Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3777 del 14/02/2020

Cassazione civile sez. I, 14/02/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 14/02/2020), n.3777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. TRIA Luca – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32890/2018 proposto da:

I.L., elettivamente domiciliato in Roma Via Attilio Regolo,

12/d presso lo studio dell’avvocato Fazi Massimiliano che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 328/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 12/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/11/2019 dal Cons. Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

Fatto

RITENUTO

che:

1. I.L., cittadino nigeriano, ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Perugia che aveva respinto l’impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale con la quale era stato confermato il provvedimento della Commissione territoriale di Firenze, sezione Perugia, che aveva negato la protezione internazionale richiesta, declinata in via gradata nelle fattispecie di “stato di rifugiato”, “protezione sussidiaria” e “protezione umanitaria”.

1.1 Per ciò che interessa in questa sede, il ricorrente aveva dedotto, ad illustrazione delle ragioni della sua fuga dal paese di origine, di aver fatto parte del (OMISSIS) ((OMISSIS)) e di aver partecipato alla manifestazione contro l’arresto di un esponente di spicco del movimento che era stata repressa con il sangue; ha aggiunto di essersi, dunque, allontanato per evitare di essere ucciso o arrestato.

2. Il Ministero dell’Interno intimato non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 “la mancata concessione della protezione sussidiaria cui egli aveva diritto in ragione delle attuali situazioni socio economiche del paese”.

1.2.Con il secondo motivo, sempre ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno dello straniero per seri motivi di carattere umanitario, nonchè l’erronea interpretazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel paese di origine.

1.3. Con il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente deduce, ancora, la violazione del principio di non refoulement.

2. Tutti i motivi sono inammissibili, per assoluta mancanza di specificità delle censure che prospettano.

2.1. Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di chiarire, estendendo alla materia in esame il consolidato orientamento che postula la prospettazione di censure esattamente individuate ed articolate attraverso argomentazioni coerenti sia con il vizio rubricato che con la statuizione criticata, che “in tema di protezione internazionale sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ove il richiedente invochi l’esistenza di uno stato di diffusa e indiscriminata violenza nel Paese d’origine tale da attingerlo qualora debba farvi rientro, e quindi senza necessità di deduzione di un rischio individualizzato, l’attenuazione del principio dispositivo, cui si correla l’attivazione dei poteri officiosi integrativi del giudice del merito, opera esclusivamente sul versante della prova, non su quello dell’allegazione; ne consegue che il ricorso per cassazione deve allegare il motivo che, coltivato in appello secondo il canone della specificità della critica difensiva ex art. 342 c.p.c., sia stato in tesi erroneamente disatteso, restando altrimenti precluso l’esercizio del controllo demandato alla Suprema Corte anche in ordine alla mancata attivazione dei detti poteri istruttori officiosi.” (cfr. ex multis Cass. 13403/2019).

2.2. Tanto premesso, i tre motivi – che hanno per oggetto il diniego della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari – si limitano:

a. a prospettare le precarie condizioni di sicurezza del paese dal quale il ricorrente è fuggito, “tanto da sconsigliare anche il turismo nella regione del nord – est dello Stato” (cfr. pag. 15 primo cpv del ricorso in relazione al primo motivo), senza tuttavia indicare le fonti informative utilizzate e senza riferirsi alla sua regione di provenienza collocata nella (OMISSIS) che, secondo quanto affermato dalla Corte territoriale (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) e non specificamente censurato, era distante migliaia di chilometri dai luoghi interessati dagli attacchi terroristici del gruppo di (OMISSIS);

b. ad illustrare in senso meramente riepilogativo, la normativa nazionale e sovranazionale vigente in materia di protezione internazionale, rievocando confusamente le varie forme in cui la tutela può essere declinata (cfr. pag. 15, 16 e 17 del ricorso in relazione al secondo motivo), senza criticare in modo specifico e coerente le statuizioni della Corte territoriale, in punto di interpretazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 fondate soprattutto sull’esclusione dei rischi specifici correlati alla sussistenza di un conflitto armato nella regione di origine del richiedente.

2.3. Questa Corte, al riguardo, ha avuto modo di affermare il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui “in tema di protezione internazionale dello straniero, nell’ordinamento italiano la valutazione della “settorialità” della situazione di rischio di danno grave deve essere intesa, alla stregua della disciplina di cui al D.Lgs. n. 25 del 2007, nel senso che il riconoscimento del diritto ad ottenere lo “status” di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d’origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, mentre non vale il contrario, sicchè il richiedente non può accedere alla protezione se proveniente da una regione o area interna del Paese d’origine sicura, per il solo fatto che vi siano nello stesso Paese anche altre regioni o aree invece insicure.” (cfr. Cass. 13088/2019; Cass. 18540/2019, ed in termini Cass. 18306/2019).

3. Infine, con il terzo motivo, il ricorrente richiama genericamente la violazione del principio di “non refoulement” di cui all’art. 33 della Convenzione di Ginevra: la censura, tuttavia, resta assorbita dalle argomentazioni sviluppate in relazione ai primi due motivi, visto che non risulta validamente criticata la statuizione che esclude la sussistenza di un conflitto armato nella regione di origine del ricorrente.

4. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

5. La mancata difesa dell’intimato esime la Corte dalla decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2020

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