Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 37760 del 01/12/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/12/2021, (ud. 27/05/2021, dep. 01/12/2021), n.37760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34171-2019 proposto da:

B.C., D.A.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DONATELLO, 23, presso lo studio dell’avvocato VILLA PIZZI

FRANCESCO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

DELLA ROSA DANILO;

– ricorrenti –

contro

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

9/11, presso lo studio dell’avvocato DE ARCANGELIS GIORGIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VICARIO CRISTINA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 313/2019 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 20/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Picaroni

Elisa.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

B.C. e D.A.M. ricorrono, sulla base di un motivo, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Trieste, pubblicata il 20 maggio 2019, che ha parzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Udine n. 1079 del 2017, e nei confronti di S.L.;

che il giudice di primo grado aveva rigettato l’actio negatoria servitutis proposta dai consorti B.- D. e accolto la riconvenzionale di usucapione del convenuto S.;

che la Corte d’appello ha confermato la decisione, evidenziando che la condizione di interclusione del fondo di proprietà S. non era ostativa all’acquisto della servitù di passaggio per usucapione, di cui ricorrevano i presupposti;

che il ricorso è articolato in una motivo, al quale resiste S.L. con controricorso;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso; che il controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo di ricorso è denunciata violazione dell’art. 1032 c.c., e si contesta che la Corte d’appello abbia ritenuto usucapibile la servitù di transito, a fronte della natura coattiva di questo, dovuta alla condizione di interclusione del fondo cd. dominante;

che il motivo, che ripropone la doglianza disattesa dalla Corte d’appello, è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.;

che la sentenza impugnata ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in assenza di servitù coattiva di transito – costituita per convenzione o con pronuncia giudiziale – la condizione di interclusione del fondo sul quale si realizza il transito non è di ostacolo all’acquisto del corrispondente diritto per usucapione (ex plurimis, Cass. n. 13223 del 2019; Cass. n. 18859 del 2013; Cass. n. 23839 del 2012; Cass. n. 10470 del 2001; Cass. n. 4036 del 1994);

che, nella fattispecie in esame, la Corte d’appello ha accertato la sussistenza dei presupposti dell’usucapione (attività di fatto, protrattasi nel tempo), con valutazione non sindacabile in questa sede, oltre che non specificamente censurata;

che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alle spese, nella misura indicata in dispositivo;

che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 27 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021

 

 

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