Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3777 del 12/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/02/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 12/02/2021), n.3777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – rel. Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore fall. p.t.,

rappr. e dif. dall’avv. Corrado de Simone, elettivamente domiciliato

presso lo studio dell’avv. Corrado Morrone, in Roma, Viale XXI

Aprile n. 11, come da procura a margine dell’atto;

– ricorrente –

Contro

UNICREDIT s.p.a., in persona del Quadro Direttivo di IV livello,

rappresentata e difesa dall’avv. Filippo Paolelli ed elettivamente

domiciliata presso lo studio dell’avv. Fabio Veroni, in Roma, via

Domenico Chelini n. 5, come da procura in calce all’atto;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza App. Roma 15/04/2016, n. 2363/2016,

in R.G. n. 118/2012, rep. 3222/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 26 gennaio 2021 dal Presidente relatore Dott. Ferro Massimo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l. impugna la sentenza App. Roma 15/04/2016, n. 2363/2016, in R.G. n. 118/2012, rep. 3222/2016, che ha rigettato il suo appello proposto contro la sentenza Trib. Latina n. 2813 del 7/11/2011, con cui veniva respinta la propria domanda di revocatoria fallimentare di rimesse effettuate dalla società fallita verso la banca Unicredit s.p.a. per come distribuite su due conti correnti e di complessivo ammontare di 1.926.537,38 Euro, di cui 1.540.007,64 Euro quanto al n. 1400-58 e 386.529,74 Euro, quanto al n. 1601-99;

2. la corte ha premesso che: a) (OMISSIS) s.r.l. era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Latina con sentenza 7.10.1999; b) la citata domanda era stata proposta alternativamente ai sensi della L. Fall., art. 67, commi 1 e 2; c) il rigetto in primo grado era stato motivato sul difetto di prova della conoscenza, in capo alla banca, dello stato d’insolvenza della debitrice;

3. la corte ha così ritenuto che: a) la domanda di revocatoria ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, pretesamente omessa dal primo giudice, non era stata tempestivamente proposta e, in ogni caso, era infondata; b) la sua generica formulazione in sede di precisazione delle conclusioni non era integrata dalla esposizione dei fatti che dovevano supportarla, ciò impedendo anche la individuazione di quale, tra le plurime ipotesi della disposizione, era stata introdotta con l’azione, apparendo infatti tardiva la precisazione del ‘pagamento anomalò quale solo conseguente al deposito della C.T.U.; c) in ogni caso, non vi era anomalia nel rientro dall’apertura di credito accordata con anticipazioni della banca su fatture del cliente e movimentazione su due conti, a debito e a credito; d) era poi insufficiente il corredo probatorio recato dalla curatela a sostegno dell’elemento soggettivo dell’azione, limitato alla mera allegazione della morosità previdenziale della società e alla messa in CIG dei dipendenti;

4. il ricorso, rinotificato una seconda volta dopo la restituzione al mittente del primo adempimento (per annotato decesso dell’avvocato preso il cui studio, in Roma, la banca era domiciliata), altra notifica presso la cancelleria della Corte d’appello di Roma ed infine notifica in via telematica al difensore con cui la banca era costituita in appello, è sviluppato su sette motivi e ad esso resiste con controricorso UNICREDIT s.p.a.; entrambe le parti hanno depositato memoria, la curatela in particolare instando, in via subordinata, per la rimessione in termini della notifica del proprio ricorso;

