Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 37767 del 01/12/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/12/2021, (ud. 06/10/2021, dep. 01/12/2021), n.37767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13938-2020 proposto da:

C.F., difeso personalmente ex art. 86 c.p.c., e

dall’avvocato MICHELE PONTECORVO, presso il cui studio è

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO, 9;

– ricorrenti –

contro

CI.MI., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANNIO 61,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO ANTONIO LA CORTE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GINO NICOLA PANDOLFI;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza n. 2762/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 06/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. C.F. ha proposto ricorso articolato in unico complesso motivo per la revocazione della ordinanza della Corte di cassazione n. 2762/2020 del 6 febbraio 2020

2. Ci.Mi. si difende con controricorso.

3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e dell’art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ravvisava l’inammissibilità del ricorso, il presidente fissava con decreto l’adunanza della Corte perché la controversia venisse trattata in Camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni. Le parti hanno presentato memorie.

4. Questa Corte, con l’ordinanza n. 2762/2020 del 9 ottobre 2020, rigettò il ricorso di C.F. contro la sentenza n. 1374/2017 della Corte d’appello di Milano, depositata il 4 aprile 2017. Il Tribunale di Monza, con ordinanza del 13 novembre 2013, aveva respinto la domanda ex art. 702-bis c.p.c., di C.F., con cui era richiesta la condanna di Ci.Mi. al pagamento della somma di Euro 133.660 ed alla restituzione di un assegno dell’importo di Euro 50.000 a fronte di una complessa pattuizione finanziaria. Su appello di C.F., la Corte d’appello di Milano, in parziale accoglimento del gravame, condannò il Ci. al pagamento in favore del C. della somma di Euro 35.000, oltre interessi, nonché a restituire l’assegno Euro 50.000, rigettando il motivo relativo alla restituzione della somma di Euro 98.000. Propose ricorso per cassazione l’avvocato C., che venne rigettato nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), così motivando:

“Atteso che – con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento agli artt. 1353,1358 e 1359 c.c., nonché error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4, con riferimento agli artt. 132,115,116 e 112 c.p.c.. Il ricorrente assume che la sentenza impugnata sia erronea, in quanto la Corte di appello avrebbe ritenuto non ancora esigibile la restituzione della somma di 98.000 Euro, per il mancato verificarsi del presupposto fattuale, con ciò violando le norme afferenti la condizione sospensiva ed il suo mancato verificarsi per fatto e colpa della parte che avrebbe dovuto collaborare per il suo verificarsi. Inoltre il ricorrente sostiene che la Corte territoriale sia incorsa in error in procedendo con riferimento agli artt. 112,115,116 e 132 c.p.c., laddove ha motivato il rigetto del terzo motivo in maniera inadeguata e incongrua, non avendo valutato la condotta illecita tenuta dal Ci. e il conseguente avveramento del presupposto fattuale ex art. 1539 c.c.; né ha tenuto in considerazione la sentenza n. 378 del 2016 del Tribunale di Monza emessa nell’ambito del giudizio promosso dai F.- Fa. nei confronti di Ci..

Il motivo è privo di pregio e con esso il ricorso.

Nel caso di specie il presupposto fattuale cui è subordinato il versamento della somma di 98.000 Euro era costituito dalla stipula del contratto definitivo relativamente all’immobile originariamente di proprietà di F.T.E. ed intorno al quale era stata predisposta l’intera complessa operazione finanziaria tra il Ci. ed un terzo, Fa.Gi., stipula non avvenuta ad avviso del ricorrente per la condotta illecita del Ci..

Per la giurisprudenza della Suprema Corte in merito all’avveramento della condizione ex art. 1359 c.c., è univoca nel ritenere che “ai fini dell’operatività della fictio di avveramento di cui all’art. 1359 c.c., l’esistenza di un interesse contrario all’avveramento della condizione non va valutata in termini astratti o facendo riferimento al solo momento della conclusione del contratto, ma valorizzando il dato dell’effettivo interesse delle parti all’epoca in cui si è verificato il fatto o comportamento che ha reso impossibile l’avveramento della condizione(Cass. 18 luglio 2014 n. 16501).

Ciò posto, spetta comunque alla parte interessata la dimostrazione del fatto che l’altra parte abbia tenuto un comportamento idoneo ad impedire l’avveramento della condizione, e si sia in tal modo reso inadempiente agli obblighi generali di buona fede e correttezza richiamati dalla giurisprudenza della Corte ovvero incombe sul creditore, che lamenti tale mancato avveramento, l’onere di provarne l’imputabilità al debitore a titolo di dolo o di colpa (Cass. 8 marzo 2010 n. 5492; Cass. 18 novembre 2011 n. 24325).

Orbene dall’impugnata sentenza si desume che non essendosi verificato il presupposto fattuale per il versamento di tale somma, la stessa non è esigibile.

Siffatta argomentazione dà ragione dell’orientamento giurisprudenziale non essendo stato provato che l’occupazione dell’immobile da parte del Ci. sia stata la causa della mancata conclusione del contratto definitivo con il Fa..

In tal senso non essendo state articolate prove e non potendo essere attribuita alcuna rilevanza al giudizio conclusosi dinanzi al Tribunale di Monza tra il Ci. e il Fa. con la dichiarazione di simulazione del contratto preliminare stipulato tra gli stessi, che non comprova alcuna colpevolezza in capo al resistente. Ed anzi dall’intera sommaria vicenda descritta dal C. emerge che lui stesso è stato parte del complessivo accordo, in parte definito con l’accordo simulatorio. Del resto non sussiste alcun nesso di causalità tra l’eventuale occupazione abusiva dell’immobile e l’accertamento della simulazione.”

5. Il ricorso per revocazione deduce l’errore addebitato all’ordinanza n. 2762/2020 per la mancata considerazione della complessiva condotta dolosa ascritta al Ci., che non era limitata all’occupazione dell’immobile ed alla mancata stipula del contratto definitivo con Fa.Gi., quanto da estendere all’appropriazione dell’immobile da parte del medesimo Ci.. Ulteriori sviste dell’ordinanza revocanda sarebbero cadute sulla ritenuta natura simulata della compravendita fra il F. ed il Ci., sull’obbligo a vendere assunto dal Ci., sul nesso di causalità attinente alla responsabilità di quest’ultimo, sulla rilevanza dell’occupazione dell’immobile, sulla negazione opposta dal Ci. alla proprietà della F., sulla natura dell’evento dedotto in condizione, sull’identità delle parti nel “giudizio monzese”, sul mancato esame della sentenza della Corte d’appello di Milano passata in giudicato.

6. Il motivo di ricorso è palesemente estraneo al parametro dell’errore revocatorio di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c..

Per consolidata interpretazione, invero, in materia di revocazione delle decisioni della Corte di cassazione, l’errore di fatto di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, postula un contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla pronuncia sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione. Deve, dunque, trattarsi di un errore meramente percettivo, tale da aver indotto la Corte a fondare la propria decisione sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo. L’errore di fatto che può legittimare la revocazione di una decisione della Corte di cassazione deve, quindi, pur sempre riguardare gli atti “interni” al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di ufficio, e deve avere, quindi, carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla decisione medesima (Cass. Sez. U, 27/11/2019, n. 31032; Cass. Sez. U, 28/05/2013, n. 13181).

Non sono perciò neppure astrattamente idonee ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 391-bis c.p.c., e all’art. 395 c.p.c., n. 4), le deduzioni, che il ricorrente porta nel suo articolato motivo, attinenti, nella specie, alla complessiva condotta dolosa ascritta al Ci., che si vuole prospettare come causa del mancato avveramento della condizione ex art. 1359 c.c.. Il ricorso per revocazione mira a reintrodurre il “thema decidendum” originario del precedente giudizio di legittimità, ed adduce vizi di giudizio tutti riferibili già alla sentenza n. 1374/2017 della Corte d’appello di Milano, e dunque da far valere immediatamente soltanto con i rimedi proponibili contro la medesima decisione di merito.

La memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, presentata dal ricorrente, oltre a lamentare l’incompletezza della proposta di trattazione camerale (che però non deve essere motivata: cfr. Cass. Sez. 6 – 2, 05/02/2020, n. 2720), precisa che l’errore revocatorio presupposto era “costituito (…) dalla vera ed effettiva condizione alla quale era sottoposto l’obbligo del Ci. di rimborsare al ricorrente la somma di Euro 98.600,00… erroneamente percepita nella stipula del contratto di compravendita tra il Ci. e il Sig. Fa. (in esecuzione del simulato contratto preliminare), e non già, come effettivamente era, nella vendita dell’immobile della Sig.ra F.”. Tale profilo – che consisteva, peraltro, in un punto controverso su cui l’ordinanza n. 2762/2020 ebbe a pronunciare a seguito dell’apprezzamento delle risultanze processuali ancora devoluto in sede di legittimità, in quanto attinente proprio alla condizione di esigibilità del credito azionato – non trova conferma nel testo della decisione revocanda, la quale affermò, piuttosto, che “(n)el caso di specie il presupposto fattuale cui è subordinato il versamento della somma di 98.000 Euro era costituito dalla stipula del contratto definitivo relativamente all’immobile originariamente di proprietà di F.T.E.”.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e, in ragione della soccombenza, il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di revocazione, liquidate in dispositivo.

Va negata la domanda per la condanna “ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 96 c.p.c.”, proposta dal controricorrente, potendosi escludere che il ricorso per revocazione sia stato proposto con colpa grave, ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire coscienza della sua integrale infondatezza.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare le spese sostenute nel giudizio di revocazione dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021

 

 

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