Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3777 del 07/02/2022

Cassazione civile sez. III, 07/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 07/02/2022), n.3777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36194/2019 proposto da:

T.D., elettivamente domiciliato in Roma Via Po, 22 presso lo

studio dell’avvocato Ciervo Antonello, rappresentato e difeso

dall’avvocato Mandro Luca;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente con atto di costituzione –

Ministero Dell’interno Commissione Territoriale Per il Riconoscimento

Della Protezione Internazionale Ufficio Di Verona Sez Di Treviso;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

23/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/11/2021 da Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. T.D., proveniente dalla (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento dell’istanza riferì di aver lasciato il paese in quanto a seguito della morte del padre, la madre ricevette una proposta di matrimonio dall’iman della città, persona molto potente già sposato con altra donna, da cui aveva avuto sei figli. A seguito delle nozze contratte con la madre il patrigno trascorreva due giorni a settimana con la sua famiglia e i restanti con la famiglia originaria. Il rapporto tra l’Iman e il ricorrente si deteriorano per il rifiuto del Diallo di far infibulare le sorelle più piccole. In seguito ad una colluttazione il ricorrente fu arrestato e solo grazie alla corruzione di alcuni poliziotti fu liberato. Scappò in Italia passando per la Libia.

La Commissione territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento T.D. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Venezia, che, con decreto n. 8984/2019 del 23 ottobre 2019, rigettò il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) inattendibile il racconto del richiedente asilo avendo egli fornito una differente ricostruzione dei fatti in sede giudiziale rispetto a quella amministrativa e considerata, in ogni caso, la scarsa verosimiglianza della complessiva dichiarazione;

b) infondata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato stante la non credibilità del richiedente asilo;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria non avendo il ricorrente allegato alcun rischio di persecuzione riconducibile all’ipotesi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b) ed in mancanza di un conflitto armato generalizzato nella regione di provenienza;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria in quanto la scarsa credibilità del racconto non consentiva di rinvenire alcuna condizione di particolare vulnerabilità.

3. Il decreto è stato impugnato per cassazione da T.D. con ricorso fondato su 5 motivi.

Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Il ricorso è inammissibile per difetto di valida procura alle liti (ciò esime il Collegio dall’illustrare i motivi di censura).

Al riguardo, si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 15177/2021, hanno affermato, componendo il contrasto creatosi fra le sezioni semplici, che: “ilo D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13 – nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” – ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. La procura speciale per il ricorso per cassazione, per le materie regolate dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13 e dalle disposizioni di legge che ad esso rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente””.

4.1. La questione di legittimità costituzionale del citato art. 35-bis, comma 13 – sollevata, successivamente a detta sentenza, da questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 17970/2021, denunciandone il contrasto con gli artt. 3,10,24,111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 28 e 46, p. 11, della direttiva 2013/32/UE (Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale), nonché agli artt. 18, 19, 5 2 e 47 della Carta dei diritti UE e agli artt. 6, 7, 13 e 14 della CEDU, nella parte in cui prevede che la mancanza della certificazione della data di rilascio della procura da parte del difensore, limitatamente ai procedimenti di protezione internazionale, determini la inammissibilità del ricorso – è stata decisa dalla Corte costituzionale nella camera di consiglio del 2 dicembre 2021 nel senso della non fondatezza (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 13/2022).

4.2. Nel caso di specie, la procura speciale rilasciata per il ricorso per cassazione non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento di essa sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma del richiedente asilo che non è idonea, secondo la pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata, ad attestare anche che la data del conferimento del mandato è successiva alla comunicazione del decreto da impugnare.

5. Non occorre provvedere sulla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero.

Il pagamento del doppio contributo, se dovuto, va posto a carico del ricorrente, in applicazione del principio – enunciato dalla citata sentenza n. 15177/2021 delle Sezioni Unite – per cui “il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza”.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione in data 11 novembre 2021, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2022

 

 

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