Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 37769 del 01/12/2021
Cassazione civile sez. VI, 01/12/2021, (ud. 15/09/2021, dep. 01/12/2021), n.37769
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17138-2020 proposto da:
SKY ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MAURIZIO SANTORI;
– ricorrente –
contro
D.L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ASIAGO, 9,
presso lo studio dell’avvocato GIACOMO SUMMA, rappresentata e difesa
dagli avvocati MAURIZIO BORALI, MARIO ANTONIO FEZZI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3494/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 10/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ELENA
BOGHETICH.
Fatto
RILEVATO
che:
La Corte di appello di Roma, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 20201 del 2017), premessa la formazione di giudicato interno sulla declaratoria di nullità del termine apposto al contratto stipulato tra D.L.A. e Sky Italia s.r.l. per il periodo marzo-novembre 2003 e sul diritto alla riammissione, ha determinato l’indennità risarcitoria1 della L. n. 183 del 2020, ex art. 32, nella misura di cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, “tenuto conto della breve durata dei due rapporti a termine invalidi intercorsi fra le parti ed affetti da nullità, delle dimensioni della società resistente, del lasso di tempo trascorso dalla scadenza formale del contratto alla impugnazione, ossia circa 2 anni (cosa questa che denota scarso interesse del lavoratore, che non ha ritenuto poi così grave il danno patito), dell’assenza di indicazioni sulla situazione socio-economica della ricorrente e del suo nucleo familiare”; in particolare, non ha ritenuto applicabile la riduzione della metà di cui al citato art. 32, comma 5, non avendo la società né dedotto né provato che alla data di cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore aveva la concreta possibilità di aderire ad un accordo di stabilizzazione (“anche perché tutti stipulati in data ampiamente successiva alla cessazione dell’ultimo dei contratti a termine”).
Avverso tale decisione la società propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, ai quali oppone difese con controricorso l’intimata.
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, motivazione perplessa, illogica, contraddittoria, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo la società richiesto, con memoria di costituzione nel giudizio di rinvio che l’indennità risarcitoria della L. n. 183 del 2020, ex art. 32, fosse determinata nella misura minima di 2,5 mensilità e, in ogni caso, sino ad un massimo di 6 mensilità, essendo stati stipulati, gli accordi di stabilizzazione, in data ben anteriore (uno addirittura in data (OMISSIS)) alla cessazione dell’ultimo dei contratti a termine intercorsi con la D.L..
2. Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, e della L. n. 604 del 1966, art. 8, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo, la Corte distrettuale, incomprensibilmente quantificato l’indennità risarcitoria nella misura di 5 mensilità anziché in quella minima, di 2,5 mensilità, richiesta dalla società senza considerare gli effetti derivanti dagli accordi di stabili7zazione depositati in atti e non contestati da controparte.
3. Con memorie ex art. 380-bis c.p.c., le parti hanno depositato dichiarazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società ricorrente nonché dall’avvocato della stessa, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., comma 2, di rinuncia al ricorso nei confronti del lavoratore per intervenuta transazione in sede sindacale (del (OMISSIS)), dichiarazione alla quale la lavoratrice ha aderito.
4. Il giudizio fra la società e la lavoratrice deve essere pertanto dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 c.p.c..
5. Nulla deve essere deciso in tema di spese attesa l’adesione del lavoratore all’atto di rinunzia depositato dalla società.
P.Q.M.
La corte:
dichiara estinto il giudizio; nulla spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021