5. con il ricorso si deduce: a) (primo motivo) violazione e falsa applicazione dell’art. 163 c.p.c., comma 3, dell’art. 112 c.p.c., degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2 e comma 2, degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 6CEDU avendo erroneamente la sentenza escluso che nella domanda di fallimento vi fosse anche l’impugnativa delle rimesse quali atti anomali di pagamento; b) (secondo motivo) violazione ancora dell’art. 67 c.p.c., comma 1, n. 2, oltre che vizio di motivazione, ove la sentenza ha considerato normale il rientro delle anticipazioni su fatture, secondo un accordo che la curatela non aveva però mai dedotto, avendo invece indicato la duplicazione contabile in due conti correnti, con analoghe operazioni con segno opposto; c) (terzo motivo) violazione della L. Fall., art. 67, comma 2, e dei principi giurisprudenziali in tema di prova della scientia decoctionis, potendo essa risultare anche in via indiretta; d) (quarto motivo) violazione degli artt. 166,167 e 115 c.p.c., avendo trascurato la sentenza la non immediata contestazione delle allegazioni attoree in capo al convenuto, violando doveri correlati di probità processuale e lealtà; e) (quinto motivo) omessa considerazione della peculiare natura dell’accipiens e della collocazione, nel medesimo piccolo centro di Castelforte, della società in bonis e della filiale presso cui erano accesi i due conti correnti, con rilevanza, quanto all’elemento soggettivo, delle qualità professionali del terzo e della disponibilità di canali informativi privilegiati; f) (sesto motivo) violazione, per tutte le ipotesi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, dei principii generali in tema di presunzioni, in rapporto alla situazione dei due conti correnti; g) (settimo motivo) violazione del diritto di difesa, in relazione alle istanze istruttorie della curatela, di integrazione o rinnovazione della CTU.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il ricorso è inammissibile; il ricorrente ha effettuato un primo esperimento di notifica dell’attuale impugnazione, non andato a buon fine, all’appellata banca presso il domicilio di difensore che, già nel corso del giudizio d’appello – come ammissibilmente documentato ai sensi dell’art. 372 c.p.c. – era stato sostituito, nella medesima funzione, con altro legale, e dunque sempre con domicilio in Roma, in virtù di atto depositato nel giudizio avanti alla Corte d’appello di Roma il 8.5.2015, anteriormente all’udienza a seguito della quale quel giudice ebbe a trattenere in decisione la causa stessa; restituita al mittente la raccomandata spedita con plico postale (con la annotazione del decesso del legale destinatario), di seguito il ricorrente ha così proceduto a notificare lo stesso atto alla banca, per come rappresentata e difesa dal difensore di questa, ma presso la cancelleria della Corte d’appello di Roma, nell’errato presupposto della sua conseguente domiciliazione ex lege; infine, il ricorrente ha proceduto oltre il termine dell’art. 327 c.p.c. ratione temporis vigente – ad una “rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione” direttamente al difensore della banca già appellata, a mezzo posta e via PEC, oltre che alla sede legale della banca stessa;

2. l’intempestività dell’impugnazione deriva innanzitutto dal principio, cui dare continuità, per cui “la variazione in appello del domicilio eletto in primo grado è validamente effettuata, ai fini delle successive notificazioni, pur se contenuta in un atto indirizzato alla controparte, sebbene non diretto specificamente a far conoscere a quest’ultima detta variazione” (Cass. 18202/2017, 807/2016); e d’altronde, appare errato invocare una diversa considerazione di validità della notifica – tentata al domiciliatario deceduto, per questa ragione non compiuta e con plico restituito al mittente – poichè, con analoga ratio, questa Corte ha statuito che “la notifica dell’impugnazione, eseguita presso il procuratore cui sia stato revocato il mandato e sostituito da altro procuratore, deve considerarsi inesistente – e come tale insuscettibile di sanatoria, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione – una volta che nel giudizio la controparte abbia avuto conoscenza legale di tale sostituzione; in tal caso, infatti, la notifica effettuata al precedente difensore si compie presso persona ed in luogo non aventi alcun riferimento, con il destinatario dell’atto, giacchè, una volta intervenuta la sostituzione del difensore revocato, si interrompe ogni rapporto tra la parte ed il procuratore cessato, e questi non è più gravato da alcun obbligo, non operando la proroga che si accompagna alla semplice revoca del mandato senza la nomina di nuovo difensore” (Cass. 13477/2012);

