza di discussione” mentre il ricorrente, a detta udienza, depositava il ricorso ritualmente notificato ricevendo, dal giudice, un rinvio per valutare le istanze istruttorie: è dunque ragionevole presumere che il giudice abbia valutato regolare la notifica del ricorso introduttivo in quanto, in caso di riscontro di irregolarità, ne avrebbe disposto la rinnovazione; la Corte di appello doveva comunque avvedersi che il Ministero della Difesa si è costituito l'(OMISSIS) per l’udienza del 18.11.2010 (peraltro, rinviata d’ufficio) e che non ha formulato alcuna istanza di rimessione in termini;

2. il ricorso è inammissibile; la prima questione che esso pone attiene alla facoltà del giudice d’appello di rilevare d’ufficio la tardiva costituzione della parte convenuta in primo grado, ove la stessa non sia stata rilevata dal primo giudice e non abbia formato oggetto di appello incidentale;

3. al riguardo questa Corte ha statuito che nel processo del lavoro la tardiva costituzione del convenuto comporta la decadenza dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio (tra le quali rientra l’eccezione di prescrizione) ai sensi dell’art. 416 c.p.c., comma 2, norma la cui violazione, ove non rilevata dal giudice di primo grado, deve essere fatta valere dalla parte con l’atto di impugnazione, in mancanza del quale si forma, sul punto, il giudicato implicito, trattandosi di nullità relativa non rilevabile d’ufficio in grado d’appello (Cass. 8134 del 2008, Cass. n. 717 del 1997; cass. n. 1335 del 1992);

4. si è ulteriormente precisato che nel rito del lavoro l’eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, è soggetta alla preclusione di cui all’art. 416 c.p.c., sicché la tardività della relativa deduzione può essere rilevata dal giudice anche d’ufficio. Tuttavia, ove manchi tale rilievo officioso, la parte interessata è tenuta – in forza di quanto si evince dall’art. 161 c.p.c., per cui tutti i motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione, tranne l’omessa sottoscrizione della sentenza da parte del giudice – a denunciare il vizio in sede di gravame, pena il formarsi del giudicato interno sul punto e la preclusione sia della sua rilevabilità d’ufficio da parte del giudice d’appello, sia della sua deducibilità nei successivi gradi di giudizio (cfr. Cass. n. 27866 del 2008, Cass. n. 17643 del 2020);

5. anche recentemente, questa Corte ha affermato che “il potere di rilievo “anche ex officio” dei vizi relativi alla attività processuale attribuito dalla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisce un requisito formale, prescrive un termine di decadenza o prevede il compimento di una determinata attività deve essere esercitato dal giudice di merito, in difetto di espressa autorizzazione normativa alla rilevazione “in ogni stato e grado” ed escluse le ipotesi di “vizi relativi a questioni fondanti”(che rendono l’attività svolta del tutto disforme dal modello legale del processo), al più tardi entro il grado di giudizio nel quale il vizio si è manifestato, rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio di ufficio (o su eventuale sollecitazione della parte interessata all’esercizio di tale potere officioso), ove la relativa questione non abbia costituito specifico motivo di impugnazione, ovvero non sia stata ritualmente riproposta, atteso che, qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente sul vizio (e nonostante la eventuale eccezione della parte interessata), la relazione di implicazione necessaria tra la soluzione – ancorché implicita – adottata in ordine alla validità/ammissibilità della domanda/eccezione di merito (questione processuale pregiudiziale) e l’esame e la pronuncia espressa sulla domanda/eccezione (questione di merito dipendente), determina la intangibilità della decisione implicita sulla questione processuale ove non specificamente investita con i mezzi impugnatori, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161 c.p.c., comma 1, non trovando ostacolo nel carattere implicito della decisione la formazione del giudicato processuale interno” (Cass. n. 6762 del 2021);

6. nel caso in esame, il Tribunale non solo non aveva rilevato d’ufficio la tardiva costituzione del Ministero della Difesa e quindi la decadenza del medesimo dalla facoltà di sollevare l’eccezione di prescrizione, ma aveva respinto implicitamente nel merito la stessa accogliendo la domanda di accertamento della responsabilità del Ministero e liquidando il risarcimento del danno a favore del lavoratore; sulla ammissibilità dell’eccezione di prescrizione era quindi intervenuta una pronuncia implicita che avrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione incidentale; l’ A. non ha presentato appello incidentale né ha ritualmente riproposto, in grado di appello, la questione della decadenza della controparte dalla controeccezione di prescrizione, e con ciò ha determinato il formarsi del giudicato interno sul punto, risultando pertanto precluso alla Corte d’appello il rilievo d’ufficio della tardività dell’eccezione;

7. ulteriore ragione di inammissibilità del ricorso è integrata dalla violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto del verbale di udienza del 24.3.2010, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

8. il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile; nulla sulle spese in assenza della controparte;

9. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021

 

 

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