Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3777 del 15/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/02/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 15/02/2011), n.3777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

F.D. residente ad (OMISSIS), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale 12.02.2009 rep. n. 104.035 in Notaio Grassi

Biondi Luigi di Brescia, dagli Avv.ti RADAELLI Giovanni e Giovanni Di

Battista, elettivamente domiciliato nello studio del secondo, in

Roma, Via della Giuliana n. 38;

– intimato –

avverso la sentenza n. 244/65/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Milano, Sezione Staccata di Brescia n. 65, in data

26.10.2006, depositata il 25 gennaio 2007.

Udita la relazione, svolta nella Camera di consiglio del 15.12.2010

dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 7455/2008 R.G. è stata depositata la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 244/65/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione Staccata di Brescia n. 65, il 26.10.2006 e DEPOSITATA il 25 gennaio 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate e confermato la decisione di primo grado, che aveva annullato l’avviso di rettifica e liquidazione, con cui era stato chiesto il pagamento dell’imposta di registro e degli accessori, in relazione ad atto di compravendita registrato il 06.07.1999.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di Registro, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52.

3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

4 – Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 02.03.2006, si applicano le disposizioni del D.Lgs n. 40 del 2006 al capo 1^.

Secondo l’art. 366, n. 6 – come integrato dal citato decreto – il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità……la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

D’altronde, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il ricorso per cassazione – in ragione del principio di autosufficienza – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per le quali si chiede la cassazione della sentenza di merito, ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. n. 12905/2002, n. 12912/2004, n. 359/2005).

5 – Si ritiene – stante che l’impugnata decisione ha ritenuto illegittima la pretesa impositiva dell’Agenzia Entrate, in quanto dagli atti risulta che i beni oggetto dell’atto di compravendita sono tutti forniti di rendita catastale ricadenti in Zona A centri storici e aree di pertinenza come si rileva anche dallo stesso avviso di rettifica in discussione e, d’altra parte, che l’unico mezzo risulta fondato proprio sul presupposto fattuale che la dichiarazione cumulativa non consentirebbe le verifiche necessarie per escludere la possibilità dell’accertamento, – che la formulazione del ricorso non soddisfa i requisiti postulati dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dal richiamato principio, dal momento che la documentazione predetta (compravendita, dichiarazione, avviso rettifica) non appare versata in atti dalla ricorrente Agenzia e neppure risultano trascritte o specificamente riportate i dati e gli elementi dalla stessa desumibili, essenziali per le valutazioni di competenza.

Peraltro, in presenza dello specifico accertamento fattuale dei giudici merito in ordine al fatto che tutti i cespiti compravenduti erano dotati di rendita, la doglianza appare, pure, infondata nel merito.

6 – Pertanto, si è dell’avviso che sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la relativa definizione, proponendosi una declaratoria di rigetto per inammissibilità dei motivi, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti causa;

Considerato che in esito alla discussione del ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio, nel condividere i motivi, in fatto ed in diritto, esposti nella relazione, è dell’avviso che, alla relativa stregua, l’impugnazione vada rigettata;

Considerato che non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese, stante che l’intimato si è limitato a depositare procura speciale alle liti, senza svolgere difese;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA