Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3777 del 26/02/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3777 Anno 2016
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: RUBINO LINA

ORDINANZA
sul ricorso 2338-2015 proposto da:
MANGIALARDO MARIA DELTA, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata
e difesa dall’avvocato ENRICO GOZZI giusta procura speciale a
manine del ricorso;

– ricorrente contro
COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, in persona del suo
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
VESPASIANO 17-A, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
INCANNO’, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al
controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 26/02/2016

avverso la sentenza n. 1983/2014 della CORTE D’APPELLO di
MILANO del 28/05/2014, depositata il 28/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/01/2016 dal Consigliere Relatore Doti LINA RUBINO;
udito l’Avvocato Massimiliano Marcianis (delega avvocato Enrico

I fatti e le ragioni della decisione
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione :
” Mangialardo Maria Delia propone ricorso per cassazione, articolato
in due motivi, nei confronti della sentenza n. 2043\2014, depositata
dalla Corte d’Appello di Milano il 28.5.2014, con la quale la corte
territoriale, in riforma della sentenza di primo grado emessa dal
Tribunale di Milano, rigettava la domanda risarcitoria proposta
dall’attrice, ex art. 2051 c.c., nei confronti del Comune di Garbag-nate
Milanese, per il risarcimento dei danni riportati a seguito di una caduta
su un marciapiede della cittadina.
Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa
applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. nonchè la “insufficiente e
contraddittoria motivazione circa risultanze probatorie utilizzate per la
decisione”; con il secondo motivo, denuncia la violazione sempre
dell’art. 2051, in rapporto con l’art. 1227 c.c., nonché il vizio di
motivazione nell’accezione sopra indicata.
Il Comune di Garbagnate Milanese resiste con controricorso.
Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione
degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato
ad essere rigettato.
Entrambi i motivi possono essere esaminati congiuntamente, in
quanto connessi.

Ric. 2015 n. 02338 sez. M3 – ud. 20-01-2016
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Gozzi) difensore della ricorrente che si riporta agli scritti.

La ricorrente contesta che la corte non abbia ritenuto sussistente, né
riconducendola all’ipotesi di responsabilità per custodia di cui all’art.
2051 c.c., né riconducendola alla norma generale sulla responsabilità
civile contenuta nell’art. 2043 c.c., la responsabilità del Comune,
neppure in parte, ex art. 1227 c.c., addebitando la responsabilità della

Mangialardo, senza tener conto delle risultanze istruttorie ed in
particolare dal rapporto degli agenti di polizia locale, intervenuti dopo
l’infortunio.
Nel caso di specie, la corte d’appello, sovvertendo le valutazioni del
giudice di primo grado, ha ritenuto che dal complesso delle risultanze
istruttorie, tra le quali le fotografie del marciapiede ove era avvenuta la
caduta, in cui la ricorrente lamentava la presenza di crepe dovute alle
radici affioranti, risultava accertato che la condizione del marciapiede
non risultava di per sé idonea a costituire un ostacolo che non fosse
superabile con l’ordinaria attenzione e cautela esigibili da qualsiasi
utente della strada. Declassava quindi la condizione del marciapiedi da
causa a mera occasione dell’incidente, che riteneva ascrivibile alla
disattenzione della ricorrente, senza la quale la caduta non si sarebbe
neppure verificata. Escludeva quindi la sussistenza del nesso causale tra
il danno derivante dalla caduta e la condizione del terreno sul quale tale
caduta era avvenuta.
Trattasi di valutazione in fatto, non ulteriormente sindacabile in questa
sede, e fondata sulla corretta ripartizione dell’onere probatorio qualora
si inquadri la fattispecie, come è più corretto, nell’ambito della
responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c., in quanto la corte esclude
radicalmente l’esistenza del nesso causale tra la condizione del
marciapiede e la caduta, ed al contempo esclude anche il concorso di

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caduta esclusivamente alla condotta della già anziana signora

colpa del Comune, ex art. 1227 c.c., laddove afferma che causa
esclusiva del danno è stata la disattenzione dell’utente della strada.
La corte d’appello, alla quale la domanda era stata prospettata anche
sotto il profilo della violazione del principio del neninem laedere, ha
esaminato e rigettato la domanda anche in relazione all’art. 2043 c.c.,

anche in questo caso senza violazione dei principio di diritto applicabili
e della ripartizione degli oneri probatori, ritenendo la situazione di
allegato pericolo nella quale si ritrovò la ricorrente fosse del tutto
prevedibile e ben visibile (la caduta si verificò alle dodici del mattino) ,
e che quindi il danno non si sarebbe agevolmente verificato a fronte di
un comportamento maggiormente attento, senza che alcuna colpa
potesse essere ascritta al Comune.
I rilevi attinenti al vizio di motivazione non possono essere presi in
considerazione perché fanno riferimento ad una più ampia nozione di
vizio di motivazione, non più vigente al momento della pronuncia della
sentenza impugnata.
Si propone pertanto il rigetto del ricorso”.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di
consiglio, il Collegio, esaminata anche la memoria depositata da parte
ricorrente, ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella
relazione stessa.
Il ricorso proposto va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al
dispositivo.
Infine, il ricorso risulta notificato successivamente al termine
previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, pertanto deve darsi
atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002,
art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1,
comma 17.
Ric. 2015 n. 02338 sez. M3 – ud. 20-01-2016
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o-

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Liquida le spese a carico della parte ricorrente in complessivi euro
2.500,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese
generali.

sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Roma, 20/01/2016

Ai sensi dell’arti 3 co. 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002 dà atto della

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