Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 37768 del 01/12/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/12/2021, (ud. 15/09/2021, dep. 01/12/2021), n.37768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17018-2020 proposto da:

G.R., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difesi dagli

avvocati ERMANNO SPEDALIERE, LEOPOLDO SPEDALIERE, LUCIANO

SPEDALIERE;

– ricorrente-

contro

TRENITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BENEDETTO CAIROLI N. 2,

presso lo studio dell’avvocato ANGELO ABIGNENTE, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3830/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 25/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ELENA

BOGHETICH.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza n. 3830 depositata il 25.6.2019 la Corte di Appello di Napoli ha accolto il gravame interposto da Trenitalia S.p.A., nei confronti di G.R., avverso la pronunzia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, in accoglimento della domanda del lavoratore, ritenuta la sussistenza di un appalto vietato di manodopera tra la predetta società e la Sogaf S.r.l., aveva dichiarato che il rapporto di lavoro instauratosi tra le parti doveva intendersi intercorrente con Trenitalia S.p.A. da aprile 2003; in riforma della gravata sentenza, la Corte territoriale ha rigettato le originarie domande del G.;

2. per la cassazione della sentenza ricorre il lavoratore sulla base di un motivo, cui resiste con controricorso Trenitalia S.p.A.;

3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, seppur “in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., e agli artt. 2697 e 2729 c.c.” il ricorrente lamenta che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto, ai fini dell’accertamento della illecita interposizione di manodopera, della portata asseritamente confessoria delle affermazioni rese dalla società datrice di lavoro nei propri atti difensivi relativamente allo sdoppiamento delle funzioni datoriali; invero, un passaggio della memoria di costituzione in primo grado della società riporterebbe la seguente argomentazione: “Lo sdoppiamento delle normali prerogative del datore di lavoro in capo a due soggetti – impresa appaltatrice, la Sogaf, che esercita tutti i poteri e le funzioni relative alla gestione amministrativa del rapporto di lavoro e la società appaltante, Trenitalia, con compiti di direzione e controllo tecnico circa lo svolgimento del servizio – che emergerà dall’esame della fattispecie oggi portata all’esame di questo giudice può risultare singolare ma è comunque pienamente legittima e trova la sua giustificazione nella particolare natura del servizio ferroviario sia nell’esigenza di assicurare il puntuale riletto delle norme per la sicurezza della circolazione dei treni, che non consentono la sovrapposizione di direttive tecniche provenienti da soggetti diversi”.

2. Il motivo è inammissibile.

3. Come già scrutinato da questa Corte in una fattispecie identica alla presente (Cass. n. 10534 del 2020) e considerato che la sentenza in esame (pubblicata dopo l’11 settembre 2012) ricade, ratione temporis, nel regime risultante dalla novella dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134), il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale non indica il fatto storico (Cass. n. 21152 del 2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte distrettuale avrebbe omesso di esaminare; né, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, ad un vizio della sentenza “così radicale da comportare” in linea con “quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”. E, dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale dei giudici di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 25229 del 2015), che, nella specie, è stato condotto dalla Corte territoriale con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue poste a fondamento della decisione impugnata.

4. Invero, correttamente la Corte di merito, davanti alla quale era stata censurata la sentenza di primo grado per avere erroneamente valutato il materiale probatorio acquisito, ha proceduto all’esame delle emergenze istruttorie ricostruendole secondo il suo prudente apprezzamento nel contesto delle allegazioni e contestazioni delle parti. Così facendo non è incorsa in alcuna delle violazioni denunciate atteso che, da un canto la censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. Cass. 27/12/2016 n. 27000 e recentemente Cass. 17/01/2019 n. 1229).

5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c..

6. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato – se dovuto – previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1 comma 17 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA