Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 37765 del 01/12/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/12/2021, (ud. 15/07/2021, dep. 01/12/2021), n.37765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA DI CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso iscritto al n. 2574/2021 R.G. proposto da:

CAIANIELLO SALVATORE, nella qualità di difensore di M.M.,

C.G., MA.MA..

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), in persona dell’amministratore p.t..

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 10543/2020 della Corte Suprema di Cassazione,

depositata in data 3.6.2020.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno

15.7.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il ricorrente ha chiesto la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 10543/2020, nella parte in cui, respingendo il ricorso del (OMISSIS) e nel regolare le spese di legittimità, non ne ha disposto la distrazione in favore dei difensore dei controricorrenti, dichiaratosi antistatario;

– che l’istanza di distrazione era effettivamente contenuta nel controricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

– il ricorso sia meritevole di accoglimento, atteso che, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese, proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma (Cass. s.u. n. 16037 del 2010).

PQM

accoglie il ricorso e dispone la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 10543/2020, emessa da questa Corte di Cassazione in data 3.6.2020, mediante l’aggiunta, dopo la frase “condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese di legittimità, che liquida in Euro 3500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge”, della seguente espressione: “con distrazione in favore dell’avv. Salvatore Caianiello, dichiaratosi antistatario”. Manda alla Cancelleria per la relativa annotazione.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021

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