3. la irritualità del secondo blocco di notifiche, effettuate con primo adempimento il 7 giugno 2017 e dunque al di fuori del termine lungo di impugnazione della sentenza, pubblicata il 15.4.2016, è inoltre strettamente dipendente anche dal tenore di altro vizio del primo blocco di tali attività, per le quali – quanto alla notifica a domiciliatario in Roma – per un verso, si applica il principio per cui “il decesso del difensore domiciliatario di una parte determina, ai sensi dell’art. 141 c.p.c., l’inefficacia dell’elezione di domicilio” (Cass. 9240/2007) e, tuttavia, ancora secondo il qui citato precedente, “il decesso del difensore domiciliatario, seguito dalla costituzione in sua vece di un nuovo difensore, determina l’inesistenza e non la nullità della notificazione dell’atto di appello eseguita presso il primo legale, ancorchè l’organizzazione del professionista defunto continui a operare dopo la sua morte, se… la notificazione non venga effettuata nello studio comune dei due procuratori, ma in altro luogo, escludendosi anche per questo la possibilità di uno stretto collegamento con la parte, la cui costituzione in giudizio non può avere alcun effetto sanante”;

4. parimenti, il principio è stato integrato da Cass. 9543/2010 secondo cui, ribadito che la morte del procuratore domiciliatario produce l’inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la necessità che la notificazione dell’impugnazione sia eseguita presso la parte personalmente, eccettua il “caso in cui l’elezione di domicilio sia fatta presso lo studio di un avvocato e l’organizzazione gli sopravviva, in questo caso la notificazione deve continuare ad essere fatta in quel luogo, solo ove lo studio del professionista sia stato considerato alla stregua di un ufficio e l’elemento topografico prevalente su quello personale” e però, “quando al decesso del difensore domiciliatario sia seguita la costituzione in sua vece di un nuovo difensore domiciliatario, la notificazione dell’atto di impugnazione eseguita presso il primo legale è inesistente e non nulla, ancorchè l’organizzazione del professionista defunto continui a operare dopo la sua morte, salvo che non si ravvisi in concreto un collegamento tra lo studio del difensore deceduto ed il nuovo difensore domiciliatario”, ma con ingresso dei criteri – qui non ricorrenti – della sanatoria con effetti ex tunc per via della rinnovazione o della costituzione della parte; orbene, nella specie, parte ricorrente non ha indicato alcuna circostanza, anche diversa da quella qui riferita con riguardo ai precedenti, per la quale sia ipotizzabile che sussistesse, all’epoca della notificazione all’avvocato Ciano, in Roma, non solo comunanza di studio con l’avvocato Paolelli, del foro di Latina (Cass. 58/2010) ma comunque uno “studio professionale sopravvissuto al professionista” (Cass.9543/2010), apparendo per questa via del tutto indiretta e generica la contestazione della relata di restituzione del plico per “decesso” del destinatario, come ovvia circostanza esplicativa della sua cessata operatività;

5. nè opera, in secondo luogo, il richiamo alla pretesa violazione del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, norma per la quale è vero che “gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria adita”, disposizione che però si applica “in ogni caso di esercizio dell’attività forense fuori del circondario di assegnazione dell’avvocato, come derivante dall’iscrizione al relativo ordine professionale e… tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dalla L. n. 183 del 2011, art. 25, esigenze di coerenza sistematica e d’interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione “ex lege” presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi del cit. art. 82, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall’art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine” (Cass. 21335/2017), ulteriore circostanza efficacemente eccepita dal controricorrente; quanto premesso rende altresì inaccoglibile, oltre che per la tardiva sede prescelta, la istanza di rimessione in termini per come svolta dal ricorrente;

il ricorso è, pertanto, inammissibile; ne consegue, oltre alla condanna alle spese regolata secondo il principio della soccombenza e liquidazione come meglio da dispositivo, la dichiarazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in Euro 5.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

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